Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15959 del 27/06/2017

Cassazione civile, sez. lav., 27/06/2017, (ud. 08/03/2017, dep.27/06/2017),  n. 15959

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5925-2012 proposto da:

JOLLY CONFEZIONI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, C.F. (OMISSIS), in persona

del Liquidatore G.R., elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA G.FERRARI 11, presso lo studio dell’avvocato DINO VALENZA, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato FRANCO DI TEODORO,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, in

proprio e quale mandatario della CARTOLARIZZAZIONE CREDITI INPS

S.C.C.I. S.P.A., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto,

rappresentato e difeso dagli Avvocati ANTONINO SGROI, LELIO

MARITATO, CARLA D’ALOISIO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 861/2011 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 14/11/2011 R.G.N. 957/2010.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza in data 22.9-14.11.2011 la Corte d’appello di L’Aquila ha confermato la sentenza del Tribunale di Teramo che aveva respinto la opposizione proposta dalla società JOLLY CONFEZIONI srl avverso la cartella esattoriale emessa per il recupero della contribuzione non versata, nel periodo novembre 1999-luglio 2003, per indebita fruizione degli sgravi previsti dalla L. n. 448 del 1998 (complessivi Euro 742.239,92, comprensivi di somme aggiuntive ed interessi);

che avverso tale sentenza la società JOLLY CONFEZIONI srl ha proposto ricorso affidato a tre motivi, al quale ha opposto difese l’INPS, anche quale procuratore speciale della SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI INPS (SCCI) spa, con controricorso;

che il PG ha concluso per il rigetto del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che la società ricorrente ha denunziato:

– con il primo motivo: ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione o falsa applicazione della L. n. 448 del 1998, art. 3, commi 5 e 6 e L. n. 144 del 1999, art. 45, comma 16; L. n. 488 del 1999, art. 27, comma 14; degli artt. 1112, 1406, 2359, 2727, 2728 e 2729 c.c., degli artt. 115, 116 e 420 c.p.c. nonchè, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 insufficienza e contraddittorietà della motivazione. La società ha esposto che era documentata e non contestata la ricorrenza dei presupposti di fatto positivamente richiesti per il diritto agli sgravi mentre la questione di causa verteva sulla condizione ostativa, ai sensi della L. n. 448 del 1998, art. 3, comma 6, lett. d) del collegamento tra essa società ed altre società presso le quali erano stati dipendenti i lavoratori. La prova della assenza del collegamento era stata fornita con il deposito dei documenti relativi alle società e con la richiesta della prova per testi, che tuttavia non era stata ammessa, in entrambi i gradi di merito, in assenza di motivazione. La Corte d’appello aveva ritenuto provato il collegamento per il fatto che essa società avrebbe fatto capo, con altre, alla medesima famiglia, con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti, dovendosi pertanto presumere un mero trasferimento dei rapporti di lavoro, senza tuttavia neppure specificare i soggetti del trasferimento; tale ragionamento configurava erronea applicazione delle norme in tema di controllo societario e dell’istituto della presunzione nonchè vizio di motivazione (anche perchè molti lavoratori si trovavano in stato di disoccupazione da lunga durata). Non vi era stata neppure una acquisizione di attività da altra società (che peraltro neppure sarebbe stata ostativa ai sensi della L. n. 448 del 1998, art. 3, comma 6, lett. b che prevedeva il solo caso di imprese di nuova costituzione, ipotesi nella fattispecie non ricorrente);

– con il secondo motivo: ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione o falsa applicazione della L. n. 388 del 2000, art. 116, L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 217, L. n. 241 del 1990, art. 2, D.Lgs. n. 124 del 2004, art. 3, artt. 1219 e 1224 c.c., art. 112 c.p.c., art. 437 c.p.c., comma 2 nonchè, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, omessa e insufficiente motivazione. Il motivo afferisce alla statuizione di novità della domanda di impugnazione delle sanzioni. La società ricorrente ha esposto che il verbale ispettivo notificato e la successiva cartella esattoriale non illustravano lo sviluppo dei conteggi della pretesa dell’INPS ma indicavano unicamente l’importo complessivo delle somme richieste (per contributi, somme aggiuntive ed interessi). La contestazione della pretesa nel ricorso introduttivo del giudizio non poteva allora che essere esposta in termini di erroneità dei conteggi, allegazione che comprendeva quella di erroneità del regime sanzionatorio. L’onere della prova circa l’importo delle sanzioni cadeva a carico dell’INPS mentre nel sostenere la tardività del motivo di appello la Corte territoriale ne aveva operato una inversione;

