Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15965 del 11/07/2014
Civile Sent. Sez. 5 Num. 15965 Anno 2014
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: MELONI MARINA
SENTENZA
sul ricorso 24758-2008 proposto da:
AGENZIA
DELLE ENTRATE in persona
del
Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro
FONDAZIONE MARILENA BATTISTONI;
– intimata –
Nonché da:
FONDAZIONE MARILENA BATTISTONI in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
Data pubblicazione: 11/07/2014
in ROMA VIA CERRETO DI SPOLETO 9, presso lo studio
• dell’avvocato CATTIVERA ZENIO, rappresentato e difeso
dall’avvocato CICCOZZI ALFONSO giusta delega in
calce;
– controricorrente incidentale –
AGENZIA DELLE ENTRATE;
– intimato –
avverso la sentenza n. 30/2007 della COMM.TRIB.REG.
di L’AQUILA, depositata il 18/09/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 03/04/2014 dal Consigliere Dott. MARINA
MELONI;
udito per il ricorrente l’Avvocato PALATIELLO che si
riporta;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. VINCENZO GAMBARDELLA che ha concluso
per l’accoglimento del ricorso principale, rigetto
ricorso incidentale.
contro
Svolgimento del processo
La Fondazione Marilena Battistoni impugnava
di L’Aquila il provvedimento di cancellazione
di iscrizione con effetto retroattivo
dell’associazione all’Anagrafe Unica Onlus,
emesso dalla Direzione regionale delle Entrate
per l’Abruzzo per mancata redazione del bilancio
obbligatorio come previsto dall’art.10 lett.G
D.L.gs 460/1997,nonché per aver accertato che
nessuna attività era mai stata posta in essere
dalla Onlus in favore dei soggetti bisognosi
destinatari.
La
Commissione
Tributaria
provinciale
di
L’Aquila rigettava il ricorso con sentenza
impugnata dalla Onlus davanti alla Commissione
davanti alla Commissione Tributaria Provinciale
Tributaria Regionale dell’Abruzzo.
I giudici di appello accoglievano l’appello
della Onlus avverso la sentenza di primo grado
ritenendo fondate le ragioni dell’ente in ordine
alla decorrenza ex nunc degli effetti del
provvedimento di cancellazione. Avverso la
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r-
sentenza
Commissione
della
Tributaria regionale dell’Abruzzo ha proposto
ricorso per cassazione la Agenzia delle Entrate
con due motivi e la fondazione Marilena
Battistoni ha resistito con controricorso e
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso la ricorrente
Agenzia delle Entrate lamenta violazione
dell’art.57 d.l.gs 546/1992 ed 10 comma l
lett.G)e 25 d.l.gs 460 del 1997 nonché art. 5
coma 4 decreto ministeriale 266/2003, in
riferimento all’art. 360, 1 comma, nr.4 cpc in
quanto i giudici di appello hanno ritenuto
infondata l’eccezione di inammissibilità
dell’appello avanzata dall’Ufficio per non avere
la Fondazione appellante chiesto in primo grado
la decorrenza retroattiva a decorrere dalla data
del provvedimento di cancellazione cioè dal
26/3/2004.
Infatti la Fondazione aveva chiesto nelle
conclusioni del ricorso introduttivo, in via
subordinata, di dichiarare che la cancellazione
operasse retroattivamente dal 15/2/1999, termine
di approvazione del primo bilancio, mentre solo
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ricorso incidentale affidato ad un motivo.
nell’atto di appello la Fondazione ha chiesto,
sempre in via gradata, che la cancellazione dal
data del provvedimento di cancellazione del
26/3/2004.
Il motivo proposto è infondato e deve essere
respinto.
Infatti è vero che la Fondazione aveva chiesto
nelle conclusioni del ricorso introduttivo, in
via
subordinata,
di
dichiarare
che
la
cancellazione operasse retroattivamente dal
15/2/1999, termine di approvazione del primo
bilancio e non invece dal 26/3/2004; tuttavia
poiché il giudice ha ritenuto di individuare un
termine di decorrenza successivo e non anteriore
a quello richiesto non sussiste violazione del
principio della domanda da interpretarsi come
inclusiva anche di un termine successivo.
Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente
lamenta violazione e falsa applicazione
dell’art. 10 comma 1 lett.G)e 25 d.l.gs 460 del
1997 nonché art. 5 comma 4 decreto ministeriale
266/2003, in relazione all’art. 360 comma l nr.3
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registro Onlus avesse efficacia ex nunc dalla
giudice di appello
cpc in quanto il
ha ritenuto che gli effetti del provvedimento di
cancellazione avessero efficacia ex nunc dalla
relativa data di emissione e non invece ex tunc
fin dalla data della iscrizione al Registro
Il secondo motivo di ricorso è fondato e deve
essere accolto.
Infatti, nella fattispecie, i requisiti per
l’iscrizione al Registro Onlus erano solo
formalmente presenti al momento della iscrizione
mentre, successivamente,
l’Ufficio ha accertato
la loro mancanza sin dall’inizio
considerato
che la sede della Onlus coincideva con quella
dello studio notarile del rappresentante legale
e che le scritture contabile non sono mai state
istituite. Ciò premesso i giudici si sono
espressi in ordine alla validità ex nunc del
provvedimento di cancellazione omettendo di
delle Onlus.
indagare in ordine alla mancanza dei requisiti
iniziali e quindi hanno violato le norme
indicate.
Con ricorso incidentale la Fondazione Marilena
Battistoni lamenta a sua volta violazione
dell’art.10 comma l lett.G)e 25 d.l.gs 460 del
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en-
all’art.
1997 in riferimento
360,
l
comma, nr.3 cpc in quanto i giudici di appello
hanno ritenuto fondato il provvedimento di
cancellazione per violazioni meramente formali
di obblighi contabili essendo al contrario
della contabilità la corretta conservazione
della documentazione delle singole poste di
entrata ed uscita.
Il motivo è infondato e deve essere respinto.
Infatti la CTR ha dato atto nella sentenza
impugnata che le organizzazioni non lucrative di
utilità sociale (ONLUS), cioè le associazioni, i
comitati, le fondazioni, le società cooperative
e gli altri enti di carattere privato, con o
senza personalità giuridica, devono soddisfare
alcuni requisiti formali, ai sensi dell’art. 10
del d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, e che
l’Ufficio a seguito di controllo formale aveva
sufficiente a soddisfare gli obblighi di tenuta
riscontrato l’inosservanza della normativa
citata.
L’accertamento della mancanza dei
requisiti
formali di cui all’art.10 d.l.gs
460/1997 che determina la decadenza delle
agevolazioni fruite ex tunc,è un accertamento di
fatto insindacabile in questa sede se
correttamente motivato.
5
o-n
aSENTE DA REGISTRAZIONE
AI SENSI DEL D.P.R. 26/4119.6
N. 131 TAB. ALL. B. – N.5
Per
quanto
MATERIA TRIBUTARIA
essere
deve
sopra
accolto il ricorso principale proposto in
relazione al secondo motivo,rigettato il primo,
cassata la sentenza impugnata e rinviato ad
altra sezione della CTR dell’Abbruzzo anche per
P.Q.M.
Accoglie il secondo motivo di ricorso principale
rigettail primo, rigetta il ricorso incidentale,
cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra
sezione della CTR dell’Abbruzzo anche per le
spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della
V sezione civile il 3/4/2014
Il consigliere estensore
Il Pr sidente
le spese del giudizio di legittimità.