Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15962 del 27/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 27/07/2020, (ud. 28/01/2020, dep. 27/07/2020), n.15962

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24025-2018 proposto da:

G.T., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

FRANCESCO GENTILE;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE 80078750587, in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati

EMANUELA CAPANNOLO, CLEMENTINA PULLI, MANUELA MASSA, NICOLA VALENTE;

– resistente –

avverso la sentenza n. 882/2018 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata

il 06/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 28/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARGHERITA

MARIA LEONE.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

Il Tribunale di Napoli con sentenza n. 882/2018, resa in sede di procedimento ex art. 445 bis c.p.c., aveva rigettato la domanda di G.T. diretta al riconoscimento del requisito sanitario utile per ottenere la indennità di accompagnamento ed alla pensione di inabilità.

Il tribunale aveva ritenuto, all’esito delle indagini peritali svolte nella fase dell’accertamento e rinnovate anche in sede di giudizio ordinario, che, pur accertate le patologie denunciate, non fossero presenti le condizioni per la assistenza continua.

Avverso tale decisione il G. proponeva ricorso affidato ad un solo motivo. L’Inps rimaneva intimato.

Veniva depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1) Con unico motivo è denunciata la violazione e falsa applicazione della L. n. 18 del 1980, art. 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), per aver, il Tribunale omesso di considerare un fatto decisivo per il giudizio quale le consulenze pscicodiagnostiche e quindi la diagnosi ivi effettuata, di “psicosi paranoidea in paziente con deficit cognitivi e assenza di autonomia”.

Il motivo risulta inammissibile

Questa corte ha chiarito che “L’omesso esame del fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come riformato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, va inteso, in applicazione dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, tenendo conto della prospettiva della novella, mirata ad evitare l’abuso dei ricorsi basati sul vizio di motivazione, non strettamente necessitati dai precetti costituzionali, supportando la generale funzione nomofilattica della Corte di cassazione. Ne consegue che: a) l'”omesso esame” non può intendersi che “omessa motivazione”, perchè l’accertamento se l’esame del fatto è avvenuto o è stato omesso non può che risultare dalla motivazione; b) i fatti decisivi e oggetto di discussione, la cui omessa valutazione è deducibile come vizio della sentenza impugnata, sono non solo quelli principali ma anche quelli secondari; c) è deducibile come vizio della sentenza soltanto l’omissione e non più l’insufficienza o la contraddittorietà della motivazione, salvo che tali aspetti, consistendo nell’estrinsecazione di argomentazioni non idonee a rivelare la “ratio decidendi”, si risolvano in una sostanziale mancanza di motivazione (Cass.n. 7983/2014)

Questa Corte ha avuto modo di chiarire che “In tema di ricorso per cassazione costituisce fatto (o punto) decisivo ai sensi del’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, quello la cui differente considerazione è idonea a comportare, con certezza, una decisione diversa (Cass. n. 18368/2013; Cass. n. 17761/2016)

Ha anche specificato che “L’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 (conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012), introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti ed abbia carattere decisivo, ossia idoneo a determinare un esito diverso della controversia” (Cass. n. 23238/2017)

La decisività del “fatto” omesso assume nel vizio considerato dalla

disposizione richiamata rilevanza assoluta poichè determina lo

stretto nesso di causalità tra il fatto in questione e la differente decisione (non solo eventuale ma certa).

Tale condizione deve dunque essere chiaramente allegata dalla parte che invochi il vizio, onerata di rappresentare non soltanto l’omissione compiuta ma la sua assoluta determinazione a modificare l’esito del giudizio.

Nel caso in esame, al di là della indicazione formale del vizio denunciato, parte ricorrente rileva, in sostanza, l’errata valutazione di merito svolta dal tribunale proponendo una differente interpretazione dei fatti del processo e richiedendo, in concreto, una nuova valutazione degli stessi non consentita in sede di legittimità. Deve a riguardo rilevarsi che il tribunale ha espresso la sua valutazione anche considerando la diagnosi psicotica richiamata e valutando la stessa (pg 3 sentenza).

Il motivo proposto attiene pertanto a un diverso apprezzamento, rispetto a quello espresso dal ctu e dal tribunale, delle medesime patologie, corrispondente alle aspettative della parte ricorrente.(Cass. n. 7886/2019).

Peraltro il ricorso è inammissibile anche per la carenza di specificità della censura i che non contiene gli atti e i documenti richiamati.

Il ricorso risulta pertanto inammissibile. Nulla per le spese.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente.

Così deciso in Roma, all’adunanza, il 28 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2020

 

 

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