Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15964 del 08/06/2021

Cassazione civile sez. III, 08/06/2021, (ud. 25/01/2021, dep. 08/06/2021), n.15964

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele Gaetano Antonio – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35805/2019 proposto da:

N.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE CESARE PAVESE,

141, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO VALENZA, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE

INTERNAZIONALE;

– intimata –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1960/2019 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 19/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

25/01/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI.

 

Fatto

RITENUTO

Che:

1.- Il ricorrente N.A. è cittadino del Gambia. Non risulta con dettaglio di particolari per quali ragioni sia andato via da quel Paese e giunto in Italia; traspare dalla lettura del ricorso e della sentenza che sarebbe emigrato, ancora minorenne, per ragioni economiche.

2.- Impugna una sentenza della Corte di Appello di Bologna che ha rigettato le sue richieste di protezione internazionale sussidiaria e di protezione umanitaria, sul presupposto che il ricorrente non aveva allegato alcunchè a dimostrazione del fatto di correre un qualche pericolo in caso di rimpatrio o del fatto che, in patria, potesse subire lesione di diritti fondamentali.

3. Propone quattro motivi di ricorso. Il Ministero non ha notificato controricorso, ma ha depositato solo un atto di costituzione.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

4.- Il ricorso manca della esposizione del fatto, che non si ricava neanche dalla sentenza, non essendo sufficiente il fugace riferimento ad una emigrazione illegale dal Gambia in età minorile.

Il ricorso non rispetta il requisito della esposizione sommaria dei fatti, prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, che, essendo considerato dalla norma come uno specifico requisito di contenuto-forma del ricorso, deve consistere in una esposizione che deve garantire alla Corte di cassazione, di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass. sez. un. 11653 del 2006). La prescrizione del requisito risponde non ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass. sez. un. n. 2602 del 2003). Stante tale funzione, per soddisfare il requisito imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l’indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed in fine del tenore della sentenza impugnata. Poichè il ricorso, nell’esposizione del fatto, non rispetta tali contenuti è inammissibile. Adde: Cass., Sez. Un. 22575 del 2019.

5.- Ad ogni modo, i quattro motivi sono inammissibili.

Può farsene trattazione congiunta, dal momento che la ragione della loro inammissibilità è unica e comune a tutti e quattro.

5.1. Il primo motivo denuncia omessa, oppure insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, oltre che violazione della L. n. 251 del 2007, artt. 3, 7, 8. Essenzialmente il motivo mira ad affermare che, data la circostanza personale, ossia l’emigrazione clandestina dal Gambia, il rientro in patria esporrebbe il ricorrente ad una persecuzione giudiziaria. A dimostrazione di questo assunto si illustra la situazione politico sociale di quel paese, in modo diffuso (pp. 3-9)

Il secondo motivo denuncia violazione della Convenzione di Ginevra del 1951, ma di fatto censura una insufficiente o omessa motivazione quanto ai rischi che effettivamente il ricorrente correrebbe in caso di rimpatrio (p. 11) ed una omessa considerazione degli elementi offerti dal ricorrente per dimostrare quale sia la situazione effettiva del Gambia (p. 12).

Il terzo motivo denuncia violazione della L. n. 251 del 2007, artt. 11 e 17 e art. 115 c.p.c. e lamenta la circostanza che la corte di appello non ha ritenuto sufficienti gli elementi addotti dal ricorrente a sostegno del pericolo che corre in caso di rimpatrio, non potendo contare, tra le altre cose, su un sistema giudiziario che lo tuteli, correndo pericolo di venire incarcerato a seguito di un processo ingiusto (p. 15 in particolare): seguono (pp. 17-19) indicazioni di fonti da cui ricavare la estrema violenza del sistema giuridico e politico del Gambia.

Il quarto motivo denuncia violazione della L. n. 286 del 1998, art. 19, ed espone le ragioni che fondano, in astratto, la protezione umanitaria.

6.- Tutti e quattro i motivi, come accennato, sono inammissibili.

La decisione impugnata, sia pure con motivazione che a volte appare succinta, ha una ratio evidente: non avendo il ricorrente prospettato una sua situazione personale di vulnerabilità, ossia non avendo allegato alcunchè a sostegno della tesi di correre pericoli alla sua persona (protezione sussidiaria) o, oltre che alla persona, al libero godimento dei suoi diritti fondamentali (protezione umanitaria), non era possibile, per i giudici di merito, riconoscere la tutela richiesta.

A fronte di questa ratio le contestazioni mosse con i quattro motivi, sono del tutto fuori luogo: il ricorrente contesta alla corte di non avere valutato adeguatamente la situazione del Gambia, ed in particolare la violazione di diritti commessa quotidianamente, oltre ai pericoli in caso di rimpatrio propri del ricorrente stesso; ma queste censure si mantengono a livello astratto, ossia mirano a dimostrare che nel paese di origine v’è quella certa difficile situazione; non contrastano la ratio effettiva, ossia la mancanza di allegazioni quanto alla situazione soggettiva e personale del ricorrente, meglio, quanto alle ragioni specifiche che pongono il ricorrente, in particolare, soggetto a pericoli in caso di rimpatrio. Posto che la corte aveva ritenuto non allegato (si badi, non allegato, piuttosto che non provato) alcunchè quanto alla situazione personale del ricorrente, avrebbe dovuto costui dolersi di questo giudizio e dimostrare di avere invece addotto allegazioni precise sulla sua situazione soggettiva, ossia sul pericolo suo, e non in generale, legato al rimpatrio.

Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2021

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