Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15960 del 27/06/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 27/06/2017, (ud. 08/03/2017, dep.27/06/2017),  n. 15960

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10328/2012 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in

persona del Presidente e legale rappresentate pro tempore, in

proprio e quale mandatario della S.C.C.I. CARTOLARIZZAZIONE CREDITI

INPS S.P.A. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’istituto,

rappresentato e difeso dagli Avvocati CARLA D’ALOISIO, LELIO

MARITATO, ANTONINO SGROI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

ELEKTTROINSTAL DI C. & C.;

– intimata –

Nonchè da:

ELEKTTROINSTAL DI C. & C. P.I. (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA PORTUENSE 104, presso la signora ANTONIA DE ANGELIS,

rappresentata e difesa dall’avvocato EDOARDO ENRICO SPINAS, giusta

delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE C.F. (OMISSIS), in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, in

proprio e quale mandatario della S.C.C.I. CARTOLARIZZAZIONE CREDITI

INPS S.P.A. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’istituto,

rappresentato e difeso dagli Avvocati CARLA D’ALOISIO, LELIO

MARITATO, ANTONINO SGROI, giusta delega in atti;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 214/2011 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

depositata il 18/04/2011 R.G.N. 177/2010.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza depositata il 18.4.2011, la Corte d’appello di Cagliari, in riforma della pronuncia di primo grado, ha accolto la domanda di Elekttroinstal di C. & C. volta a fruire degli sgravi ex art. 44, L. n. 448/2001;

che avverso tale statuizione ha interposto ricorso per cassazione l’INPS, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 44, cit., per avere la Corte di merito ritenuto che gli sgravi spettassero anche nell’ipotesi in cui l’incremento dell’occupazione derivasse dalla conversione di contratti a tempo determinato in rapporti di lavoro a tempo indeterminato;

che l’azienda ha resistito con controricorso contenente ricorso incidentale condizionato, con cui ha riproposto la questione (ritenuta assorbita dalla Corte territoriale) secondo cui, anche a voler concedere che il diritto allo sgravio non spetti, si verterebbe in ipotesi di omissione e non di evasione contributiva, con conseguente necessità di riliquidare le somme ingiunte per sanzioni ex I. n. 388/2000.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con riguardo all’unico motivo del ricorso principale, questa Corte ha già fissato il principio di diritto secondo cui presupposto per l’applicabilità dello sgravio contributivo di cui alla L. n. 488 del 1998, art. 3, commi 5 e 6, (su cui è modulato il beneficio di cui alla L. n. 448 del 2001, art. 44) è che l’impresa abbia realizzato un incremento occupazionale mediante nuove assunzioni di personale che già risulti iscritto nelle liste di collocamento o di mobilità o fruitore della cassa integrazione guadagni, onde il beneficio non compete nel caso di trasformazione di un contratto di lavoro a tempo parziale in contratto di lavoro a tempo pieno, trattandosi di una mera modificazione della quantità temporale della prestazione lavorativa già in essere e non di nuova assunzione avente le finalità ed i caratteri indicati dalla disposizione, che è volta ad incentivare l’assunzione di soggetti che non abbiano o abbiano perduto l’occupazione in determinate zone d’Italia e a favorire, al contempo, la ripresa economica nelle medesime zone (Cass. n. 16378 del 2012);

che, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte territoriale, il calcolo in unità lavorative annue (c.d. ULA) può rilevare ai fini del computo della forza lavoro in essere al fine di valutare se sussista, a seguito della nuova assunzione, un effettivo incremento dell’occupazione (cfr. in tal senso Cass. n. 9390 del 2014), ma non anche al fine di considerare quale “nuovo assunto ad incremento delle unità occupate” colui il cui rapporto a tempo determinato sia stato trasformato in rapporto a tempo indeterminato, non essendo consentita alcuna interpretazione analogica del disposto della L. n. 448 del 1998, art. 3, comma 5, in ragione della natura eccezionale delle disposizioni che introducono sgravi contributivi;

che, dovendo ribadirsi il principio che la conversione di un contratto a tempo determinato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato non dà luogo ad incremento di occupazione rilevante ai fini degli sgravi de quibus, la sentenza impugnata, che ad esso non si è uniformata, va cassata in accoglimento del ricorso principale;

che il ricorso incidentale condizionato va reputato inammissibile, dovendosi dare continuità al principio ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte secondo cui il ricorso incidentale per cassazione, ancorchè condizionato all’accoglimento del ricorso principale, presuppone comunque la soccombenza, onde non può essere proposto dalla parte che sia risultata completamente vittoriosa nel giudizio di appello, tenuto conto che, in caso di accoglimento del ricorso principale, le domande e le eccezioni non accolte o non esaminate dal giudice d’appello possono essere riproposte in sede di rinvio (cfr. da ult. Cass. n. 139 del 2017), solo essendo necessario che esse vengano coltivate con il controricorso (Cass. n. 4130 del 2014);

che, pertanto, la causa va rinviata per l’esame delle questioni ritenute assorbite ad altro giudice, che s’individua nella Corte d’appello di Cagliari – sezione distaccata di Sassari e che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 8 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2017

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