Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15962 del 08/06/2021

Cassazione civile sez. lav., 08/06/2021, (ud. 11/03/2021, dep. 08/06/2021), n.15962

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20169/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i

cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

– ricorrente –

contro

P.F.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 45/2D15 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 23/02/2015 R.G.N. 3018/2012;

udita la relazione della causa svelta nella Camera di consiglio del

11/03/2021 dal Consigliere Dott. ROBERTO BELLE’.

 

Fatto

RITENUTO

Che:

1. P.F., assunto ai sensi della L. n. 594 del 1957, sul collocamento obbligatorio dei centralinisti non vedenti, ha convenuto in giudizio l’Agenzia delle Entrate, al fine di far accertare la sussistenza del diritto a percepire l’indennità di mansione per centralinisti non vedenti di cui alla L. n. 113 del 1985, art. 9, per il periodo 1991-2002 nel quale lo stesso era stato destinato ad altra mansione (addetto all’accoglienza e allo smistamento del pubblico) per impossibilità di adibirlo a quella di destinazione, a causa della strumentazione tecnica non idonea all’espletamento di essa ad opera di lavoratore non vedente;

il P. chiedeva inoltre, sempre per il periodo in questione, il risarcimento del danno da demansionamento mobbizzante;

la domanda, integralmente rigettata in primo grado, è stata parzialmente accolta in sede di gravame, in quanto la Corte d’Appello di Bari, pur disattendendo la domanda sul mobbing, ha invece ritenuto sussistente il diritto del P. a percepire l’indennità rivendicata per il solo fatto di appartenere alla categoria dei lavoratori non vedenti e dunque a prescindere dall’effettivo svolgimento dell’attività di centralinista, rilevando che la diversa mansione espletata è stata resa, in ogni caso, in presenza della medesima menomazione;

2. l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi;

il lavoratore è rimasto intimato.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. con il primo motivo, l’Agenzia delle Entrate denuncia ex art. 360, comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 7, per non avere la Corte d’appello riconosciuto la decadenza dall’azione del P. per le pretese retributive relative al periodo antecedente al 1 luglio 1998;

l’Agenzia sostiene che le questioni relative a tale periodo avrebbero dovuto essere proposte – a pena di decadenza – entro il 15 settembre 2000, di fronte al giudice amministrativo;

pertanto, una volta decorso in maniera infruttuosa tale termine, secondo la ricorrente, la domanda non può più essere proposta, nè davanti al giudice amministrativo nè davanti al giudice ordinario;

1.1 il motivo è infondato;

secondo quanto afferma la stessa ricorrente, in coerenza peraltro con la narrativa processuale svolta dalla Corte territoriale, nei gradi di merito non è stata sollevata, nè in alcun modo esaminata, questione di giurisdizione rispetto al periodo anteriore al 1.7.1998;

la pronuncia sul merito della pretesa fin dal primo grado ha determinato dunque il formarsi del giudicato implicito (tra le molte, v. Cass., S.U., 24 agosto 2018, n. 10265) in ordine alla spettanza della cognizione al giudice ordinario per l’intero periodo oggetto di giudizio, come del resto la stessa ricorrente, nel proporre il motivo, evidenzia in modo esplicito;

l’ipotesi decadenziale di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 7, riguardando il caso di controversie attribuite alla giurisdizione del giudice amministrativo è dunque mal richiamata, in quanto la presente controversia spetta oramai irrevocabilmente alla cognizione del giudice ordinario;

nè è evidentemente possibile che la questione sollevata consenta surrettiziamente di tornare sul tema della giurisdizione, in quanto è la decadenza a seguire gli esiti dell’assetto della giurisdizione nel caso concreto e non il contrario, sicchè il menzionato giudicato esclude in radice la possibilità di richiamare, con il ricorso per cassazione, la rivendicata ipotesi decadenziale;

2. con il secondo motivo l’Agenzia delle Entrate deduce la violazione e falsa applicazione, ex art. 360, comma 1, n. 3, L. 29 marzo 1985, n. 113, art. 9, per avere la Corte territoriale riconosciuto la sussistenza del diritto del P. a percepire l’indennità di mansione per il solo fatto di appartenere alla categoria dei soggetti non vedenti, sebbene nel periodo oggetto di contenzioso egli fosse stato addetto ad altre mansioni, non potendosi neppure onerare il datore di lavoro di apportare modificazioni alle proprie dotazioni al solo fine di consentire al lavoratore di proseguire nell’attività per la quale era stato assunto secondo le regole speciali;

