Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15960 del 08/06/2021

Cassazione civile sez. lav., 08/06/2021, (ud. 23/02/2021, dep. 08/06/2021), n.15960

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAIMONDI Guido – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11416/2019 proposto da:

B.M.A., C.D., G.D.,

L.R., M.E., tutti elettivamente domiciliati in ROMA,

VIALE G. MAZZINI n. 123, presso lo studio dell’avvocato BENEDETTO

SPINOSA, che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

SOGEI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POMPEO MAGNO n. 23/A, presso

lo studio dell’avvocato GIAMPIERO PROIA, che la rappresenta e

difende unitamente all’Avvocato SIMONE PIETRO EMILIANI;

– controricorrente –

e contro

ALMAVIVA CONTACT S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE TRE MADONNE N.

8, presso lo studio degli avvocati MAURIZIO MARAZZA, MARCO MARAZZA,

DOMENICO DE FEO, che la rappresentano e difendono;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza n. 23599/2018 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata il 28/09/2018 R.G.N. 19357/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/02/2021 dal Consigliere Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per inammissibilità, in subordine

rigetto;

udito l’Avvocato BENEDETTO SPINOSA;

udito l’Avvocato PAOLA PIGNATARO, per delega verbale Avvocato MARCO

MARAZZA;

udito l’Avvocato GIAMPIERO PROIA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con ordinanza n. 23599 del 13 aprile/28 settembre 2018 questa Corte ha respinto il ricorso di M.E. e degli altri litisconsorti indicati in epigrafe avverso la sentenza n. 9324/2012 con la quale la Corte d’Appello di Roma, riformando la sentenza del Tribunale della stessa sede, aveva rigettato le domande proposte nei confronti di SOGEI s.p.a. e di ALMAVIVA CONTACT s.p.a., volte ad ottenere: l’accertamento della violazione del divieto previsto dalla L. n. 1369 del 1960, art. 1; la dichiarazione di sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze di SOGEI s.p.a., ancora in atto; la condanna della società datrice alla reintegrazione nel posto di lavoro in precedenza occupato.

2. La Corte territoriale, in via preliminare, aveva ritenuto che il rapporto fosse stato risolto per mutuo consenso perchè i lavoratori avevano azionato la pretesa a distanza di quattro anni dalla formale cessazione del rapporto stesso e, inoltre, tre di essi si erano dimessi mentre altri due avevano accettato l’assunzione da parte di una nuova società.

Aveva, poi, escluso la dedotta interposizione fittizia rilevando che non si era verificata alcuna commistione con i dipendenti SOGEI, che operavano in locali separati, perchè l’organizzazione del servizio era stata interamente curata dalla società appaltatrice, la quale aveva assunto il rischio di impresa.

3. Il ricorso per cassazione, affidato a due motivi, è stato rigettato da questa Corte sul rilievo che con il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, i ricorrenti avevano in realtà censurato la valutazione di merito espressa dal giudice d’appello circa gli elementi di fatto che portavano ad escludere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con la SOGEI.

E’ stato anche evidenziato che, a seguito della riformulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, il sindacato di legittimità sulla motivazione della sentenza impugnata è consentito nei ristretti limiti indicati dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 8053/2014 e, pertanto, in assenza di precise indicazioni della parte ricorrente circa la configurabilità di un’anomalia motivazionale tale da integrare una delle ipotesi indicate nella pronuncia citata, la censura proposta doveva essere ritenuta inammissibile.

Ulteriore profilo di inammissibilità del primo motivo è stato ravvisato nel difetto di autosufficienza, perchè i ricorrenti, pur dolendosi dell’errata valutazione delle risultanze istruttorie, non avevano riportato nel ricorso le differenti circostanze non valorizzate dal giudice del merito.

4. Il secondo motivo, con il quale era stato censurato il capo della decisione inerente l’avvenuta risoluzione del rapporto per mutuo consenso, è stato ritenuto inconferente, una volta dichiarato inammissibile il primo motivo, perchè la principale ratio decidendi della sentenza impugnata andava ravvisata nell’accertamento di condizioni compatibili con la genuinità dell’appalto.

5. Con ricorso notificato in data 28 marzo 2019 i litisconsorti in epigrafe indicati hanno domandato la revocazione dell’ordinanza sulla base di quattro motivi, ai quali hanno resistito con controricorso SOGEI s.p.a. – Società Generale d’Informatica e ALMAVIVA CONTACT s.p.a. Le prospettazioni difensive sono state illustrate da tutte le parti con memoria ex art. 378 c.p.c..

6. La Procura Generale ha depositato memoria ed ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo è denunciato “errore revocatorio nell’incipit della motivazione della sentenza” perchè con il ricorso per cassazione era stato addebitato al giudice d’appello di non avere indicato le ragioni del proprio convincimento e di avere fondato la decisione su fatti che non erano stati accertati nel processo. Erano state, cioè, denunciate l’apparenza e la contraddittorietà della motivazione, sicchè l’affermazione di questa Corte, secondo cui il ricorso sarebbe stato volto a censurare l’accertamento di fatto, sarebbe frutto di errore percettivo.

