Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15959 del 20/07/2011

Cassazione civile sez. VI, 20/07/2011, (ud. 16/06/2011, dep. 20/07/2011), n.15959

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

P.A., D.P.M. (OMISSIS),

P.M., elettivamente domiciliate in ROMA, VIA

SALARIA 320, presso lo studio dell’avvocato CAPPELLINI FRANCESCO,

rappresentate e difese dagli avvocati BOVECCHI MARIO, FAZZI ROBERTO,

giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

B.D.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 934/2009 della CORTE D’APPELLO di GENOVA del

23.9.09, depositata il 21/10/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MAURIZIO MASSERA.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. IGNAZIO

PATRONE.

La Corte:

Letti gli atti depositati.

Fatto

OSSERVA

E’ stata depositata la seguente relazione:

1 Il fatto che ha originato la controversia è il seguente:

P.A. (dante causa delle ricorrenti) ha intimato sfratto per morosità a B.D..

Con sentenza depositata in data 21 ottobre 2009 la Corte d’Appello di Genova, in riforma della sentenza del Tribunale, ha respinto la domanda dell’attore ed ha dichiarato risolto il contratto di locazione per inadempimento della parte locatrice, che ha condannato al risarcimento dei danni per la perdita dell’avviamento commerciale.

2 – Il relatore propone la trattazione del ricorso in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, 376, 380 bis c.p.c..

3. – Il primo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112 e 167 c.p.c. in riferimento alle difese avanzate dalla conduttrice in sede di udienza di convalida di sfratto. Si assume che con la comparsa di risposta avanti al Tribunale la conduttrice si era limitata a chiedere il rigetto della richiesta di convalida avendo offerto il pagamento dei canoni scaduti e che la domanda riconvenzionale era stata inammissibilmente proposta solo nella memoria integrativa autorizzata dal Tribunale in occasione del disposto cambiamento del rito.

La censura è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1, in quanto la sentenza impugnata ha deciso la questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte di Cassazione (si veda il corretto riferimento, contenuto nella sentenza impugnata, alle sentenza nn. 21242, non 21241 come erroneamente indicato, del 2006 e 5356 del 2009; ma nello stesso senso vi è anche la più recente n. 15399 del 2010) e il ricorso non contiene elementi idonei ad indurre a modificarlo.

Il secondo motivo lamenta insufficiente motivazione circa la ritenuta sussistenza della situazione di totale inagibilità del locale oggetto del contratto di locazione.

La censura è inammissibile poichè implica esame delle risultanze processuali e apprezzamenti di fatto. La Corte territoriale ha offerto congrua indicazione delle proprie scelte e il suo ragionamento risulta perfettamente comprensibile.

Il terzo motivo denuncia violazione dell’art. 1585, comma 2 in riferimento alla responsabilità del locatore. Si assume che la causa delle rilevate infiltrazioni è ascrivibile ad un terzo, con esclusione della responsabilità del locatore.

La censura trascura completamente la ratio decidendi della sentenza impugnata, secondo cui solo il locatore è legittimato ad agire nei confronti del terzo per il ripristino dell’immobile e il risarcimento del danno, mentre nei rapporti con il conduttore il locatore è obbligato a mantenere la cosa in stato da servire all’uso convenuto.

Il quarto motivo ipotizza violazione degli artt. 115 e 112 c.p.c. in riferimento alla liquidazione del danno ex art. 360 c.p.c., n. 5. La violazione dell’art. 112 c.p.c., va fatta valere ai sensi del n. 4 dell’art. 360 c.p.c. e quella dell’art. 115 c.p.c. ai sensi del precedente n. 3.

Le argomentazioni a sostegno attengono alla prova del danno e, quindi, al merito, peraltro prescindendo dalla motivazione della sentenza impugnata.

Il quinto motivo lamenta violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione alla condanna del locatore alla restituzione dei canoni corrisposti dalla conduttrice dopo l’inagibilità dei locali, ex art. 360 c.p.c., n. 3.

Premesso quanto appena sopra rilevato circa il modus impugnandi dell’art. 112 c.p.c., è agevole rilevare che le ricorrenti assumono che la controparte non aveva mai avanzato domanda di restituzione dei canoni corrisposti, ma che la censura pecca di autosufficienza poichè l’assunto contrasta con quanto affermato a pag. 9 dalla sentenza impugnata: “passando alle pronunce restitutorie, va accolta la domanda dell’appellante (cioè della B.) di restituzione dei canoni pagati da gennaio a ottobre 2002”. Il sesto motivo denuncia violazione dell’art. 1458 c.c. in relazione alla pronuncia sulla restituzione dei canoni di locazione. Si assume che è errato riconoscere dovuti i cannoni corrisposti prima della domanda di risoluzione del contratto, trattandosi di contratto ad esecuzione continuata e periodica. Anche questa censura prescinde dalla motivazione della sentenza impugnata, che ha fatto leva sulla considerazione che, per effetto dell’allagamento dei locali, nel periodo indicato era totalmente venuta a mancare la prestazione del locatore, con conseguente venir meno dell’equilibrio sinallagmatico tra prestazione e controprestazione.

4.- La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti;

Le ricorrenti hanno presentato istanza di assegnazione alle sezioni unite e memoria ex art. 378 c.p.c.; nessuna delle parti ha chiesto d’essere ascoltata in camera di consiglio;

5.- Ritenuto:

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione; che, contrariamente a quanto asserito nell’istanza di assegnazione alle sezioni unite, non sussiste alcun contrasto nella giurisprudenza della Corte, poichè, in realtà, si è verificato un mutamento di orientamento giurisprudenziale nel senso indicato nella relazione; la già menzionata sentenza 5 marzo 2009, n. 5356, di questa stessa sezione, ha dato esplicitamente atto che la giurisprudenza richiamata anche dalla ricorrenti è stata superata da quella più recente di questa Corte Suprema ed ha ribadito l’orientamento espresso dalla precedente sentenza 29 settembre 2006, n. 21242; nello stesso senso questa Corte si è ripetutamele pronunciata (Cass. 28 giugno 2010, n. 15399; