Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15963 del 20/07/2011

Cassazione civile sez. VI, 20/07/2011, (ud. 16/06/2011, dep. 20/07/2011), n.15963

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 23646/2010 proposto da:

T.R. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA G CARDUCCI 4, presso lo studio dell’avvocato RIGHI ROBERTO,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato CORTOPASSI MAURO

giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrenti –

e contro

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO NOTARILE LUCCA, COMMISSIONE AMMINISTRATIVA

REGIONALE DISCIPLINA (COREDI) PER LA CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE

DELLA TOSCANA, CONSIGLIO NOTARILE DI LUCCA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 248/2010 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE DEL

19/02/09, depositata il 25/02/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/06/2011 dal Consigliere Dott. ANTONIO SEGRETO;

udito l’Avvocato Righi Roberto, difensore del ricorrente che si

riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. IGNAZIO PATRONE che aderisce

alla relazione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione Regione di Disciplina per la Toscana dichiarava il notaio T.R., con sede in (OMISSIS), responsabile della violazione di cui alla L. not. n. 89 del 1913, art. 80, applicandogli la sanzione della pena pecuniaria di Euro 3.145,34 per aver percepito onorari, diritti ed accessori superiori a quelli previsti dalla tariffa in relazione all’atto di cessione di diritti immobiliari, per un atto rogato il 20.9.2006, ed a 2 atti di consenso a cancellazione di ipoteca, stipulati lo stesso giorno; nonchè della violazione di cui alla L. n. 89 del 1913, art. 147, lett. b), applicandogli la sanzione dell’avvertimento, per il mancato raggiungimento del punteggio minimo richiesto dal regolamento per la formazione professionale dei notai.

La Corte di appello di Firenze, adita dal notaio T.R., rigettava il reclamo.

Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione il T., che ha anche presentato memoria.

Non hanno svolto attività difensiva gli intimati.

Il P.G. ha concluso per il rigetto del reclamo.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione del diritto di difesa desumibile dall’art. 24 Cost., della L. n. 241 del 1990, art. 2, e della L. n. 89 del 1913, art. 153, per violazione del principio di immediata contestazione e per l’intervallo di tempo tra il fatto che si assume costitutivo dell’illecito disciplinare e la sua contestazione al notaio.

Assume il ricorrente che l’art. 153, L. not. statuisce che il procedimento disciplinare deve essere promosso senza indugio su richiesta dei titolari dell’azione disciplinare, allorchè risultino sussistenti gli elementi costitutivi di un fatto disciplinarmente rilevante e che tanto non è avvenuto nella fattispecie con conseguente lesione dei suoi diritti di difesa.

2. Il motivo è infondato.

Va, anzitutto, rilevato che i termini della fase amministrativa del procedimento disciplinare nei confronti del notaio sono ordinatori e non perentori, in mancanza di una espressa qualificazione in questo senso. Nella fattispecie infatti pur essendo specificato, dall’art. 153 L. not. che il soggetto dotato dell’iniziativa disciplinare deve procedere senza indugio, non fissa per tale inizia del procedimento alcun termine decadenziale, come invece in altri casi ha disposto il legislatore (cfr. Cons. Stato, Sez. 6^, 14/07/1982, n. 366). Ciò comporta che nella fattispecie non era intervenuta nessuna decadenza o estinzione dell’azione disciplinare.

Inoltre la perentorietà non risulta stabilità nè da alcuna esplicita disposizione in questo senso nè dalla ratio del procedimento o da esigenze di garanzie processuali. Per quanto la celerità dell’accertamento disciplinare risponda a criteri generali di buona amministrazione, la mancanza di tale urgenza non è sufficiente ad integrare una violazione dei diritti di difesa dell’incolpato. Non risulta infatti specificato e provato in cosa consistesse tale pretesa lesione dei diritti di difesa.

3.Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione della L. n. 241 del 1990, art. 2, della L. n. 89 del 1913, artt. 155,156, 156 e 157, e dell’art. 152 c.p.c., comma 2.

Assume il ricorrente che, tenendo conto dei termini vari fissati dalla L. n. 89 del 1913, art. 153 e segg., dall’atto di impulso del procedimento disciplinare all’atto conclusivo, sommando tutti i vari termini possono decorrere al massimo giorni 65, con la conseguenza che nella fattispecie essendo decorso un termine superiore, la decisione della COREDI è illegittima.

4. Il motivo è infondato.

Esso si fonda sempre sull’assunto che tutti i termini del procedimento disciplinare siano di per sè perentori.

Tale postulato è errato.

