Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15964 del 27/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 27/07/2020, (ud. 28/01/2020, dep. 27/07/2020), n.15964

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8198-2019 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE 80078750587, in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati

CLEMENTINA MANUELA MASSA, PATRIZIA CIACCI;

– ricorrente –

PACE GIUSEPPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIUSEPPE

MAZZINI 113, presso lo studio dell’avvocato ROSA ALBA GRASSO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato SALVATORE MORRONE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2305/2018 del TRIBUNALE di TORINO, depositata

il 14/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 28/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARGHERITA

MARIA LEONE.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

Il tribunale di Torino, con sentenza n. 2305/2018 resa in sede di procedimento ex art. 445 bis c.p.c., per quel che in questa sede rileva, aveva accertato che con riguardo a P.G. fossero presenti le condizioni sanitarie utili all’indennità di accompagnamento con decorrenza dal settembre 2017. Il tribunale aveva provveduto ad espletare l’accertamento medico legale che aveva riconosciuto la sussistenza delle condizioni medico legali utili all’indennità di accompagnamento.

Avverso detta decisione l’Inps aveva proposto ricorso affidato a un motivo cui aveva resistito la Pace con controricorso

Veniva depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1) L’Inps denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 533 del 1973, art. 7, dell’art. 2697 c.c., del D.M. 19 novembre 1990, artt. 1 e 2, in relazione alla L. n. 18 del 1980, del D.P.R. n. 698 del 1994, art. 1, del D.L. n. 78 del 2009, art. 20, comma 3, (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.).

L’Istituto rileva che la sentenza impugnata ha erroneamente riconosciuto il beneficio dell’indennità di accompagnamento in mancanza di idonea certificazione allegata alla domanda amministrativa.

2) Deve premettersi che lo stesso Istituto ricorrente ha dato atto della presenza nel caso di specie di domanda amministrativa e certificazione medica, e che le censure riguardano quindi l’adeguatezza di siffatti documenti rispetto alla prestazione domandata(indennità di accompagnamento).

3) L’assistito aveva in origine presentato domanda amministrativa utilizzando i moduli predisposti dall’Inps. Secondo l’Istituto la situazione era caratterizzata dal fatto che il medico avesse segnato “no” in relazione ai presupoposti per l’indennità di accompagnamento Questa Corte, recentemente (Cass.-n. 14412/2019) ha affrontato fattispecie analoga alla presente rilevando che “In tema di prestazioni previdenziali ed assistenziali, al fine di integrare il requisito della previa presentazione della domanda non è necessaria la formalistica compilazione dei moduli predisposti dall’INPS o l’uso di formule sacramentali, essendo sufficiente che la domanda consenta di individuare la prestazione richiesta affinchè la procedura anche amministrativa si svolga regolarmente. Ne consegue che non costituisce requisito imprescindibile della domanda amministrativa barrare la casella che, nel modulo, individua le condizioni sanitarie la cui sussistenza è necessaria per il riconoscimento del diritto all’indennità di accompagnamento, non potendo l’istituto previdenziale introdurre nuove cause di improcedibilità ovvero di improponibilità in materia che deve ritenersi coperta da riserva di legge assoluta ex art. 111 Cost.”. E’ stato anche soggiunto che “al fine di integrare il requisito della previa presentazione della domanda amministrativa, di cui all’art. 443 c.p.c., non è necessaria la formalistica compilazione dei moduli predisposti dall’INPS o l’uso di formule sacramentali, essendo sufficiente che la domanda consenta di individuare la prestazione richiesta affinchè la procedura, anche amministrativa, si svolga regolarmente; ne consegue che non costituisce requisito ostativo all’esercizio dell’azione per il riconoscimento del beneficio dell’indennità di accompagnamento la circostanza che la domanda amministrativa sia corredata da un certificato medico negativo rilasciato all’assistito dal medico curante, non potendo l’istituto previdenziale introdurre nuove cause di improcedibilità ovvero di improponibilità in materia che deve ritenersi coperta da riserva di legge assoluta ex art. 111 Cost. (Cass. 24896/2019).

4) A tale orientamento, ribadito in molteplici successive decisioni (Cass. n. 6972/20; Cass.n. 4192/20; Cass.n. 315/20), deve essere data continuità, atteso che odierne argomentazioni di parte ricorrente non pongono questioni differenti rispetto a quelle già in precedenza esaminate.

Il ricorso deve essere rigettato.

5) Le spese seguono il principio di soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 2.000,00 per compensi ed E. 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 28 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2020

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