Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15966 del 11/07/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 15966 Anno 2014
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: NAPOLITANO LUCIO

SENTENZA

sul ricorso 12746-2008 proposto da:
ZETA SYSTEM SRL in persona dell’Amm.re Unico e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA VIA SAVOIA 37

– STUDIO TRIBUTARIO DE IURE,

presso lo studio dell’avvocato ORAZI FABRIZIO, che lo
rappresenta e difende giusta delega a margine;
– ricorrente –

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contro
MINISTERO ECONOMIA E FINANZE;
– intimato nonchè contro
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro

Data pubblicazione: 11/07/2014

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;

resistente con atto di costituzione

avverso la sentenza n. 26/2007 della COMM.TRIB.REG.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 07/05/2014 dal Consigliere Dott. LUCIO
NAPOLITANO;
udito per il ricorrente l’Avvocato ORAZI che ha
chiesto raccoglimento;
udito per il resistente l’Avvocato GAROFOLI che ha
chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. VINCENZO GAMBARDELLA che ha concluso
per l’accoglimento per quanto di ragione del ricorso.

di POTENZA, depositata il 19/03/2007;

Svolgimento del processo

R.G.N.
12746/2008

L’Agenzia delle Entrate — Ufficio di Matera — notificò il 31 dicembre 2003
alla Zeta System S.r.l. avviso di recupero di credito d’imposta, con il quale, in
forza dei rilievi di cui al processo verbale di constatazione del 29.12.2003
redatto da funzionari dello stesso Ufficio, contestava alla società l’indebita

388/2000.
La società impugnò l’atto dinanzi alla CTP di Matera, lamentando in primo
luogo la violazione dell’art. 12 7° comma della L. n. 212/2000, per essere
stato emesso il provvedimento anteriormente allo scadere del termine, fissato
dalla norma, di 60 giorni dalla chiusura della verifica, non consentendo,
quindi, alla contribuente di comunicare entro detto termine le proprie
osservazioni e richieste, eccependo altresì l’illegittimità dell’atto per difetto di
motivazione e falsa applicazione delle disposizioni in materia di agevolazioni
e delle sanzioni contestualmente irrogate con l’atto impugnato.
Il ricorso fu accolto dalla CTP di Matera.
Proposto appello dall’Ufficio, la sentenza impugnata fu riformata, con
sentenza n. 26/3/07, depositata il 19 marzo 2007, dalla CTR della Basilicata,
che ritenne legittimo l’operato dell’Ufficio.
Avverso detta pronuncia la società ricorre per cassazione, affidando
l’impugnazione a sette motivi, ed illustrandola ulteriormente con successiva
memoria ex art. 378 c.p.c.
L’Agenzia delle Entrate ha dichiarato di costituirsi al solo fine di partecipare
all’udienza di discussione.
Non ha svolto difese il Ministero dell’Economia e delle Finanze, anch’esso
intimato.
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utilizzazione del credito d’imposta fruito per l’anno 2001, ex art. 8 della L. n.

Motivi della decisione
1. Preliminarmente va dichiarata l’inammissibilità del ricorso quanto alla sua
notifica al Ministero dell’Economia e delle Finanze, che non è stato
litisconsorte nei precedenti gradi di giudizio.
2. Con il primo motivo la società ricorrente deduce, in relazione all’art. 360 1°

212/2000, nella parte in cui la sentenza impugnata non ha riconosciuto
l’illegittimità dell’avviso di recupero del credito d’imposta perché emesso
prima della scadenza del termine previsto dalla citata norma.
2.1. Con il secondo motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata per
violazione e falsa applicazione degli artt. 31, 32, 33, 34, 35, 36 bis e 36 ter,
40, 41 bis e 41 ter, 42, 43, 44 e 45 del D.P.R. n. 600/1973, per essere stato
l’atto impugnato, al tempo della sua notifica, emesso al di fuori di ogni
schema normativo o specifica previsione di alcuna norma di legge, essendo
stata dettata una specifica disciplina dell’atto di recupero del credito
d’imposta solo per effetto dell’art. 1 commi 421 e 422, della L. n. 311/2004,
in vigore dal primo gennaio 2005.
2.2. Con il terzo motivo, con riferimento alla medesima questione, denuncia
comunque il vizio di omessa pronuncia, in violazione dell’art. 112 c.p.c. per
non essere stata la questione, assorbita dalla decisione di primo grado
favorevole alla contribuente, esaminata dalla decisione impugnata che ha
accolto l’appello dell’Ufficio.
2.3. Con il quarto motivo deduce la violazione dell’art. 7 della L. n. 212/2000
e 3 della L. n. 241/1990, nonché degli artt. 36 ter, 37, 38, 39, 40, 41, 41 bis e
41 ter, 42, 43 del D.P.R. n. 600/1973 in relazione all’art. 360 1° comma n. 3
c.p.c. con riferimento all’obbligo di motivazione dell’atto impugnato
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comma n. 3 c.p.c., il vizio di violazione dell’art. 12 7° comma della L. n.

