Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15960 del 06/07/2010

Cassazione civile sez. III, 06/07/2010, (ud. 20/05/2010, dep. 06/07/2010), n.15960

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 4310/2009 proposto da:

F.F., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la

CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso da se medesimo;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DEL TERRITORIO in persona del Direttore Generale pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– controricorrente –

e contro

B.P., M.C., BANCA DI CREDITO POPOLARE SCPA,

D.V.C., M.A., L.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 6927/2008 del TRIBUNALE di NAPOLI del 21.5.08,

depositata il 13/06/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

20/05/2010 dal Consigliere Relatore Dott. MAURIZIO MASSERA.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. RICCARDO FUZIO.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

Letti gli atti depositati, osserva:

E’ stata depositata la seguente relazione:

1 – Con ricorso notificato il 28 gennaio 2009 F.F. ha chiesto la cassazione della sentenza, non notificata, depositata in data 13 giugno 2008 dal Tribunale di Napoli, che aveva accolto l’opposizione di terzo proposta da M.A. e B. P. nell’ambito della procedura esecutiva immobiliare promossa da F.F. contro M.C., nella quale erano intervenuti altri creditori.

Gli intimati, D.V.C., Agenzia del Territorio Conservatoria dei Registri Immobiliari di Napoli, M.A., B.P., L.A., M.C. e Banca del Credito Popolare S.C.P.A., non hanno espletato attività difensiva.

2 – sei motivi del ricorso risultano inammissibili, poichè la loro formulazione non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366 bis c.p.c..

Occorre rilevare sul piano generale che, considerata la sua funzione, la norma indicata (art. 366 bis c.p.c.) va interpretata nel senso che per, ciascun punto della decisione e in relazione a ciascuno dei vizi, corrispondenti a quelli indicati dall’art. 360, per cui la parte chiede che la decisione sia cassata, va formulato un distinto motivo di ricorso.

Per quanto riguarda, in particolare, il quesito di diritto, è ormai jus receptum (Cass. n. 19892 del 2007) che è inammissibile, per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6, il ricorso per cassazione nel quale esso si risolva in una generica istanza di decisione sull’esistenza della violazione di legge denunziata nel motivo. Infatti la novella del 2006 ha lo scopo di innestare un circolo selettivo e “virtuoso” nella preparazione delle impugnazioni in sede di legittimità, imponendo al patrocinante in cassazione l’obbligo di sottoporre alla Corte la propria finale, conclusiva, valutazione della avvenuta violazione della legge processuale o sostanziale, riconducendo ad una sintesi logico- giuridica le precedenti affermazioni della lamentata violazione.

In altri termini, la formulazione corretta del quesito di diritto esige che il ricorrente dapprima indichi in esso la fattispecie concreta, poi la rapporti ad uno schema normativo tipico, infine formuli il principio giuridico di cui chiede l’affermazione.

Quanto al vizio di motivazione, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione; la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Cass. Sez. Unite, n. 20603 del 2007).

3. – Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della Cost. Formula un quesito (Tutti i cittadini sono uguali di fronte alla legge, senza distinzione di condizioni personali e sociali) che è una parafrasi sintetica della norma, ma prescinde totalmente dai necessari riferimenti al caso concreto e alla motivazione della sentenza impugnata, quindi frustra le finalità perseguite dall’art. 366 bis c.p.c., e si rivela astratto.

Con il secondo motivo il F. denuncia violazione degli artt. 2643, 2644, 2645 e 2647 c.c., L. 27 febbraio 1985, n. 52 e successivo decreto attuativo.

Il quesito finale non da ragione delle numerose violazioni denunciate e non postula l’enunciazione di un principio, decisivo per il giudizio e di applicabilità generalizzata, fondato sulle norme indicate, ma postula una verifica di merito in ordine alla correttezza della decisione del Tribunale. Il terzo motivo ipotizza violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 c.c.. Il quesito finale non postula l’enunciazione di un principio di diritto ma da per scontata la responsabilità del notaio e del Conservatore e ne chiede affermarsi la legittimità della chiamata a rispondere dei danni prodotti.

Con il quarto motivo il F. lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 90 c.p.c., e segg., con riferimento alla posizione di B. e M.. Anche questa censura si conclude con un quesito che non risponde al modello sopra delineato e non consente il perseguimento delle esigenze tutelate dall’art. 366 bis c.p.c..

Il quinto motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2644, 2697 e 2659 c.c.. La censura riguarda una nota di trascrizione nei cui confronti non viene assolto l’onere processuale di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6, e si conclude con un quesito inidoneo per le ragioni già ripetutamele indicate.

Considerazioni analoghe valgono per il sesto motivo, nel quale, in violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 4, non vengono neppure indicate le norme poste a fondamento della censura.

4.- La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti;

Il ricorrente ha presentato memoria; nessuna delle parti ha chiesto d’essere ascoltata in Camera di consiglio;

Le argomentazioni addotte con la memoria non inducono a diversa statuizione. Si osserva, in particolare, che la costituzionalità dell’art. 366 bis c.p.c. è stata ripetutamente affermata da questa Corte (Cass. 30 dicembre 2009 n. 27680; 26 dicembre 2009 n. 26364;

Cass. 7 aprile 2008 n. 8897; Cass. 4 febbraio 2008 n. 2652);

5.- Ritenuto:

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;

che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile; nulla spese;

visti gli artt. 380 bis e 385 cod. proc. civ..

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