2.1 il quadro normativo della fattispecie prende le mosse dalla L. n. 397 del 1971, art. 4, norma mai formalmente abrogata, la quale, nel contesto della normativa sui centralinisti ciechi ivi introdotta, ha previsto che “a tutti i centralinisti telefonici ciechi occupati in forza delle leggi sul loro collocamento obbligatorio sarà corrisposta una indennità di mansione pari a quella che si riconosce agli operatori dipendenti dalla Azienda di Stato per i servizi telefonici”;

quest’ultima indennità era quella allora prevista dall’art. 32 dell’allegato alla L. n. 29 del 1970, di disciplina delle competenze accessorie del personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (così, Corte Costituzionale 7 aprile 2006, n. 1409);

tale indennità, per i centralinisti vedenti, è stata poi abrogata dalla L. n. 728 del 1993, ma ad essa hanno continuato a fare riferimento, evidentemente quanto a base di misurazione, le norme sui centralinisti ciechi, tanto che la L. n. 113 del 1985, art. 9, che ha riproposto identico testo del già citato art. 4, ha previsto ancora, nonostante l’abrogazione di cui si è detto, che “a tutti i centralinisti non vedenti occupati in base alle norme relative al loro collocamento obbligatorio è corrisposta una indennità di mansione pari a quella che si riconosce agli operatori dipendenti dall’azienda di stato per i servizi telefonici”;

da qui l’affermazione della Corte Costituzionale, nella citata sentenza 140/2006, secondo cui “l’indennità di mansione non è riconosciuta ai centralinisti non affetti da cecità, perchè solo per quelli non vedenti si giustifica una maggiore retribuzione in considerazione della qualità di un lavoro che presenta caratteristiche peculiari e che è svolto in condizioni di menomazione assolutamente evidenti”;

va poi menzionato della L. n. 144 del 1999, successivo art. 45, comma 12, secondo cui “ai fini dell’applicazione della L. 29 marzo 1985, n. 113, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale con proprio decreto individua qualifiche equipollenti a quella del centralinista telefonico, idonee al collocamento dei lavoratori non vedenti”, sottolineandosi come si tratti di norma che denota un progressivo ampliamento delle tutele, evidentemente in ragione dell’evolversi della realtà lavorativa ed in una logica di “incentivi all’occupazione” (così la rubrica dello stesso art. 45);

2.2 in tale contesto, il collegio ritiene che anche l’interpretazione della normativa debba ispirarsi a criteri evolutivi;

l’estensione del collocamento a “qualifiche equipollenti”, di cui al citato art. 45, comma 12, non può non comportare l’estensione anche della consequenziale indennità, determinandosi altrimenti un’evidente contraddittorietà del sistema che viceversa riconosce, come precisato da Corte Costituzionale 140/2006 cit. ed è qui condiviso, l’attribuzione della misura economica anche a chi non sia

assunto in forza, del collocamento obbligatorio dei ciechi;

d’altra parte per “equipollenza” “equipollenza” – e non l’individuazione ministeriale, semmai necessaria per il funzionamento del sistema di collocamento obbligatorio, che non è però oggetto di questa controversia – è il dato normativo che rileva allorquando il centralinista cieco, già assunto in ragione della propria disabilità visiva, trasmigri verso altre mansioni;

dato, quello dell'”equipollenza” che in tali casi può evidentemente essere accertato anche in sede giudiziale, trattandosi soltanto di raffrontare il livello di gravosità delle diverse mansioni di successiva attribuzione con quello proprio dell’adibizione al centralino;

in proposito la Corte territoriale, dopo avere richiamato – in linea con la Corte Costituzionale – il fatto che l’indennità per il centralinista fosse connessa alla maggiore gravosità della prestazione resa dal lavoratore cieco, ha ritenuto che non vi fossero motivi per negarla solo per la diversa mansione espletata in un certo periodo, atteso che quest’ultima “è stata resa, in ogni caso, in presenza di quella medesima menomazione”, con ciò esprimendo la conclusione implicitamente ma senza alcun dubbio, non avendo altrimenti quell’inciso alcun senso utile – di equivalenza che, secondo l’interpretazione della normativa sopra fornita, consente l’estensione del diritto;

