Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15965 del 29/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 29/07/2016, (ud. 27/06/2016, dep. 29/07/2016), n.15965

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. VELLA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18030-2014 proposto da:

DE VENEZIA & C SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BUCCARI 3, presso lo

studio dell’avvocato MARIA TERESA ACONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato ERNESTO FENIZIA giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 467/04/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI SEZIONE DISTACCATA di SALERNO del 18/03/2013,

depositata il 23/05/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo, letti gli atti depositati, osserva:

La CTR di Napoli ha accolto l’appello dell’Agenzia – appello proposto contro la sentenza n. 218/05/2010 della CTP di Avellino che aveva parzialmente accolto il ricorso del medesimo contribuente – ed ha perciò confermato l’avviso di accertamento per il periodo di imposta 2004 relativo ad IRPEF-IRAP-IVA, con il quale il quale erano stati rettificati i ricavi del periodo sulla scorta dell’applicazione degli studi di settore.

La predetta CTR ha motivato la decisione evidenziando che lo scostamento del reddito dichiarato da quello risultante dall’applicazione degli studi di settore è già di per sè prova del maggior reddito accertato, spettando poi al contribuente di provare le ragioni del mancato adeguamento, a riguardo di che “risultano carenti le prove contrarie addotte dal ricorrente”, con riferimento alle “reiterate incongruità”. Detta parte si era infatti limitata a rappresentare la situazione di difficoltà insorta a seguito della morte di un socio lavoratore, circostanza inidonea a delegittimare l’operato dell’ufficio, atteso che il difetto di congruità era stato rilevato anche a riguardo degli anni 2002-2003 antecedenti al predetto decesso.

La parte contribuente ha interposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. L’Agenzia non ha svolto attività difensiva, salvo costituirsi per conservare la partecipazione all’udienza di discussione.

Il ricorso – ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. assegnato allo scrivente relatore, componente della sezione di cui all’art. 376 c.p.c. – può essere definito ai sensi dell’art. 375 c.p.c..

Infatti, sia il primo (informato al vizio di omessa motivazione su un punto decisivo) che il secondo (informato alla violazione dell’art. 2697 c.c.) dei motivi di impugnazione appaiono inammissibili.

Il primo per essere articolato alla stregua della formula normativa dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 non più vigente al momento di pubblicazione della sentenza qui impugnata, senza che sia neppure rispettata la sostanza della disciplina in quel momento vigente, non avendo la parte identificato alcun fatto decisivo del quale sia stato del tutto omesso l’esame da parte del giudice del merito ed essendosi limitata a dolersi che il giudicante non abbia preso in esame un’eccezione formulata in appello.

Il secondo per esservi formulata una doglianza non già riferita alla ratio decidendi della sentenza ma alla condotta della Amministrazione Finanziaria o comunque per non essere rinvenibile nel mezzo di impugnazione alcuna chiara e definita censura nei riguardi degli argomenti decisionali svolti nella pronuncia impugnata.

Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per inammissibilità.

Roma, 10 febbraio 2016.

ritenuto inoltre:

che la relazione è stata notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie;

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va rigettato;

che le spese di lite non necessitano di regolazione, atteso che la parte vittoriosa non si è costituita.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 27 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2016

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