Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15962 del 20/07/2011

Cassazione civile sez. VI, 20/07/2011, (ud. 16/06/2011, dep. 20/07/2011), n.15962

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

V.E. (OMISSIS), S.F.

(OMISSIS), V.R. (OMISSIS), V.

C. (OMISSIS) in qualità di eredi di V.O.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA A. RIBOTY 28, presso lo studio

dell’avvocato DOMENICO PAVONI, rappresentati e difesi dall’avvocato

CUCCHIARINI ANNA, giusta procura ad litem in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI FOSSOMBRONE (OMISSIS) in persona del Sindaco pro-

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DORA 1, presso lo

studio dell’avvocato DELL’UNTO MAURIZIO, rappresentato e difeso

dall’avvocato STORONI ANTONELLA, giusta delibera della Giunta

Comunale n. 32 del 20.7.2010, nonchè della Determinazione del

Responsabile di settore n. 2 05 del 20.7.2010, e giusta procura

speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 559/2009 della CORTE D’APPELLO di ANCONA del

30.6.09, depositata il 19/09/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MAURIZIO MASSERA;

udito per i ricorrenti l’Avvocato Anna Cucchiarini che si riporta ai

motivi del ricorso, insistendo per il suo l’accoglimento e per la

trattazione dello stesso in pubblica udienza;

udito per il controricorrente l’Avvocato Maurizio Dell’Unto (per

delega avv. Antonella Storoni) che si riporta agli scritti,

insistendo per l’inammissibilità del ricorso.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. IGNAZIO

PATRONE che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

La Corte;

Letti gli atti depositati.

Fatto

OSSERVA

E’ stata depositata la seguente relazione:

1 – Il fatto che ha originato la controversia è il seguente:

V.O. ha chiesto che fosse dichiarata la risoluzione del contratto preliminare di permuta intervenuto con il Comune di Fossombrone.

Con sentenza depositata in data 19 settembre 2009 la Corte d’Appello di Ancona, pronunciando in sede di rinvio, riformava la sentenza del Tribunale di Urbino e rigettava la domanda.

2 – Il relatore propone la trattazione del ricorso in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, 376, 380 bis c.p.c..

3. – Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c., comma 2 e L. 26 novembre 1990, n. 353, art. 52.

Si assume che la Corte territoriale non ha rilevato la tardività dell’eccezione, formulata dal Comune di Fossombrone soltanto in appello, relativa alla quantificazione del credito.

La censura è inammissibile per due ordini di ragioni. Innanzi tutto il vizio di omessa pronuncia deve essere fatto valere ai sensi dell’art. 112 c.p.c. con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 4.

Sotto altro profilo, la questione non è stata trattata dalla sentenza impugnata, che ha deciso la controversia in modo del tutto autonomo da essa.

Il secondo motivo adduce violazione degli artt. 1453 e 1455 c.c., sul rilievo che la Corte territoriale non ha ravvisato alcuna inadempienza da parte del Comune di Fossombrone e per questo ha respinto la domanda di risoluzione.

Indipendentemente da qualsiasi altra considerazione, è decisivo il rilievo che la censura si basa sugli asseriti erronei presupposti di fatto su cui la sentenza impugnata avrebbe fondato la propria decisione, quindi tratta un tema che, implicando esame delle risultanze processuali e apprezzamenti di fatto, non è ammissibile in sede di legittimità.

Il terzo motivo lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 1457 c.c.. Il tema trattato è il carattere essenziale del termine previsto dal contratto preliminare in esame.

La censura si riferisce a documenti (una delibera comunale, il preliminare di pennuta, la C.T.U.) nei cui confronti non è stato rispettato il disposto dell’art. 366 c.p.c., n. 6 (confronta, tra le altre, le recenti Cass. Sez. Un. n. 28547 del 2008; Cass. Sez. 3^ n. 22302 del 2008) e implica inammissibili apprezzamenti di merito.

Il quarto motivo lamenta, con riferimento esclusivamente all’art. 360 c.p.c., n. 5 contraddittoria motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia con riferimento all’art. 1552 c.c..

Le argomentazioni tese a dimostrare l’insufficienza della motivazione sono inammissibili poichè tale vizio non è stato ritualmente denunciato.

Il vizio di contraddittorietà della motivazione ricorre solo in presenza di argomentazioni contrastanti e tali da non permettere di comprendere la “ratio decidendi” che sorregge il “decisum” adottato, per cui non sussiste motivazione contraddittoria allorchè dalla lettura della sentenza non sussistano incertezze di sorta su quella che è stata la volontà del giudice.

(Cass. n. 8106 del 2006).

Non è contradditorio sul piano razionale affermare che il contratto di permuta ha avuto esecuzione parziale e poi negare l’inadempienza del Comune di Fossombrone, essendo possibile che la mancata esecuzione totale dipenda da causa non attribuibile al medesimo (e in tal senso è la motivazione della sentenza impugnata). Inoltre la censura è basata su argomenti che attengono al merito.

Il quinto motivo denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 1458 e 936 c.c.. Si assume che il possesso del lotto del V., trasferito al Comune di Fossombrone contestualmente alla stipulazione del preliminare sul quale furono realizzate le opere pubbliche, configura un’ipotesi di accessione invertita.

La censura è inammissibile poichè, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, i ricorrenti non hanno dimostrato di avere sottoposto la questione all’esame della Corte d’Appello.

4.- La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti;

I ricorrenti hanno presentato memoria; entrambe le parti hanno chiesto d’essere ascoltate in camera di consiglio;

5.- Ritenuto:

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;

che le argomentazioni addotte dai ricorrenti con la memoria non sono condivisibili e non superano i rilievi contenuti nella relazione;

che il ricorso deve, perciò, essere dichiarato inammissibile; le spese seguono la soccombenza;

visti gli artt. 380bis e 385 cod. proc. civ..

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile Condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro. 2.700,00, di cui Euro. 2.500,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile 3, il 16 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2011

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