Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15961 del 24/07/2020

Cassazione civile sez. trib., 24/07/2020, (ud. 24/07/2020, dep. 24/07/2020), n.15961

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – rel. Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA DI CORREZIONE (ART. 391 BIS C.P.C.)

nel procedimento camerale, iscritto al n. 15970/2020 R.G., tra:

Pamet s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa, dall’avv. Domenico D’Arrigo, giusta procura

in calce al ricorso per cassazione, elettivamente domiciliato in

Roma, Via Prestinari n. 13, presso lo studio dell’avv. Paola

Ramadori;

e

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

rappresentata e difesa, ope legis, dall’Avvocatura Generale dello

Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

per la correzione della sentenza della Cassazione civile sez. trib.,

del 12/12/2019, (ud. 10/10/2019, dep. 12/12/2019), n. 32554/49;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata

del 24 luglio 2020 dal presidente Cirillo Ettore.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso che si è riscontrato, d’ufficio, come l’originale cartaceo della sentenza indicata in epigrafe risulti mancante di un foglio e segnatamente della penultima pagina (13) con discontinuità testuale emendabile d’ufficio, mediante la ricostituzione dell’integrità del testo nelle forme della correzione disciplinata dagli artt. 391 bis e 360 bis c.p.c.;

che a tal fine soccorrono atti e minute interne al collegio decidente, ora riconvocato nella medesima composizione, nonchè l’appartenenza della decisione stessa ad un contenzioso parzialmente seriale inter partes, costituito anche da Cassazione civile sez. trib., 12/12/2019, (ud. 10/10/2019, dep. 12/12/2019), n. 32553 e n. 32552;

che l’accoglimento del quinto motivo “nei termini di cui in motivazione” risulta espressamente dichiarato in dispositivo in conformità delle enunciazioni di cui ai p. 6 e seg. della motivazione, il cui tenore, però, s’interrompe dopo le prime cinque righe del p. 6.9;

che le difese delle parti, regolarmente avvisate dell’odierna adunanza camerale, non hanno presentato memorie con osservazioni.

P.Q.M.

Dispone:

che dopo il terzultimo foglio (pag. 12) – che ha termine con le parole “(…) e con l’indicazione, di cui al comma 8 (…)” – e prima dell’ultimo foglio (pag. 14) – che ha inizio con le parole “(…) concretamente accertata, nonchè provveda alle spese del giudizio di legittimità (…)”, la sentenza della Cassazione civile sez. trib., del 12/12/2019, (ud. 10/10/2019, dep. 12/12/2019), n. 32554 deve intendersi rettificata e integrata dall’aggiunta del seguente testo costituente il penultimo foglio (pag. 13):

“(…) dello stesso D.P.R., art. 74, che si tratta di operazione con iva non addebitata in via di rivalsa (la fattura è quindi integrata dal cessionario, che diviene soggetto passivo d’imposta).

6.10. Ora, poichè è pacifico tra le parti che la società contribuente abbia regolarmente effettuato l’inversione contabile a suo carico e reso neutrali le operazioni ritenute soggettivamente inesistenti dal fisco e dalla CTR, e poichè rimane ancora in contestazione l’an della violazione tributaria e sussiste ancora controversia sulla debenza delle sanzioni, non v’è dubbio che al caso all’esame s’impone l’applicazione del più favorevole regime sanzionatorio sopravvenuto, applicabile retroattivamente, anche d’ufficio, trattandosi di norme sanzionatorie sopravvenute più favorevoli. In tal senso, si è orientata anche l’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 16/E del 2017.

7. L’accoglimento del quinto motivo rende superfluo l’esame del sesto (con il quale la società ricorrente denuncia la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, per mancato esame del motivo dedotto in appello di illegittimità degli avvisi per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 5, comma 1).

8. In conclusione, accoglie il quinto motivo di ricorso per quanto innanzi esposto, rigetta i restanti e, per l’effetto, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, affinchè proceda ad un nuovo esame della controversia alla luce del nuovo assetto sanzionatorio di cui al D.Lgs. n. 158 del 2015, confacente alla fattispecie (…)”.

Manda alla cancelleria per le annotazioni di rito e per l’avviso ai difensori delle parti.

Così deciso in Roma, il 24 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2020

 

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