Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15960 del 29/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 29/07/2016, (ud. 26/05/2016, dep. 29/07/2016), n.15960

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – rel. Presidente –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8145-2015 proposto da:

G.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PORTUENSE

104, presso la Sig. ANTONIA DE ANGELIS, rappresentato e difeso dagli

avvocati ERCOLE NOTO SARDEGNA, SALVATORE CATALANO busta procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

P.M., C.T., R.G., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 48, presso lo studio

dell’avvocato FRANCESCO CORVASCE, rappresentati e difesi

dall’avvocato PIETRO SIRAGUSA giusta procura in atti;

– controricorrenti –

e contro

C.F., S.G., SC.AN.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 231/2014 della CORTE D’APPELLO di PALERMO del

17/01/2014, depositata il 18/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FELICE MANNA;

udito l’Avvocato Ercole Noto Sardegna difensore del ricorrente che si

riporta agli scritti;

udito l’Avvocato Frascesco Corvascio difensore dei controricorrenti

che si riporta agli scritti.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Il Consigliere relatore, designato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., ha depositato in cancelleria la seguente relazione ex artt. 380-bis e 375 c.p.c.:

“1. – Con sentenza del 16.9.2008 il Tribunale accoglieva la domanda di rivendica di un terreno con annessi fabbricati, proposta da G.G. nei confronti di P.M., C.F., C.T., R.G., S.G. e Sc.An., rigettando la domanda riconvenzionale di usucapione.

1.1. – Contro tale pronuncia R.G., C.T. e P.M. proponevano appello innanzi alla Corte distrettuale di Palermo.

Quest’ultima, con sentenza n. 231/14, respinta l’eccezione d’inammissibilità del gravame sollevata da G.G. il quale aveva dedotto che l’atto d’appello era stato notificato decorso il termine di 30 gg. dalla notifica della sentenza di primo grado, rigettava la domanda di rivendica.

In particolare, e per quanto si ritiene decisivo in questa sede di legittimità, la Corte d’appello palermitana osservava che il termine breve d’impugnazione non operava in quanto la sentenza del Tribunale era stata notificata alle parti personalmente (e non al procuratore costituito delle medesime) presso il domicilio da queste ultime eletto”.

2. – Per la cassazione di detta sentenza G.G. propone ricorso, affidato a quattro motivi.

2.1. – Resiste con controricorso P.M..

3. – Parte il ricorrente deduce a) col primo motivo la violazione o falsa applicazione degli artt. 170, 285, 325 e 326 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 (rectius, 4); b) col secondo motivo la violazione o falsa applicazione degli artt. 948 e 2697 c.c. nonchè artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3; c) col terzo motivo la violazione o falsa applicazione dell’art. 111 Cost. e art. 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè l’omesso esame d’un fatto decisivo e discusso dalle parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5; d) col quarto motivo la violazione o falsa applicazione degli artt. 1150 e 2033 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 (rectius 3).

4. – Il primo motivo va accolto, in quanto supportato dalla correlazione di due indirizzi costanti nella giurisprudenza di questa Corte, secondo i quali:

1) la notifica della sentenza alla parte presso il procuratore anzichè al procuratore quale destinatario della notificazione deve ritenersi ugualmente idonea a far decorrere i termini di impugnazione perchè anch’essa soddisfa pienamente la esigenza che la sentenza venga portata a conoscenza di persona particolarmente qualificata ad esprimere un parere tecnico sulla convenienza ed opportunità di proporre gravame (ex multis, Cass. nn. 7480/03 e 4909/87);

2) qualora l’atto d’impugnazione debba essere notificato presso il procuratore costituito della parte, a norma dell’art. 330 c.p.c., e tale procuratore abbia eletto domicilio presso un collega, la notificazione è validamente effettuata mediante consegna di copia dell’atto a detto domiciliatario del difensore, mentre resta irrilevante che il medesimo, nella relata, sia erroneamente indicato come procuratore e domiciliatario della parte (Cass. S. U. n. 663/89; conformi, nn. 183/06, 12947/05 e 10187/91).

4.1. – Nella specie la sentenza del Tribunale di Termini Imerese è stata notificata alle parti costituite nel giudizio di primo grado ( P.M., C.F., C.T., R.G. e S.G.) mediante consegna dell’atto al domiciliatario, avv. E. Filicicchia, ancorchè non fosse specificato che questi non era anche il difensore costituito di dette parti (solo per completezza e ad evitare equivoci, va aggiunto che a ciascuna di dette parti è stata notificata anche un’ulteriore copia della sentenza in forma esecutiva presso la residenza di ognuno); e ad Sc.An., non costituito in primo grado, la sentenza è stata notificata presso la residenza.

Notificazioni tutte che per i superiori principi di diritto devono ritenersi, pertanto, valide.

5. – L’accoglimento del primo motivo di ricorso assorbe l’esame delle restanti censure, inerenti al merito della decisione d’appello.

6. – Per le considerazioni svolte, si propone la decisione del ricorso con le forme camerali, nei sensi di cui sopra, in base all’art. 375 c.p.c., n. 5″.

2. – La Corte condivide la relazione.

Atteso che il controricorso è stato notificato l’11.1.2016, e dunque ampiamente dopo la scadenza del termine di cui all’art. 370 c.p.c., comma 1 (il ricorso è stato notificato, infatti, il 31.3.2015), non può tenersi conto della memoria depositata dalla parte controricorrente.

3. – Adesiva alla relazione la memoria del ricorrente, la sentenza impugnata va dunque cassata senza rinvio ai sensi dell’art. 382 c.p.c., comma 3, ultima ipotesi, in relazione al motivo accolto e con assorbimento delle restanti censure.

4. – Le spese del processo d’appello e del presente giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico della parte resistente in proprio.

Va precisato al riguardo che l’ammissione di P.M. al patrocinio a spese dello Stato non determina la soggezione di quest’ultimo al pagamento delle spese in favore del ricorrente. Infatti, come già chiarito da questa Corte (v. Cass. nn. 25295/13, 22381/12 e 10053/12), il patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 74, comma 2, non vale ad addossare allo Stato anche le spese che la parte ammessa sia condannata a pagare all’altra parte, risultata vittoriosa, perchè “gli onorari e le spese” di cui all’art. 131 D.P.R. cit. sono solo quelli dovuti al difensore della parte assistita dal beneficio, che lo Stato si impegna ad anticipare.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti i restanti, e cassa la sentenza impugnata senza rinvio; condanna P.M. in proprio alle spese del processo d’appello e del giudizio di cassazione, che liquida, rispettivamente, in Euro 2.500,00, di cui 1.000,00 per diritti, 1.300,00 per onorari ed il resto per esborsi, e in Euro 1.500,00, di cui 200,00 per esborsi, il tutto oltre spese forfettarie ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2 della Corte Suprema di Cassazione, il 26 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2016

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