– con il terzo motivo: ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione o falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9, lett. b) e dell’art. 2943 c.c. e segg. nonchè, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, omessa e insufficiente motivazione. La impugnazione ha ad oggetto la statuizione di interruzione della prescrizione dei contributi posti in recupero; la società ricorrente ha assunto che la notifica del verbale ispettivo, in data 31.12.2004, non costituiva valido atto interruttivo della prescrizione, dovendo aversi piuttosto riguardo alla notifica della cartella esattoriale, atto finale della sequenza procedimentale, avvenuta in data 1.3.2006, (con conseguente prescrizione delle somme maturate anteriormente al quinquennio decorrente a ritroso da tale data);

che ritiene il collegio si debba rigettare il ricorso;

che, infatti, il primo motivo piuttosto che contestare la interpretazione ed applicazione da parte del giudice del merito delle norme citate in rubrica investe la ricostruzione del fatto storico operata in sentenza ed in particolare l’accertamento della sostanziale identità dell’assetto proprietario della società ricorrente e della società CONFEZIONI PAOLA srl, della gestione da parte delle suddette società di una unica azienda, del fatto che il personale già occupato presso la società CONFEZIONI PAOLA srl aveva continuato a lavorare – senza soluzione di continuità, con gli stessi macchinari e nei medesimi locali – alle dipendenze della JOLLY CONFEZIONI srl. Tale accertamento è denunziabile in sede di legittimità esclusivamente con la deduzione di un vizio di motivazione. Sotto tale profilo il motivo è inammissibile; esso non censura l’omesso esame di un fatto storico o di un elemento di prova specificamente indicato e neppure indica il contenuto dei capitoli di prova motivatamente non ammessi dal giudice dell’appello (in quanto ritenuti irrilevanti ed, in parte, vertenti su circostanze pacifiche). Neppure sono indicati i passaggi della sentenza affetti dal vizio di insufficienza o contraddittorietà del percorso argomentativo, logicamente fondato, invece, sulle dichiarazioni dei lavoratori allegate al verbale ispettivo, sui contenuti del medesimo verbale, sulle visure societarie. Il motivo si risolve in un’ inammissibile richiesta di nuovo esame degli elementi di prova già valutati dal giudice del merito piuttosto che nella denunzia di un vizio di legittimità della sentenza. Il secondo motivo è inammissibile nella parte in cui censura un vizio di motivazione del verbale di accertamento e della cartella esattoriale; trattasi di questione non affrontata in sentenza, rispetto alla quale il ricorrente non adempie all’onere di allegare specificamente le forme ed i tempi della deduzione davanti al giudice del merito. Il medesimo motivo è infondato nella parte in cui impugna la statuizione di novità del motivo di appello concernete il regime sanzionatorio applicabile. La Corte territoriale ha correttamente applicato le preclusioni concernenti la allegazione di nuovi fatti in appello; nei giudizi aventi ad oggetto la impugnazione di un atto la deduzione delle ragioni di illegittimità dell’atto impugnato costituisce fatto costituivo della domanda, che va specificamente allegato nel ricorso introduttivo della lite. Nella fattispecie di causa la allegazione della erroneità dei conteggi, esposta nell’atto introduttivo, era diversa da quella, formulata soltanto in appello, della falsa applicazione del regime giuridico delle sanzioni (in quanto applicate secondo il regime della evasione piuttosto che della omissione contributiva). Il terzo motivo è infondato. La Corte d’appello, sulla premessa che il verbale di accertamento notificato dall’INPS in data 15.12.2004 conteneva “una puntuale specificazione del credito… dell’Ente previdenziale…. con relativa intimazione ad adempiere” ha esattamente attribuito ad esso efficacia interruttiva della prescrizione, trattandosi di atto a rilevanza esterna e non già di atto a valenza esclusivamente endoprocedimentale;

che pertanto il ricorso deve essere respinto;

che le spese vengono regolate secondo la soccombenza, come da dispositivo.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 100 per spese ed Euro 8.000 per compensi professionali oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 8 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2017

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