Perentori sono solo i termini tali qualificati dalla legge e ciò o espressamente o quando lo spirare del termine dia luogo ad una decadenza dal diritto per il cui esercizio il termine stesso è stato stabilito.

Nella fattispecie i vari termini indicati nelle norme a cui si è riportato il ricorrente non sono qualificati dalla legge come perentori, nè è fissata alcuna decadenza se il procedimento disciplinare in sede amministrativa non si conclude in 65 giorni dall’atto di impulso.

5. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta il vizio motivazionale dell’impugnata sentenza su un fatto controverso avendo egli censurato in sede di reclamo che la comunicazione fattagli in sede di avvio del procedimento non era adeguatamente motivata.

6.Contrariamente a quanto assunto dal ricorrente, la motivazione dell’impugnata sentenza, secondo cui il capo di incolpazione non era generico, essendo indicati gli estremi fattuali dell’illecito disciplinare nonchè la loro fonte normativa, ed era idoneo all’esercizio del diritto di difesa, che in concreto il T. aveva “puntigliosamente esercitato”, è congrua e corrispondente alla realtà processuale.

7. Con il quarto motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c., poichè la corte non aveva il potere di sindacare il rilievo disciplinare delle attività svolte dal ricorrente, diverse da quelle oggetto dei rilievi del competente Consiglio notarile, in relazione a pretese altre prestazioni professionali, rientranti nella sfera professionale dell’avvocato, del commercialista e del geometra.

7.Il motivo è infondato.

La corte non ha ritenuto il ricorrente colpevole di violazioni disciplinari diverse da quelle contestate dal Consiglio, ma ha solo fatto rilevare che l’incolpato, con la sua difesa, in sostanza ammetteva di aver espletato anche attività professionali rientranti nei profili di altre professioni, e che tanto non poteva avere valore scriminante.

Correttamente riteneva la Corte che la necessaria inerenza della prestazione alle funzioni notarili è rivelata dalla stessa formulazione della parcella e non può essere sovvertita allargando gli adempimenti con l’attività propria di altre professioni, contrariamente alla linea difensiva assunta dal notaio.

8. Con il quinto motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione della L. n. 89 del 1913, art. 1, in merito alla facoltà del notaio di svolgere attività professionali di assistenza e consulenza diverse da quelle connesse all’esercizio di funzioni pubbliche.

9.Con il sesto motivo di ricorso il ricorrente lamenta il vizio motivazionale dell’impugnata sentenza in merito allo svolgimento di attività diverse da quelle tipiche.

10. Con il settimo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 1372 e 2233 c.c. sulla congruità dei compensi pattuiti in ordine alle attività professionali non strettamente connesse alle funzioni notarili.

11.Con l’ottavo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 49, 51 e 56 del Trattato, ratificato con L. n. 130 del 2008 (già artt. 43,49 e 50 trattato CE), nonchè del D.L. n. 223 del 2006, art. 2, L. n. 89 del 1913, art. 80; L. n. 41 del 1973, art. 1, nonchè la violazione della L. n. 400 del 1988, art. 17.

Ritiene il ricorrente che i massimi tariffar sono derogabili in via consensuale;

che un diverso principio sarebbe incompatibile con le norme comunitarie; che ove si opinasse diversamente bisognerebbe effettuare un rinvio pregiudiziale della questione alla Corte di Giustizia Europea ex art. 267 T.F.U.E..

Ritiene poi il ricorrente che il D.M. 27 novembre 2001, art. 34, è illegittimo per difetto di delega nella parte che prevede la nullità delle pattuizioni eccedenti i massimi tariffari.

12.Con il nono motivo il ricorrente lamenta la violazione del D.L. n. 223 del 2006, art. 2.

13.1.Tutti i suddetti motivi vanno esaminati congiuntamente, attenendo alla ritenuta violazione dei massimali tariffari.

Essi sono infondati e vanno rigettati.

Per quanto riguarda l’eccessività del compenso, è corretta l’affermazione della sentenza impugnata secondo cui tutte le prestazioni svolte dal T. erano strettamente connesse all’esercizio della sua funzione pubblica e quindi dovevano essere ricompensate sulla base della previsione tipica, essendo nulla ogni convenzione contraria.

13.2.Come questa Corte ha già rilevato (Cass. N. 541 del 2002) in tema di compensi dei notai, lo svolgimento di prestazioni professionali “non strettamente connesse con l’esercizio della funzione pubblica notarile”, tali da legittimare, D.M. 30 novembre 1980, ex art. 34, e art. 2233 c.c., un autonomo e separato compenso rispetto a quello già ricevuto per la propria prestazione professionale, non possono essere ritenute, “sic et simpliciter”, tutte quelle diverse dalla materiale redazione del rogito, consistendo, per converso, in attività che, pur trovando occasione nella stesura dell’atto, non sono necessarie ad assicurarne gli effetti ma perseguono un fine ulteriore e diverso.

