Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15961 del 06/07/2010

Cassazione civile sez. III, 06/07/2010, (ud. 20/05/2010, dep. 06/07/2010), n.15961

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

S.G., S.S., S.A., S.F.,

SC.AD., S.M., elettivamente domiciliati in

ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avv.

DE FUSCO ROBERTO, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

IACP – ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI (OMISSIS)

in

persona del Coordinatore generale, elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZALE CLODIO 14, presso lo studio dell’avv. DI CELMO Massimo,

rappresentato e difeso dall’avv. CALOJA LUCIANO, giusta procura in

calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1802/2008 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata

il 20/02/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/05/2010 dal Consigliere Relatore Dott. MASSERA Maurizio;

E’ presente il P.G. in persona del Dott. FUZIO Riccardo.

La Corte, letti gli atti depositati:

 

Fatto

OSSERVA

E’ stata depositata la seguente relazione:

1 – Con ricorso notificato il 12 febbraio 2009 S.S., Sc.Ad., S.M., S.A., S.F. e S.G. hanno chiesto la cassazione della sentenza, non notificata, depositata in data 20 febbraio 2008 dal Tribunale di Napoli, che aveva accolto per quanto di ragione l’opposizione proposta dallo IACP e dichiarato l’inefficacia del precetto per Euro 903.304,62 intimato all’Istituto dagli S..

Lo I.A.C.P. – Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di (OMISSIS) ha resistito con controricorso.

2 – I tre motivi del ricorso risultano inammissibili, poiche’ la loro formulazione non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366-bis c.p.c.. Occorre rilevare sul piano generale che, considerata la sua funzione, la norma indicata (art. 366 bis c.p.c.) va interpretata nel senso che per, ciascun punto della decisione e in relazione a ciascuno dei vizi, corrispondenti a quelli indicati dall’art. 360, per cui la parte chiede che la decisione sia cassata, va formulato un distinto motivo di ricorso.

Per quanto riguarda, in particolare, il quesito di diritto, e’ ormai jus receptum (Cass. n. 19892 del 2007) che e’ inammissibile, per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6 il ricorso per cassazione nel quale esso si risolva in una generica istanza di decisione sull’esistenza della violazione di legge denunziata nel motivo. Infatti la novella del 2006 ha lo scopo di innestare un circolo selettivo e “virtuoso” nella preparazione delle impugnazioni in sede di legittimita’, imponendo al patrocinante in cassazione l’obbligo di sottoporre alla Corte la propria finale, conclusiva, valutazione della avvenuta violazione della legge processuale o sostanziale, riconducendo ad una sintesi logico – giuridica le precedenti affermazioni della lamentata violazione.

In altri termini, la formulazione corretta del quesito di diritto esige che il ricorrente dapprima indichi in esso la fattispecie concreta, poi la rapporti ad uno schema normativo tipico, infine formuli il principio giuridico di cui chiede l’affermazione.

3. – Con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione del principio di diritto.

La censura non indica quale sia la norma che si assume essere stata violata ovvero falsamente applicata. In realta’ essa tratta il tema della rivalutazione monetaria, ma trascura di evidenziare che la sentenza impugnata ha interpretato il dictum (in particolare:

l’espressione “fino al soddisfo”) della Corte d’Appello di Napoli, la quale aveva riconosciuto il loro diritto alla rivalutazione monetaria sulla somma attribuita a titolo di danno morale.

Il quesito finale prescinde totalmente da tutto cio’, non postula l’enunciazione di un principio di diritto decisivo per il giudizio ma di applicabilita’ generalizzata, si limita a chiedere una decisione di merito diversa da quella del Tribunale e, quindi, pecca di astrattezza.

Anche con il secondo e con il terzo motivo i ricorrenti denunciano, rispettivamente, ancora erronea interpretazione dei principi di diritto e violazione di norme di diritto, senza specificare quali siano i principi e le norme violate. Il tema e’ sempre quello del termine finale di spettanza della rivalutazione monetaria, ma esso viene trattato in maniera generica senza denunciare alcun vizio di motivazione. Inoltre assumono che l’interpretazione adottata dal Tribunale ha sostanzialmente vanificato la pronuncia di annullamento della originaria sentenza della Corte d’Appello (sostituita da quella all’origine del precetto, ma cosi’ introducono un tema nuovo ed estraneo al giudizio. Infatti il giudice dell’esecuzione deve limitarsi ad interpretare il contenuto e i limiti del titolo posto in esecuzione che, nella specie, era la sentenza della Corte d’Appello di Napoli. Ove questa avesse violato il principio affermato dalla sentenza di annullamento o, comunque, si fosse pronunciata in termini tali da consentire l’interpretazione fatta propria dal Tribunale, sarebbe stato necessario sottoporla al giudizio di legittimita’ per la verifica.

Il triplice quesito finale, disarticolato dalle argomentazioni a sostegno, pecca di astrattezza.

Per completezza si osserva, comunque, che la rivalutazione monetaria (lucro cessante per il ritardato pagamento del debito di valore) non puo’ produrre i suoi effetti nel periodo successivo all’estinzione dell’obbligazione cui accede.

4.- La relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti;

Il resistente ha presentato memoria tardiva (depositata il 17 maggio 2010) con sostituzione del difensore a mezzo di procura in calce anziche’ notarile;

nessuna delle parti ha chiesto d’essere ascoltata in camera di consiglio;

5.- Ritenuto:

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;

che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile;

le spese seguono la soccombenza;

visti gli artt. 380-bis e 385 c.p.c..

PQM

Dichiara il ricorso inammissibile. Condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 5.200,00, di cui Euro 5.000,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 20 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2010

 

 

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