conclusione in sè non irragionevole, non essendo sostenibile che, per una persona cieca, l’operatività in accoglienza “fisica” del pubblico sia tale da determinare una minore gravosità rispetto al lavoro al centralino;

l’inquadramento evolutivo della fattispecie nella direttrice segnata dal citato art. 45, comma 12, si rende anzi in questo quadro costituzionalmente doveroso, finendosi altrimenti per determinare il trattamento diverso di situazioni analoghe (quella del centralinista cieco che rimanga adibito alle mansioni di assunzione e quella del centralinista cieco che sia in seguito addetto ad altre mansioni parimenti gravose, in ragione della medesima menomazione), in violazione dell’art. 3 Cost., comma 1;

2.3 l’interpretazione qui sviluppata si giustifica peraltro, oltre che per i dati normativi che la permettono, nella considerazione del progressivo evolversi dei mezzi tecnici, in cui la figura in sè del centralinista è destinata a divenire più marginale; d’altra parte, si tratta di garanzie destinate ad una assai specifica disabilità selezionata dal legislatore (non parlandosi qui di una generica ipovedenza, ma v. L. n. 113 del 1985, art. 1 e L. n. 397 del 1971, art. 1, comma 2 lett. c – delle tutele dei c.d. privi della vista, ovverosia di “coloro che sono colpiti da cecità assoluta ovvero hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi, anche con correzione di lenti”) che riguardano, nel caso qui definito, il mero mantenimento dell’indennità rispetto ad un lavoratore già assunto e cui essa spettava ab origine;

ciò consente pertanto di escludere in ogni caso che si possa dover ragionare in termini di alterazioni degli oneri economici preesistenti;

2.4 del resto, la Convenzione dell’ONU sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006, resa esecutiva in Italia e ratificata anche dall’Unione Europea (v. sul tema Corte di Giustizia 11 aprile 2013, HK Danmark), prevede all’art. 27, l’adozione di “appropriate iniziative – anche attraverso misure legislative” al fine di “proteggere il diritto delle persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri, di beneficiare di condizioni lavorative eque e favorevoli, compresa… l’uguaglianza di remunerazione per un lavoro di pari valore”, ove l'”uguaglianza” di remunerazione, in una con le condizioni “favorevoli”, si colloca certamente in linea, nell’ambito di una normativa fortemente ispirata a principi personalistici, con la logica retributiva insita nella L. n. 397 del 1971, nella L. n. 113 del 1985 e nella L. n. 144 del 1999 citt.;

così come, il medesimo indirizzo è assecondato dall’art. 7 della Direttiva 2000/78/CE sulla parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, ove si prevede che il “principio della parità di trattamento” non osta a che “uno Stato membro mantenga o adotti misure specifiche dirette a evitare o compensare svantaggi correlati a uno qualunque dei motivi di cui all’art. 1”, tra cui rientra anche la tutela della disabilità;

potendosi anzi dire che l’adozione di tali misure, sia del tutto coerente con la declinazione costituzionale del principio di uguaglianza, che impone allo Stato (art. 3 Cost., comma 2) di adottare anche interventi di tipo “positivo”, in ossequio altresì al principio fondamentale solidaristico (art. 2 Cost.);

2.5 in definitiva deve affermarsi che il centralinista cieco già assunto ai sensi della L. n. 397 del 1971 o della L. n. 113 del 1985 e che sia poi adibito a mansioni diverse, non perde il diritto a percepire l’indennità di cui della predetta L. n. 113 del 1985, art. 9, se le mansioni di destinazione possano considerarsi equipollenti, sotto il profilo delle condizioni di menomazione e dei disagi lavorativi connessi alla specifica disabilità;

3. quanto appena detto giustifica la conferma della sentenza impugnata;

nulla sulle spese, in quanto il P., nei cui confronti le notifiche telematiche appaiono tempestive e regolari, è rimasto intimato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2021

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