Sennonchè la corte di merito ha accertato con motivazione non sindacabile in questa sede (se non nei ristretti limiti di della mancanza, insufficienza o contraddittorietà motivazionale), che per la stessa ammissione del ricorrente, il fine non era ulteriore e diverso, ma convergente ed unitario, per cui il notaio avrebbe dovuto rispettare il limite tariffario.

13.3.Va poi osservato che per effetto del D.L. n. 223 del 2006, art. 2, (cosiddetto decreto Bersani) la tutela concorrenziale riguardava solo i minimi e non i massimi tariffari posti in funzione calmieratrice.

In ogni caso la valenza disciplinare dell’infrazione prescinde dalla questione civilistica, in quanto resterebbe pur sempre fermo l’obbligo disciplinare del notaio di rispettare la disciplina tariffaria imposta.

E’ manifestamente infondato l’assunto che il D.M. 27 novembre 2001, art. 34, sia illegittimo per difetto di delega.

14.Sotto questo profilo va poi osservato che la fissazione di tariffe minime e massime non urtano contro le norme comunitarie, come ha già rilevato la corte CGCE. Secondo l’orientamento espresso dalla Corte di giustizia delle comunità Europee con la sentenza 19 febbraio 2002, causa C-35/99, è legittima e non costituisce violazione del trattato CE, artt. 80 ed 81, l’applicazione delle tariffe professionali (nella specie dei dottori commercialisti) che fissano i minimi e i massimi degli onorari dei membri degli ordini professionali, qualora siano adottate con misura legislativa o regolamentare da parte di uno Stato membro dell’Unione Europea (Cass. N. 15666 del 13/07/2007; vedasi anche Cass. n. 10704 del 10/05/2007.

15. Con il decimo motivo di ricorso il ricorrente lamenta il vizio motivazionale dell’impugnata sentenza per aver affermato la sua responsabilità per violazione della L. n. 89 del 1913, art. 147, lett. b, ritenendo non impedienti alla partecipazione ai corsi per crediti formativi le affezioni patologiche lamentate.

16. Il motivo è infondato.

Con congrua motivazione rientrante nell’ambito dei poteri valutativi del giudice di merito, la corte territoriale ha ritenuto che l’allegata agorafobia, quale causa impediente alla partecipazione ai corsi, in effetti non costituiva una valida ragione per disertare i corsi di aggiornamento, tenuto conto che il ricorrente partecipava abitualmente ad affollate udienze nella qualità di GOT. La motivazione suddetta non è nè mancante, nè insufficiente nè contraddittoria.

17. Con l’undicesimo motivo di ricorso il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, n. 5, il vizio motivazionale dell’impugnata sentenza nella parte in cui ha ritenuto che l’eccezione di scusabilità dell’errore atteneva alla violazione ascritta, mentre essa atteneva alle modalità operative di dispensa, su cui la corte non si era pronunziata.

18. Il motivo è inammissibile, in quanto si risolve in un’omessa pronunzia su un motivo di reclamo, per cui la censura doveva essere proposta come violazione dell’art. 112 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4.

19. Con il dodicesimo motivo di ricorso il ricorrente lamenta il vizio motivazionale della sentenza per non avere ritenuto che l’attività svolta dal ricorrente come GOT potesse supplire l’obbligo di aggiornamento professionale.

20. Il motivo è infondato.

Con congrua motivazione la sentenza impugnata ha ritenuto che la partecipazione ad iniziative specificamente orientate alla formazione professionale notarile non potesse essere supplita dall’attività di GOT, a cui pure era riconosciuto un minor punteggio ai fini del credito formativo, ma non tale da eguagliare quello conseguente agli appositi e specifici corsi formativi predisposti dagli organi competenti.

21. Quanto alla sollevata eccezione di illegittimità costituzionale della L. n. 89 del 1913, art. 153 e segg., come modificati dal D.Lgs. 1 agosto 2006, n. 249 per la mancata fissazione di un termine perentorio per la contestazione degli illeciti disciplinari e poi di altro termine perentorio per la conclusione delle indagini, la stessa è manifestamente infondata in quanto da una parte non è indicato il referente costituzionale di comparazione e dall’altra va osservato che la determinazione della perentorietà di un termine processuale rientra nella discrezionalità del legislatore.

22. Il ricorso va rigettato.

Nulla per le spese, non avendo gli intimati svolto attività difensiva.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 16 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2011

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