Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15961 del 08/06/2021

Cassazione civile sez. lav., 08/06/2021, (ud. 04/03/2021, dep. 08/06/2021), n.15961

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2631-2020 proposto da:

S.E., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’Avvocato ANDREA MAESTRI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO – Commissione Territoriale per il

Riconoscimento della Protezione Internazionale di Bologna – Sezione

di Forlì – Cesena, in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i

cui Uffici domicilia ex lege in ROMA alla VIA DEI PORTOGHESI 12;

– resistente con mandato –

avverso il decreto numero cronologico 5892/2019 del TRIBUNALE di

BOLOGNA, depositato il 30/11/2019 R.G.N. 6143/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/03/2021 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. Con decreto del 30 novembre 2019 n. 5892 il Tribunale di Bologna ha respinto il ricorso di S.E., cittadino della Nigeria, avente ad oggetto, in via gradata, il riconoscimento della protezione internazionale, sussidiaria ed umanitaria, all’esito del rigetto della relativa domanda da parte della locale Commissione territoriale.

2. Il richiedente, in sintesi, aveva dichiarato di avere lasciato il suo paese di origine nel 2017 e di essere arrivato in Italia dopo avere attraversato il Niger e la Libia; di essere cristiano cattolico e appartenente al gruppo etnico (OMISSIS); di essere partito dalla Nigeria a causa della povertà della sua famiglia, per trovare un lavoro migliore e aiutare la sorella malata; di avere lavorato come facchino al mercato ma i soldi che guadagnava non erano sufficienti per il mantenimento della famiglia; di lavorare come addetto alla raccolta rifiuti e di essere ospite in un centro di accoglienza; di temere di rientrare in Nigeria sia per la crisi che coinvolge il paese sia per il timore di esser ucciso dai componenti del gruppo di Boko Haram.

3. Il Tribunale, rilevato che le ragioni addotte a motivo della fuga dal paese di origine non consentivano il riconoscimento dello status di rifugiato nè la protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b), ha escluso, dalle fonti consultate e richiamate, che nella regione di provenienza del ricorrente sussistesse una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato interno tale da porre in pericolo la popolazione civile per il solo fatto di essere presente nel territorio; quanto alla protezione umanitaria, sebbene il richiedente avesse allegato una situazione di profonda povertà della propria famiglia, ha ritenuto che ciò non poteva essere addotte quale causa per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari nè poteva valere, quale condizione di vulnerabilità, la malattia della sorella; inoltre, ha escluso altri elementi di vulnerabilità soggettiva, attesa la giovane età del ricorrente e la assenza di problemi di salute.

4. S.E. ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico articolato motivo.

5. Il Ministero dell’Interno ha depositato atto di costituzione al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con l’unico articolato motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2, 3, 4 e 8 CEDU; dell’art. 13 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 2, art. 5 commi 4 e 6, art. 19 comma 1 e 1.1; del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b); del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 19, comma 2 in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3: Deduce che, pur prestando acquiescenza al diniego dello status di rifugiato, nonchè al diniego della protezione sussidiaria limitatamente alle ipotesi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e c), nel caso in esame il Tribunale, in ordine alle altre richieste di protezione, non aveva ben valutato la particolare situazione di deprivazione materiale di esso ricorrente e della sua famiglia che, anche grazie al denaro loro inviato, potevano condurre, stante la loro estrema condizione di povertà, una esistenza più vicina e rispettosa del concetto di dignità umana.

2. Il ricorso è fondato e va accolto per quanto di ragione.

3. Il dato processuale da prendere in considerazione è l’affermazione del Tribunale con riguardo alla allegazione, da parte del ricorrente, di una situazione di profonda povertà della propria famiglia, sebbene, poi, non abbia ritenuto tale circostanza idonea a giustificare il rilascio del permesso di soggiorno e della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. b).

4. Con un recente orientamento di legittimità (Cass. n. 5022/2021), cui questo Collegio intende dare seguito, si è, però, precisato che, ai fini del riconoscimento, o del diniego, della protezione umanitaria prevista dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, commi 1 e 1.1, il concetto di “nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale”, costituisce il limite minimo essenziale al di sotto del quale non è rispettato il diritto individuale alla vita e all’esistenza dignitosa. Detto limite va apprezzato dal giudice di merito non solo con specifico riferimento all’esistenza di una situazione di conflitto armato, ma anche con riguardo a qualsiasi contesto che sia, in concreto, idoneo ad esporre i diritti fondamentali alla vita, alla libertà e all’autodeterminazione dell’individuo al rischio di azzeramento o riduzione al di sotto della predetta soglia minima.

5. Inoltre, è stato precisato (Cass. n. 18443 del 2020) che, sempre in tema di protezione umanitaria, nel regime vigente ratione temporis, ai fini dell’accertamento della condizione di vulnerabilità del richiedente, all’esito della valutazione comparativa tra le condizioni di vita alle quali lo straniero sarebbe esposto ove rimpatriato ed il raggiunto grado di integrazione sociale nel nostro paese, la condizione di povertà del paese di provenienza può assumere rilievo ove considerata unitamente alla condizione di insuperabile indigenza alla quale, per ragioni individuali, il ricorrente sarebbe esposto ove rimpatriato, nel caso in cui la combinazione di tali elementi crei il pericolo di esporlo a condizioni incompatibili con il rispetto dei diritti umani fondamentali.

6. Il concetto di povertà estrema costituisce, infatti, la più dura condizione di povertà, nella quale non si dispone, o si dispone con grande difficoltà o intermittenza, delle primarie risorse per il sostentamento umano come l’acqua, il cibo, il vestiario e l’abitazione.

7. Nel 2018 la Banca Mondiale ha considerato tale la condizione di povertà di chi vive con meno di 1,90 dollari al giorno.

8. Nella fattispecie in esame, pertanto, il Tribunale, per escludere che la “profonda povertà” del ricorrente non giustificasse il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, avrebbe dovuto valutare tale profilo, ricorrendo anche alla cooperazione istruttoria officiosa, e approfondire le reali condizioni del ricorrente e della sua famiglia sia da un punto di vista soggettivo sia nel particolare contesto sociale in cui essi sono inseriti.

9. Mancando tale verifica, invero, non è possibile stabilire se l’eventuale rimpatrio possa comportare, o meno, il pericolo di lesione dei diritti fondamentali alla vita, alla libertà e alla autodeterminazione dell’individuo.

10. Alla stregua di quanto esposto, la sentenza impugnata va, dunque, cassata in relazione alle censure accolte e il giudice del rinvio dovrà procedere ad un nuovo esame, mediante la verifica sopra precisata, oltre a provvedere sulle spese anche del presente giudizio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione; cassa il provvedimento impugnato in relazione alle censure accolte e rinvia al Tribunale di Bologna, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 4 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2021

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