Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15959 del 29/07/2016

Cassazione civile sez. VI, 29/07/2016, (ud. 26/05/2016, dep. 29/07/2016), n.15959

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – rel. Presidente –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINZA

sul regolamento di competenza di ufficio proposto dal Tribule di poli

con ordinza N RG 3517/14 depositata il 14/11/2014 del procedimento

tra:

L.M.;

EQUITALIA SUD SPA 11210661002;

sulle conclusioni del P.G., in perso del Dott. DEL CORE Sergio, che

chiede che venga dichiarata la competenza del Giudice di Pace di

Afragola in ordine alla causa di opposizione all’esecuzione e la

competenza del Tribule di poli per la causa di opposizione agli atti

esecutivi;

avverso l’ordinza del TRIBULE di POLI, depositata il 14/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FELICE MAN.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

1. – L.M. proponeva innzi al giudice di pace di Afragola opposizione avverso un estratto di ruolo esattoriale, relativo ad un credito di 1.326,79 in favore del comune di Casandrino, per sanzioni relative a violazioni del codice della strada. Il giudice di pace, rilevato che a fondamento dell’opposizione erano stati proposti motivi che concretizzavano sia un’opposizione all’esecuzione, sia un’opposizione agli atti esecutivi, decliva a causa di tale cumulo la propria competenza ratione materiae, in favore del Tribule. Riassunta la causa, quest’ultimo hn promosso regolamento necessario di competenza, in quanto nel caso specifico la competenza del giudice di pace è radicata per ragioni di materia e non solo di valore.

1.1. – Il Procuratore generale, nel presentare le proprie conclusioni scritte, ha chiesto che sia dichiarata la competenza del giudice di pace di Afragola in ordine alla causa di opposizione all’esecuzione e quella del Tribule di poli per quella di opposizione agli atti esecutivi.

1.2. – Le parti non hanno svolto attività difensiva.

2. – Il Collegio condivide le conclusioni che il Procuratore generale ha formulato nei termini seguono: “(…) Quanto all’eccepita immissibilità dell’azione per mancanza di interesse (accertabile in sede di regolamento di competenza: Cass. n. 24743/2011), se è vero che il ruolo esattoriale, costituente atto interno all’amministrazione, non è autonomamente impugbile (Cass. n. 6610/13), è pur vero che nella fattispecie si sostiene che solo dalla sua “casuale” lettura la L. è venuta a conoscenza della cartella esattoriale e del titolo esecutivo ivi richiamato. Seppure confusamente e contraddittoriamente argomentata (si eccepisce la mancata notifica della cartella, ma si denunzia la sua difformità rispetto alle prescrizioni “formali” dettate dallo statuto del contribuente), la tesi attorea è che l'”occasione” per la impugzione della cartella l’ha data solo la conoscenza del ruolo in quanto il titolo esecutivo non era stato mai notificato. In buo sostanza, al di là delle espressioni adoperate in citazione, la L. ha inteso impugre il ruolo esattoriale unitamente alla cartella a seguito della (asseritamente mancata) notifica di questa. Da tale angolo visuale, la domanda di profila ammissibile.

Assodato ciò, dalla lettura del libello introduttivo si evince che, tra i vari motivi addotti a supporto delle proposte opposizioni, la L. ha dedotto di non avere mai avuto notificati i verbali accertativi delle contestatele infrazioni al codice della strada. Quindi, pur investendo anche la cartella per vizi propri di questa e il credito azioto in ragione di fatti estintivi sopravvenuti (prescrizione), con la proposta opposizione la L. ha in realtà eccepito l’inesistenza “a monte”, ovverosia la mancanza di un titolo legittimante la micciata esecuzione, attivando u tutela non potuta tempestivamente spiegare, a suo dire, per l’omessa notifica dei predetti verbali e, successivamente, della cartella.

Così inquadrato l’oggetto del contendere, poichè nella specie è pacifico trattarsi di crediti afferenti a sanzioni amministrative irrogate per infrazioni al codice della strada, vanno richiamati i principi al riguardo ripetutamente affermati da questa Corte in punto di competenza ratione materiae.

E’, infatti, ius receptum (cfr., e plurimis, Cass. nn. 15149/2005, 4022/2008, 24753/2011) che le azioni proponibili da colui al quale è stata notificata u cartella di pagamento o un avviso di mora per riscuotere sanzioni amministrative pecuniarie, in rapporto alla L. n. 689 del 1981, art. 27 e art. 206 C.d.S., sono: l’opposizione a sanzioni amministrative L. n. 689 del 1981, ex art. 23 l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. e, infine, l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. La prima opposizione è esperibile nei casi in cui la cartella esattoriale, mediante preventiva iscrizione a ruolo, è emessa senza essere preceduta dalla notifica dell’ordinanza-ingiunzione o del verbale di accertamento di violazione del codice della strada, onde consentire all’interessato di recuperare l’esercizio del mezzo di tutela previsto appunto da detta legge riguardo agli atti sanziotori; ciò avviene, in particolare, allorchè l’opponente contesti il contenuto del verbale che da lui è conosciuto per la prima volta al momento della notifica della cartella. L’opposizione all’esecuzione è, invece,il rimedio processuale da adottare quando l’opponente o contesta l’illegittimità della iscrizione al ruolo per omessa notifica della stessa cartella, e quindi per la mancanza di un tiolo legittimante l’iscrizione a ruolo, o adduce fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo, come, ad esempio, la prescrizione maturata dopo l’irrogazione della sanzione o il relativo pagamento. Con la conseguenza che se il rimedio è esperito prima dell’inizio dell’esecuzione, giudice competente deve ritenersi, in applicazione del criterio dettato dall’art. 615 c.p.c., comma 1, quello ritenuto idoneo dal legislatore a conoscere della sanzione, cioè quello stesso indicato dalla L. n. 689 del 1981 norma speciale regolatrice della materia come competente per l’opposizione al provvedimento sanziotorio; e quindi, in caso di sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti a violazioni del codice della strada, il giudice di pace competente per materia e per valore ai sensi della L. precitata, artt. 22 e 22-bis. Infine, l’opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., deve essere attivata (nel termine di cinque recte, venti: n.d.r. giorni dalla notifica della cartella) nel caso in cui si contesti da parte dell’interessato la ritualità formale della cartella esattoriale o si adducano vizi di forma del procedimento di esecuzione esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti la notifica della cartella o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora.