desumibile dalle citate norme, che non poteva ritenersi soddisfatto
dall’apposizione di una crocetta su rigo prestampato che faceva riferimento
alle ragioni del recupero desumibili dal processo verbale di constatazione, non
allegato all’atto impugnato.
2.4. Con il quinto motivo, con riferimento alla medesima questione, la

dell’art. 112 c.p.c. per non essere stata detta questione esaminata dalla
decisione impugnata che ha accolto l’appello dell’Ufficio.
2.5. Con il sesto motivo la società deduce il vizio di violazione e falsa
applicazione degli artt. 6 commi 1 e 2 e 7 10 comma del D. Lgs. n. 472/1997
in relazione all’art. 360 10 comma n. 3 c.p.c., dovendosi ritenere nella
fattispecie sussistenti le condizioni di obiettiva incertezza sulla disciplina
sostanziale sull’individuazione degli investimenti che generano il sorgere del
credito d’imposta ex art. 8 della L. n. 388/2000, e vertendosi comunque in
ipotesi di mancanza di gravità della violazione, trattandosi unicamente
dell’anticipata fruizione di un credito d’imposta, comunque spettante.
2.6. Con il settimo motivo, per l’ipotesi in cui non si ritenga intervenuta, da
parte della decisione impugnata, una pronuncia implicita di rigetto della
questione dedotta con l’impugnazione dell’atto d’inapplicabilità delle sanzioni
secondo le norme richiamate nel motivo che precede, la ricorrente deduce, in
relazione allo stesso profilo di cui sopra, il vizio di omessa pronuncia, ai sensi
dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 10 comma n. 4 c.p.c.
3. 11 primo motivo è fondato e va accolto.
Sovviene, in proposito, la recente decisione delle Sezioni unite civili di questa
Corte (sentenza n. 18184 del 29 luglio 2013), resa proprio in materia di
notifica di avviso di recupero di credito d’imposta per investimenti in aree
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ricorrente denuncia comunque il vizio di omessa pronuncia, in violazione

svantaggiate, ex art. 8 della L. n. 388/2000, che, risolvendo il contrasto di
giurisprudenza in tema d’interpretazione dell’art. 12 7 0 comma della L. n.
212/2000, ha affermato il principio secondo cui “in tema di diritti e garanzie

del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l’art. 12 comma 7, della legge
27 luglio 2000, n. 212, deve essere interpretato nel senso che l’inosservanza

accertamento — termine decorrente dal rilascio al contribuente, nei cui
confronti sia stato effettuato un accesso, un’ispezione o una verifica nei locali
destinati all’esercizio dell’attività, della copia del processo verbale di
chiusura delle operazioni — determina di per sé, salvo che ricorrano
specifiche ragioni d’urgenza, la illegittimità dell’atto impositivo emesso ante
tempus, poiché detto termine è posto a garanzia del pieno dispiegarsi del

contraddittorio procedimentale, il quale costituisce primaria espressione dei
principi, di derivazione costituzionale, di collaborazione e buona fede tra
amministrazione e contribuente ed è diretto al migliore e più efficace
esercizio della potestà impositiva. Il vizio invalidante non consiste nella mera
omessa enunciazione nell’atto dei motivi di urgenza che ne hanno
determinato l’emissione anticipata, bensì nell’effettiva assenza di detto
requisito (esonerativo dall’osservanza del termine), la cui ricorrenza, nella
concreta fattispecie e all’epoca di tale emissione, deve essere provata
dall’Ufficio” (in senso conforme alla citata decisione delle sezioni unite si
vedano anche, ancor più di recente, Cass. civ. sez. V 7 marzo 2014, n. 5367;
Cass. civ. sez. V 12 febbraio 2014, n. 3142; Cass. civ. sez. V 5 febbraio 2014,
n. 2595, tutte correttamente richiamate nella memoria della ricorrente).
Nel caso di specie è incontroverso, in fatto, che l’avviso di recupero del
credito d’imposta sia stato notificato alla contribuente il 31.12.2003, appena
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del termine dilatorio di sessanta giorni per l’emanazione dell’avviso di

due giorni dopo la chiusura della verifica finalizzata all’accertamento della
sussistenza delle condizioni per la fruizione dell’agevolazione prevista
dall’art. 8 della L. n. 388/2000, vanificando quindi completamente il diritto
della contribuente a comunicare le proprie osservazioni e/o richieste
all’Ufficio entro il termine di sessanta giorni dal rilascio di copia del processo

sussistenza di un’effettiva ragione di urgenza, che giustificasse la mancata
osservanza di detto termine.
4. L’accoglimento del ricorso in relazione al primo motivo, per effetto del
quale va cassata l’impugnata sentenza, comporta l’assorbimento degli altri,
essendo sufficiente — non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto — altresì a
giustificare l’adozione di pronuncia nel merito da parte di questa Corte, ai
sensi dell’art. 384 2° comma c.p.c., comportando l’accoglimento del ricorso
della società avverso l’avviso di recupero del credito d’imposta n.
888CR0000127 dalla stessa impugnato dinanzi alla CTP di Matera.
5. Essendo intervenuta la succitata pronuncia delle Sezioni unite civili di
questa Corte in pendenza del ricorso proposto dalla contribuente avverso la
sentenza impugnata, possono essere interamente compensate le spese del
giudizio in ogni grado nel rapporto processuale tra la società ricorrente e
l’Agenzia delle Entrate.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto nei confronti del
Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Accoglie il ricorso proposto nei confronti dell’Agenzia delle Entrate con
riferimento al primo motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione al
motivo accolto, dichiara assorbiti gli altri motivi, e decidendo la causa nel
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verbale di chiusura delle operazioni, senza che l’Ufficio abbia provato la

MENTE DA REGISTRAZIONE
AI SENSI DEI, D P R. 26/4/1986
N. 131 13, ,kL.L. F, N, 5
MATERIA 1 RIBUTARIA

merito, accoglie il ricorso della società avverso l’impugnato avviso di
recupero del credito d’imposta.
Nulla per le spese del presente giudizio di legittimità nel rapporto processuale
tra la ricorrente e l’intimato Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Dichiara compensate le spese dell’intero giudizio nel rapporto processuale tra

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 7 m ggio 2014
Il COnsigliere esten sore

sidente

la ricorrente e l’Agenzia delle Entrate.

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