Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15965 del 08/06/2021

Cassazione civile sez. III, 08/06/2021, (ud. 25/01/2021, dep. 08/06/2021), n.15965

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele Gaetano Antonio – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35859/2019 proposto da:

L.G., elettivamente domiciliato in Caserta, viale Lincoln,

n. 77, presso l’avv. ROBERTO RICCIARDI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, elettivamente domiciliato presso l’Avvocatura

dello Stato, in Roma, via dei Portoghesi;

– resistente –

avverso la sentenza n. 3271/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 05/08/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

25/01/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI.

 

Fatto

RITENUTO

Che:

1.- Il ricorrente L.G. è cittadino del Senegal, da cui racconta di essere fuggito per via della contrarietà alla sua relazione sentimentale che la famiglia della fidanzata, di religione cristiana, manifestava nei suoi confronti, acuita da un contrasto per ragioni economiche tra le due famiglie.

2.- Impugna una decisione della Corte di Appello di Venezia che, pur dando credito alla sua versione, ritiene che si tratti di una vicenda privata, non rilevante per la concessione della protezione internazionale, e segnatamente dello status di rifugiato; che in Senegal non v’è un conflitto armato generalizzato tale da giustificare la protezione sussidiaria; che da un lato l’integrazione del ricorrente in Italia non è significativa (un lavoro non stabile) e, che, per altro verso il rimpatrio non provocherebbe violazione di diritti fondamentali.

3.- Ricorre con tre motivi. Il Ministero non ha notificato controricorso, ma ha depositato atto di costituzione.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

Va preliminarmente osservato che la procura alle liti presenta una irregolarità che può tuttavia attribuirsi ad errore materiale, essendo stata rilasciata per impugnare una sentenza della Corte di Appello di Milano, mentre qui se ne impugna una della Corte di Appello di Venezia; ma riferimenti cronologici risultano corretti.

4.- Con il primo motivo si denuncia omesso esame di un fatto rilevante, violazione della L. n. 251 del 2007, art. 4 e della L. n. 25 del 2008, art. 8.

Secondo il ricorrente la corte avrebbe apoditticamente ritenuto che la vicenda personale era di natura privata; che avrebbe apoditticamente ritenuto non pericoloso il Senegal, senza confutare gli argomenti su cui era basato l’appello.

Il motivo è inammissibile, non senza che debba pure rilevarsi che fa riferimento ad un provvedimento della Commissione Territoriale di Milano.

Quanto a l’omesso esame, non si comprende quale sia il fatto controverso trascurato dal giudice di merito; dallo stesso tenore del motivo non risulta alcuna omissione, quanto piuttosto l’assunto di una motivazione apodittica, ma sotto questo profilo la censura è infondata in quanto la decisione è adeguatamente motivata, e comunque, il difetto di motivazione presuppone una totale carenza delle ragioni che giustificano la decisione.

Per altro verso la censura sembra appuntarsi su una sorta di superficiale valutazione sia del racconto che della situazione del paese di origine; quanto al primo aspetto, però, il ricorrente non dice perchè la vicenda da lui narrata (contrasti familiari sul fidanzamento) dovesse ritenersi pubblica o tale da manifestare una pubblica persecuzione; quanto alla situazione del Senegal, la corte invece la esamina a fondo e dà ragione della sua decisione.

5.- Il secondo motivo denuncia violazione dell’art. 10 Cost. e L. n. 286 del 1998.

Sembra riferito sia alla protezione internazionale che a quella umanitaria, con argomenti sovrapposti per l’una e per l’altra, senza tener conto della differenza tra le due ipotesi; più che altro si fonda sulla critica della valutazione che la corte ha fatto della situazione in Senegal: il ricorrente adduce alcune sentenze di merito a dimostrazione della situazione di violazione di diritti nella sua regione.

Il motivo è infondato.

La corte fa riferimento a fonti di conoscenza attuali ed attendibili per escludere sia un conflitto armato che una condizione di violazione di diritti fondamentali, che non è ovviamente smentibile adducendo alcune sentenze di merito relative a casi diversi ed a diverse situazioni.

Ovviamente avendo la corte ritenuto si, veridica, la versione, ma di natura privata la vicenda narrata, e ciò ha fatto correttamente, la valutazione della protezione sussidiaria andava a condotta alla luce, almeno quanto dell’art. 14, lett. a) e b), della vicenda personale narrata; mentre quanto alla lett. c), ossia alla esistenza di un conflitto armato generalizzato, il motivo non contiene alcuna censura specifica.

Quanto alla protezione umanitaria, pure forse, coinvolta in questo secondo motivo, il ricorrente, da un lato, lamenta mancata considerazione delle prove della sua integrazione (p. 8), in modo tuttavia infondato, avendo invece la corte tenuto conto della esperienza lavorativa (p. 13), per altro verso della situazione in Senegal, che è invece allo stesso modo adeguatamente considerata in sentenza.

Forse per errore materiale, pur dopo aver ritenuto che il provvedimento impugnato è un decreto, il ricorrente lo attribuisce al Tribunale di Napoli anzichè alla Corte di appello di Venezia (p. 10).

6.- Il terzo motivo denuncia violazione dell’art. 2729 c.c..

Secondo il ricorrente, la corte di merito avrebbe desunto l’inesistenza di pericoli in caso di rimpatrio dall’appartenenza del ricorrente alla etnia di maggioranza, con ciò compiendo una inferenza del tutto illecita sul piano logico.

Il motivo è significativamente inammissibile.

Non v’è traccia nella sentenza di un argomento simile, che del resto non è riportato testualmente, e neppure in parte, dal ricorrente; significativamente, mai quest’ultimo ha fatto questione di appartenenza ad una certa etnia, come ragione di una qualche sua persecuzione.

Il ricorso è dunque inammissibile.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte da atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2021

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