2. I ricorrenti argomentano, poi, sull’errore di percezione che sarebbe stato commesso in relazione alla lamentata violazione e falsa applicazione della legge. Richiamano la motivazione della sentenza d’appello e sostengono che la Corte territoriale aveva fondato la decisione su affermazioni apodittiche, non ancorate a specifiche fonti di prova. Riportano, in sintesi, il contenuto del ricorso per cassazione e affermano che la motivazione dell’ordinanza di questa Corte, impugnata per revocazione, non corrisponde all’impugnazione, della quale non richiama nemmeno un passo.

3. Analoghe considerazioni i ricorrenti svolgono nel denunciare un “errore revocatorio sulla seconda parte del motivo”. Ribadiscono che l’impugnazione denunciava la mancata indicazione delle fonti di prova oltre che l’assenza e la contraddizione insanabile della motivazione e non era volto a censurare la valutazione delle risultanze istruttorie.

4. Infine, quanto al secondo motivo, i ricorrenti rilevano che lo stesso è stato assorbito, seppure con motivazione dalla quale si può cogliere una valutazione in termini di fondatezza della censura, sulla quale insistono riproponendo le conclusioni dell’originario ricorso.

5. Il ricorso è inammissibile in tutte le sue articolazioni.

L’errore rilevante ex art. 395 c.p.c., n. 4, consiste nella erronea percezione dei fatti di causa che abbia indotto la supposizione della esistenza o della inesistenza di un fatto la cui verità è incontestabilmente esclusa o accertata dagli atti di causa, a condizione che il fatto oggetto dell’asserito errore non abbia costituito materia del dibattito processuale su cui la pronuncia contestata abbia statuito.

Muovendo da detta premessa questa Corte ha evidenziato che: l’errore non può riguardare l’attività interpretativa e valutativa; deve avere i caratteri della assoluta evidenza e della semplice rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti di causa, senza necessità di argomentazioni induttive o di particolari indagini ermeneutiche; deve essere essenziale e decisivo nel senso che tra la percezione erronea e la decisione emessa deve esistere un nesso causale tale che senza l’errore la pronuncia sarebbe stata sicuramente diversa (Cass. 5.7.2004 n. 12283; Cass. 20.2.2006 n. 3652; Cass. 9.5.2007 n. 10637; Cass. 26.2.2008 n. 5075; Cass. 29.10.2010 n. 22171).

Sviluppando i richiamati principi si è ritenuto, nelle pronunce più recenti delle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. S.U. 24.11.2020 n. 26674; Cass. Sez. Un. 10.11.2020 n. 25212; Cass. S.U. 27.11.2019 n. 31032; Cass. Sez. Un. 27.12.2017, n. 30994, Cass. Sez. Un. 16.11.2016 n. 23306), che restano fuori dal vizio revocatorio: gli errori formatisi sulla base di un’assunta errata valutazione o interpretazione di fatti, documenti e risultanze processuali che investano direttamente la formulazione del giudizio sul piano logico-giuridico; l’erronea comprensione del contenuto giuridico-concettuale delle difese e l’inesatta qualificazione dei fatti ivi esposti; l’errato apprezzamento di un motivo di ricorso, perchè siffatto tipo di errore, ove pure in astratta ipotesi fondato, costituirebbe un errore di giudizio e non un errore di fatto.

E’ stato, in sintesi, affermato che “è esperibile, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c. e art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4, la revocazione per l’errore di fatto in cui sia incorso il giudice di legittimità che non abbia deciso su uno o più motivi di ricorso, ma deve escludersi il vizio revocatorio tutte le volte che la pronunzia sul motivo sia effettivamente intervenuta, anche se con motivazione che non abbia preso specificamente in esame alcune delle argomentazioni svolte come motivi di censura del punto, perchè in tal caso è dedotto non già un errore di fatto (quale svista percettiva immediatamente percepibile), bensì un’errata considerazione e interpretazione dell’oggetto di ricorso e, quindi, un errore di giudizio.” (Cass. S.U. n. 31032/2019).

5.1. Nel caso di specie, poichè la pronuncia è stata resa su entrambi i motivi, non è predicabile l’errore di fatto e, pertanto, il ricorso per revocazione deve essere dichiarato inammissibile.

Si tratta di un profilo di inammissibilità assorbente che esime la Corte dall’affrontare le ulteriori questioni inerenti l’effettiva sussistenza dell’errore denunciato e la decisività dello stesso.

6. Le spese del giudizio di revocazione seguono la soccombenza e vanno poste a carico dei ricorrenti nella misura liquidata in dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve darsi atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dai ricorrenti.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di revocazione in favore delle società controricorrenti, liquidate per ciascuna in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 3.500,00 per competenze professionali, oltre rimborso spese generali del 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2021

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