Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15964 del 29/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 29/07/2016, (ud. 22/06/2016, dep. 29/07/2016), n.15964

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28631-2012 proposto da:

D.M., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

FABIO PACE giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 9/10/2012 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di TORINO del 25/10/2011, depositata il 10/04/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI;

udito l’Avvocato Ernesto De Sanctis (delega avvocato Fabio Pace)

difensore del ricorrente che si riporta agli scritti.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

D.M., ingegnere libero professionista, propone ricorso in cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza resa dalla CTR Piemonte il 9/10/12, depositata il 10/04/2012, che aveva confermato la sentenza della CIP di Verbania con la quale era stato negato il diritto al rimborso dell’IRAP versata dal contribuente per gli anni 1998-2001, riconoscendo la sussistenza del requisito dell’autonoma organizzazione che giustificava l’applicazione del tributo.

Il contribuente deduce con il primo motivo la violazione e falsa applicazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3.

Lamenta che erroneamente i giudici di merito hanno ravvisato l’autonoma organizzazione, procedendo ad una scorretta ricognizione della fattispecie astratta prevista dalla norma di legge applicabile al caso concreto.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia l’omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo e controverso del giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5. In particolare, ritiene che, in relazione alle argomentazioni ed eccezioni formulate dallo stesso nel corso dei due gradi di merito, la CTR non ha motivato sufficientemente la decisione impugnata.

L’AGENZIA DELLE ENTRATE ha resistito con controricorso.

Va esaminato con priorità il secondo motivo di ricorso. Tale censura è fondata e assorbe l’esame del primo motivo.

Orbene, in tema di IRAP l’onere di provare l’insussistenza del requisito dell’autonoma organizzazione grava sul contribuente (Cass. n. 12111/2009, 21122/2010, 21123/2010, 18749/2014). Nel caso in oggetto, il ricorrente sostiene di aver allegato al ricorso introduttivo documenti dai quali era possibile evincere l’assenza di costi per lavoro dipendente o di compensi erogati a terzi desumibili da quadro E di lavoro autonomo e che i beni strumentali impiegati non eccedevano il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività.

Tuttavia la CTR, dopo aver affermato che la decisione della CTP era priva di motivazione tale da giustificare l’assunto, ritenne che la stessa dovesse essere confermata e, nel sostenere ciò, si è limitata a dire che: “Il presupposto dell’IRAP è costituito dall’esistenza di un’autonoma organizzazione, che normalmente si basa su un efficiente ufficio, personale dipendente, attrezzatura strumentale specifica, al di fuori dell’utilizzo ormai comune di un computer personale, telefonino e macchina per gli spostamenti usuali. Nella presente fattispecie il ricorrente esercitava la propria attività con ampi beni strumentali spendendo per gli stessi, negli anni per cui è contenzioso, non meno di 10000 Euro, con quasi 100.000 Euro di reddito annui ed alte quote di ammortamento”. Dunque, pur non dubitandosi che la valutazione sulla sussistenza del requisito dell’autonoma organizzazione spetti al giudice di merito e che tale accertamento sia insindacabile in sede di legittimità (Corte Cost. n. 156/2001), questa Corte è ferma nel ritenere, sotto il vigore dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella versione ratione temporis applicabile anteriore alla riforma introdotta con la L. n. 134 del 2012, che tale accertamento sia congruamente motivato, apparendo generica la deduzione relativa alle spese per beni strumentali (Cass. n. 25311/2014).

Ora, la decisione della CTR è insufficientemente motivata, non avendo indicato gli elementi dai quali i giudici di merito hanno tratto il loro convincimento. Ed invero, ai fini della sufficienza della motivazione non basta che il giudice si limiti ad enunciare il giudizio nel quale consiste la sua valutazione, perchè questo è il solo contenuto “statico” della motivazione, essendo necessaria la descrizione del processo cognitivo attraverso il quale è passato dalla sua situazione iniziale di ignoranza dei fatti alla situazione finale costituita dal giudizio, che rappresenta il necessario contenuto “dinamico” della motivazione stessa (Cass. 1236/2006).

Ed infatti, l’esame da parte della CTR dei documenti allegati dal contribuente già in seno al ricorso introduttivo – in particolare considerando che la dotazione dei cespiti era costituita dall’auto, dal cellulare, dal computer e da mobili di modesta entità – avrebbe potuto condurre il giudice di merito, secondo una valutazione prognostica ex ante, ad una diversa conclusione.

Sulla base di tali considerazioni, in accoglimento del secondo motivo, assorbito il primo, la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della CTR Piemonte affinchè provveda ad accertare adeguatamente la sussistenza del requisito necessario per l’applicazione del tributo nonchè alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità ad altra sezione della CTR Piemonte.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 22 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2016

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