Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15962 del 29/07/2016
Cassazione civile sez. VI, 29/07/2016, (ud. 22/06/2016, dep. 29/07/2016), n.15962
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. CIGNA Mario – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 25987-2012 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
M.G.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 74//7/2011 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di VENEZIA – MESTRE del 10/05/2011, depositata il
27/09/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
22/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.
Fatto
IN FATTO E IN DIRITTO
M.G., esercente l’attività di medico, impugnava dinanzi alla CTP d silenzio rifiuto maturato a seguito dell’istanza di rimborso dell’IRAP per gli anni da 1999 al 2004. La CTP accoglieva il ricorso e l’Agenzia proponeva appello. La sentenza veniva confermata di giudici di seconde cure, i quali statuivano che il contribuente aveva debitamente rappresentato e motivato la propria attività lavorativa, dimostrando l’inesistenza dei requisiti per l’applicabilità dell’imposta IRAP, quali l’autonoma organizzazione e spese significative per il possesso di beni strumentali. L’Agenzia ha proposto ricorso per Cassazione affidato a due motivi. Il contribuente non si è costituito.
Il ricorso è inammissibile, non risultando prodotta la cartolina di ricevimento della raccomandata contenente il ricorso per cassazione.
Nulla sulle spese.
PQM
La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c. Dichiara inammissibile il ricorso.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 22 giugno 2016.
Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2016