In base ai principi sopra richiamati, l’azione proposta dalla L. per sentire dichiarare l’inesistenza del titolo esecutivo trasfuso nella cartella esattoriale si configura, in parte qua, come opposizione all’esecuzione non ancora materialmente iniziata (c.d. a precetto, cui nella soggetta materia viene comunemente equiparata la cartella esattoriale), ai sensi dell’art. 615 c.p.c., comma 1, perchè è contestata l’esistenza di un titolo giustificativo della pretesa di agire in executivis; e la competenza a conoscerne è, ratione materiae, del giudice di pace.

E allora, come bene rileva il giudice remittente, non può applicarsi la regola del cumulo, ripetutamente affermata da questa Corte, secondo cui, qualora nei confronti della stessa parte siano proposte più domande, anche solo soggettivamente connesse, alcune rientranti nella competenza per valore del giudice di pace, altre in quella per materia del tribule, l’organo giudiziario superiore è competente a conoscere dell’intera controversia. Riferito al contemporaneo esperimento di un’opposizione all’esecuzione e di u opposizione agli atti esecutivi, l’effetto attraente indotto dal cumulo soggettivo o oggettivo in favore del giudice superiore (id est, il tribule competente ratione materiae per le cause ex art. 617 c.p.c.) onera solo se l’opposizione all’esecuzione rientri nella competenza ratione valoris del giudice di pace; mentre, qualora, come nella fattispecie, per l’opposizione ex art. 615 c.p.c. sussista la competenza funziole, e quindi inderogabile, del giudice di pace del luogo dove è stata commessa l’infrazione stradale, la regola desumibile dalle norme di cui all’art. 10, comma 2, e all’art. 104, non trova applicazione.

L’attribuzione della competenza per materia a un determito giudice in relazione alla tura della controversia resta, in altri termini, insensibile alla previsione del cumulo delle domande di cui all’art. 10 c.p.c., nel senso che, se u o più domande rientrano nella competenza per materia di un determito giudice, esse non potranno trasmigrare al giudice superiore competente per le altre. La norma dell’art. 10, invero, prevede un criterio per la determizione del valore della causa al solo fine della verifica della (relativa) competenza del giudice adito e non costituisce u regola (o u eccezione) attributiva della competenza per materia, le cui regole non sono, pertanto derogate dal principio del cumulo. A sua volta, l’art. 104 c.p.c., che consente la proposizione simultanea innzi allo stesso giudice e contro la stessa parte di più domande anche non altrimenti connesse purchè sia osservata la norma dell’art. 10 c.p.c., proprio perchè si richiama alla sola competenza per valore, consente (eventualmente) la deroga soltanto a tale tipo di competenza in favore del giudice superiore e non la deroga alla competenza per materia del giudice inferiore, se essa, come nella specie, è attribuita senza limite di valore, in dipendenza del rapporto dedotto in giudizio. Sarebbe, del resto, contrario al sistema delle regole che governo le diverse competenze per materia e al principio del giudice turale, la eventualità che, nelle ipotesi di cumulo soggettivo ovvero oggettivo, le norme al riguardo stabilite operino a seconda della volontà della parte che scelga di proporre separatamente (o meno) le sue domande (Cass. nn. 15694/2005, 6463/2011).

In definitiva, poichè la competenza attribuita al giudice di pace, in ordine all’opposizione ex art. 615 c.p.c. aziota per le cente causali, ha carattere funziole e inderogabile, nel caso in cui sia proposta dall’opponente anche un’opposizione agli atti esecutivi appartenente a sua volta alla competenza ratione materiae del tribule, il giudice di pace è tenuto a separare le due cause, trattenendo quella relativa all’opposizione all’esecuzione, rimettendo l’altra al tribule.

Va, pertanto, dichiarata la competenza del giudice di pace di Afragola per la causa di opposizione all’esecuzione e la competenza del tribule di poli per la causa di opposizione agli atti esecutivi”.

3. – Pertanto, il proposto regolamento va accolto in conformità di quanto sopra.

4. – Nulla per le spese, trattandosi di regolamento d’ufficio (cfr. Cass. nn. 21737/04 e 5396/99).

PQM

La Corte dichiara la competenza del giudice di pace di Afragola quanto alla proposta opposizione all’esecuzione e la competenza del Tribule di poli in ordine all’opposizione agli atti esecutivi. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione sesta civile – 2 della Corte Suprema di Cassazione, il 26 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA