Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15964 del 06/07/2010

Cassazione civile sez. III, 06/07/2010, (ud. 20/05/2010, dep. 06/07/2010), n.15964

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

C.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA AREZZO 38,

presso lo studio dell’avvocato MESSINA MAURIZIO, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato CASTELLI TULLIO, giusta procura in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

B.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUIGI LUCIANI

1, presso lo studio dell’avv. MANCA BITTI DANIELE, che lo rappresenta

e difende unitamente agli avvocati ANDREA MINA e PIERGIORGIO MERLO,

giusta procura speciale a margine del controricorso e ricorso

incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

e contro

FALLIMENTO SNC LAVANDERIA STEFANI e personale del socio S.

D.;

– intimato –

– ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 424/2008 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA del

9.4.08, depositata il 29/04/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/05/2010 dal Consigliere Relatore Dott. MAURIZIO MASSERA;

E’ presente il P.G. in persona del Dott. FUZIO Riccardo FUZIO.

La Corte, letti gli atti depositati:

 

Fatto

OSSERVA

E’ stata depositata la seguente relazione:

1. Con ricorso notificato il 29 aprile 2009 C.S. ha chiesto la cassazione della sentenza, non notificata, depositata in data 29 aprile 2009 (rectius: 2008) dalla Corte d’Appello di Brescia che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale, l’aveva condannata a pagare a B.D. Euro 203.239,87 e aveva dichiarato inefficace ex art. 2901 c.c. l’atto di costituzione con il marito S.D. di fondo patrimoniale con i beni di loro proprieta’.

Il B. ha resistito con controricorso e proposto ricorso incidentale condizionato.

L’altro intimato, Fallimento S.n.c. Lavanderia Stefani e personale del socio S.D., non ha espletato attivita’ difensiva.

Preliminarmente i due ricorsi vanno riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

2. I due motivi del ricorso principale risultano inammissibili, poiche’ la loro formulazione non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366-bis c.p.c. Occorre rilevare sul piano generale che, considerata la sua funzione, la norma indicata (art. 366 bis c.p.c.) va interpretata nel senso che per, ciascun punto della decisione e in relazione a ciascuno dei vizi, corrispondenti a quelli indicati dall’art. 360, per cui la parte chiede che la decisione sia cassata, va formulato un distinto motivo di ricorso.

Per quanto riguarda, in particolare, il vizio di motivazione, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilita’, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione; la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilita’ (Cass. Sez. Unite, n. 20603 del 2007).

3. – Con il primo motivo la ricorrente denuncia insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio per avere la Corte d’Appello affermato sussistere la contestazione da parte del B. dei pagamenti affermati dalla C. in conto delle somme mutuate senza motivare circa il fatto che nella memoria ex art. 183 c.p.c. e nell’atto di appello del B. non si contestava l’avvenuto pagamento di L. 750.000.000, ma si affermava il riferimento del medesimo a diverse operazioni.

La censura e’ inammissibile per tre ordini di ragioni. In primo luogo il momento finale di sintesi prescinde totalmente dalla motivazione della sentenza impugnata.

In secondo luogo il riferimento agli atti processuali non ottempera alla prescrizione dell’art. 366 c.p.c., n. 6. Infatti e’ orientamento costante (confronta, tra le altre, le recenti Cass. Sez. Un. n. 28547 del 2008; Cass. Sez. 3^ n. 22302 del 2008) che, in tema di ricorso per cassazione, a seguito della riforma ad opera del D.Lgs. n. 40 del 2006, il novellato art. 366 c.p.c., comma 6, oltre a richiedere la “specifica” indicazione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale il documento, pur individuato in ricorso, risulti prodotto. Tale specifica indicazione, quando riguardi un documento prodotto in giudizio, postula che si individui dove sia stato prodotto nelle fasi di merito, e, in ragione dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, anche che esso sia prodotto in sede di legittimita’. In altri termini, il ricorrente per cassazione, ove intenda dolersi dell’omessa o erronea valutazione di un documento da parte del giudice di merito, ha il duplice onere – imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, – di produrlo agli atti e di indicarne il contenuto. Il primo onere va adempiuto indicando esattamente nel ricorso in quale fase processuale e in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione; il secondo deve essere adempiuto trascrivendo o riassumendo nel ricorso il contenuto del documento. La violazione anche di uno soltanto di tali oneri rende il ricorso inammissibile.

In terzo luogo le argomentazioni addotte a sostegno attengono al merito in quanto implicano esame delle risultanze processuali e apprezzamenti di fatto e tendono a dimostrare un errore revocatorio, cioe’ la omessa o errata percezione di un fatto risultante dagli atti.

Con il secondo motivo la C. lamenta omessa motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio per non avere la Corte d’Appello motivato la ragione per cui non considerava i pagamenti indicati negli estratti conto prodotti dalla C. nonostante fossero supportati dagli assegni dei quali e’ stata chiesta l’esibizione e sulla quale la Corte nulla ha detto.

La censura e’ inammissibile per le medesime ragioni gia’ evidenziate per la precedente.

4,- La relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti;

Entrambe le parti hanno presentato memorie; nessuna ha chiesto d’essere ascoltata in camera di consiglio;

Le argomentazioni addotte con la memoria dalla ricorrente non superano, con riferimento al primo e al secondo motivo, i rilievi contenuti nella relazione e condivisi dal Collegio; il terzo motivo, non considerato dalla relazione, denuncia omessa motivazione per non avere la Corte territoriale motivato la ragione per cui non ha considerato i pagamenti indicati negli estratti conto di cui e’ stata chiesta l’esibizione e sulla quale la Corte nulla ha detto, ed e’ inammissibile per le stesse ragioni spiegate con riferimento ai primi due;

5.- Ritenuto:

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione con la precisazione di cui sopra;

che pertanto il ricorso principale va dichiarato inammissibile con assorbimento di quello incidentale; le spese seguono la soccombenza;

visti gli artt. 380 bis e 385 c.p.c..

PQM

Riunisce i ricorsi. Dichiara il ricorso principale inammissibile, assorbito quello incidentale. Condanna la ricorrente principale al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 6.200,00, di cui Euro 6.000,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 20 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2010

 

 

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