Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15963 del 27/06/2017

Cassazione civile, sez. lav., 27/06/2017, (ud. 28/03/2017, dep.27/06/2017),  n. 15963

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15667-2015 proposto da:

CIS – CENTRO INGROSSO SVILUPPO ” G.N.” S.P.A., P.I. (OMISSIS),

in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 20, presso lo STUDIO

PIACCI-DE VIVO-, rappresentato e difeso dagli Avvocati PIACCI BRUNO,

PETRACCA NICOLA E RUMOLO MAURIZIO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

B.C., C.F. (OMISSIS), C.S. C.F. (OMISSIS),

domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato

ARCANGELO ZAMPELLA, giusta delega in atti;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 3264/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 17/06/2014 R.G.N. 3264/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/03/2017 dal Consigliere Dott. FEDERICO BALESTRIERI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA Mario, che ha concluso per l’inammissibilità o in subordine

rigetto;

udito l’Avvocato ANDREA SOLFANELLI per delega Avvocato BRUNO PIACCI.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con distinti ricorsi, poi riuniti, B.C. e C.S. hanno proposto appello parziale avverso la sentenza con cui il Tribunale di Napoli – in accoglimento delle loro domande nei confronti della soc. CIS (Centro Ingrosso Sviluppo ” G.N.” s.p.a.), che si era obbligata ad assumerli in caso di cessazione dei loro rapporti con la società Progetti Europa & Global, con conseguente richiesta di sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. del rapporto di lavoro con la predetta società sin dalla data del 7 febbraio 2006 oltre al risarcimento del danno nella misura pari alla retribuzione globale di fatto dal diritto costituito sino al soddisfo- aveva dichiarato la cessazione delle materia del contendere quanto alla domanda dei lavoratori di vedere costituito in forma specifica il rapporto di lavoro alle dipendenze della società resistente (obbligatasi all’assunzione), essendo nelle more intervenuta l’assunzione dei due lavoratori in data 2 gennaio 2007 con efficacia retroattiva alla data del 2 febbraio 2006, condannando la società al risarcimento dei danni commisurati alle retribuzioni non percepite a decorrere dalla richiesta contenuta in ricorso (6.10.06), e cioè dalla costituzione in mora accipiendi e non già dal momento in cui i lavoratori, a loro avviso, avrebbero dovuto essere assunti.

Con distinto ricorso la CIS s.p.a. impugnava la medesima sentenza lamentando l’erronea valutazione del danno risarcibile, senza considerare l’aliunde perceptum o percipiendum.

Con sentenza depositata il 17.6.14, la Corte d’appello di Napoli accoglieva il gravame proposto dai lavoratori e rigettava quello proposto dalla società, condannando quest’ultima al risarcimento dei danni pari alle retribuzioni globali di fatto maturate dal 7.2.06 al 2.1.07.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la CIS s.p.a., affidato a due motivi.

Resistono i lavoratori con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo la ricorrente denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ed in particolare dei documenti nn. 4-5 e 11-13 di cui al fascicolo di parte della CIS, da cui risultava la proposta di assunzione presso diversa società (la SA.CA progetti) che tuttavia i ricorrenti rifiutarono, così come ribadirono il rifiuto nel corso del procedimento cautelare. Riproduce al riguardo, in ricorso, copie dei suddetti documenti e dei verbali di causa inerenti la fase sommaria.

Il motivo è inammissibile sia perchè basato su numerose copie di documenti e verbali ed atti di causa, demandando in sostanza a questa Corte la selezione delle parti rilevanti e così una individuazione e valutazione dei fatti, preclusa al giudice di legittimità (Cass. 7 febbraio 2012 n. 1716); sia per contrastare, nel regime di cui al novellato n. 5 dell’art. 360 c.p.c., comma 1, l’apprezzamento dei fatti operata dal giudice di merito, sulla base della documentazione prodotta, che ha ritenuto (anche in base a quest’ultima) non adeguatamente dimostrata una effettiva proposta di lavoro in favore dei ricorrenti, al fine di ridurre il risarcimento ex art. 1227 c.c., comma 2.

2.- Con il secondo motivo la ricorrente parimenti denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ed in particolare del documento n. 1, da cui si evinceva che le richieste dei lavoratori attenevano in via principale l’assunzione presso la Progetti Europa & Global s.r.l. e non presso la CIS, sicchè giustamente il Tribunale aveva riconosciuto ai lavoratori il risarcimento del danno solo dalla notifica del ricorso (6.10.06), primo atto di costituzione in mora, mentre la sentenza impugnata ritenne erroneamente che ai fini del riconoscimento del danno non fosse necessaria l’offerta della prestazione lavorativa da parte dei ricorrenti.

Il motivo, per quanto non assorbito dalla inammissibilità della prima censura, è infondato.

Ed invero la ricorrente non spiega affatto per quale ragione la circostanza che i lavoratori chiesero in via principale l’assunzione presso la Progetti Europa & Global s.r.l. (ed in subordine presso l’odierna ricorrente) dovesse comportare, in contrasto coi principi affermati da questa Corte (cfr. Cass. n. 488/09: in caso di illegittimo rifiuto di assunzione obbligatoria, il lavoratore ha diritto all’integrale risarcimento dei danni derivanti dal comportamento del datore di lavoro, la cui quantificazione, trattandosi di responsabilità contrattuale, va effettuata ai sensi degli artt. 1226 e 1227 c.c. in misura pari alle retribuzioni mensili spettanti in caso di assunzione fino alla pronuncia di secondo grado), il diritto al risarcimento del danno solo a partire dalla costituzione in mora.

In ogni caso deve considerarsi che la sentenza impugnata ha riconosciuto il risarcimento dalla data di assunzione convenzionale (7.2.06) sino a quella effettiva (col pagamento delle relative retribuzioni), e tale risarcimento (per il periodo intermedio in cui retribuzione non vi fu) non necessitava di costituzione in mora, avendo la stessa società riconosciuto l’assunzione dal 7.2.06, senza tuttavia corrispondere alcuna retribuzione.

3.-11 ricorso deve essere pertanto rigettato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2017

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