Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15962 del 06/07/2010

Cassazione civile sez. III, 06/07/2010, (ud. 20/05/2010, dep. 06/07/2010), n.15962

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

M.G., M.A., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA COLA DI RIENZO 285, presso lo studio dell’avvocato MANUNZA

GIANFRANCESCO, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato

MELEGA ULISSE, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

B.A. e ZURICH INSURANCE COMPANY SA – Rappresentanza

Generale per l’Italia in persona del procuratore, elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA GIORGIO VASARI 5, presso lo studio

dell’avvocato RUDEL RAOUL, che li rappresenta e difende unitamente

all’avvocato FLAVIO PECCENINI, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1871/2008 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA del

27.5.08, depositata il 10/11/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/05/2010 dal Consigliere Relatore Dott. MASSERA Maurizio;

udito per i ricorrenti l’Avvocato Ulisse Melega che si riporta agli

scritti;

E’ presente il P.G. in persona del Dott. FUZIO Riccardo che nulla

osserva rispetto alla relazione scritta.

La Corte, letti gli atti depositati:

 

Fatto

OSSERVA

E’ stata depositata la seguente relazione:

1 – Con ricorso notificato il 31 marzo 2009 M.G. e M.A. hanno chiesto la cassazione della sentenza, notificata il 30 gennaio 2009, depositata in data 10 novembre 2008 dalla Corte d’Appello di Bologna che, confermato il capo della sentenza del Tribunale che aveva rigettato la loro domanda di risarcimento dei danni conseguenti alla morte del genitore, aveva compensato le spese del giudizio di primo grado.

Gli intimati, Zurich Insurance Company S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia e B.A., non hanno espletato attivita’ difensiva (rectius: la Zurich Insurance Company S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia ha resistito con controricorso, mentre B. A. non ha espletato attivita’ difensiva).

2 – I due motivi del ricorso risultano inammissibili, poiche’ la loro formulazione non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366-bis c.p.c. Occorre rilevare sul piano generale che, considerata la sua funzione, la norma indicata (art. 366 bis c.p.c.) va interpretata nel senso che per, ciascun punto della decisione e in relazione a ciascuno dei vizi, corrispondenti a quelli indicati dall’art. 360, per cui la parte chiede che la decisione sia cassata, va formulato un distinto motivo di ricorso.

Per quanto riguarda, in particolare, il quesito di diritto, e’ ormai jus receptum (Cass. n. 19892 del 2007) che e’ inammissibile, per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6 il ricorso per cassazione nel quale esso si risolva in una generica istanza di decisione sull’esistenza della violazione di legge denunziata nel motivo. Infatti la novella del 2006 ha lo scopo di innestare un circolo selettivo e “virtuoso” nella preparazione delle impugnazioni in sede di legittimita’, imponendo al patrocinante in cassazione l’obbligo di sottoporre alla Corte la propria finale, conclusiva, valutazione della avvenuta violazione della legge processuale o sostanziale, riconducendo ad una sintesi logico – giuridica le precedenti affermazioni della lamentata violazione.

In altri termini, la formulazione corretta del quesito di diritto esige che il ricorrente dapprima indichi in esso la fattispecie concreta, poi la rapporti ad uno schema normativo tipico, infine formuli il principio giuridico di cui chiede l’affermazione.

Quanto al vizio di motivazione, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilita’, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione; la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilita’ (Cass. Sez. Unite, n. 20603 del 2007).

3. – Con il primo motivo i ricorrenti adducono insufficiente e contraddittoria motivazione in riferimento alle modalita’ della manovra di sorpasso da parte del B. con contestuale cambio di corsia e svolta a destra.

Le argomentazioni poste a sostegno s’incentrano sull’esame e apprezzamento delle risultanze processuali (rapporto della polizia municipale e schizzo planimetrico allegato, dichiarazioni di un teste e del B.) postulandone una valutazione diversa e piu’ favorevole. In tal modo si tenta ad introdurre in sede di legittimita’ un inammissibile giudizio di merito.

Inoltre manca un momento di sintesi strutturato secondo il modello sopra enunciato e necessario per circoscrivere il fatto controverso e per specificare, tenendo presente la motivazione della sentenza impugnata, in quali parti e per quali ragioni essa si presenti, rispettivamente, insufficiente e contraddittoria.

Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 104, 106 e 111 C.d.S. previgente, artt. 40 e 41 c.p. con riferimento all’affermazione implicita della conformita’ ad esse della condotta tenuta dal B..

La censura tratta questioni diverse senza peraltro addurre specifiche critiche alla motivazione della sentenza impugnata e si conclude con un quesito plurimo che non postula l’enunciazione di un principio di diritto, fondato sulle norme indicate, che sia decisivo per il giudizio e di applicabilita’ generalizzata, ma richiede una valutazione fattuale.

4.- La relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti;

I ricorrenti hanno presentato memoria e chiesto d’essere ascoltati in camera di consiglio;

Le argomentazioni addotte con la memoria non inducono a diversa statuizione; si osserva, in particolare, che l’art. 366 c.p.c. e’ tuttora in vigore per i ricorsi avverso provvedimenti depositati in epoca antecedente al 4 luglio 2009, che il ricorso non rispetta la norma indicata, che le argomentazioni svolte attengono al merito;

5.- Ritenuto:

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione; che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile; le spese seguono la soccombenza;

visti gli artt. 380 bis e 385 c.p.c..

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile, Condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 3.000,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 20 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2010

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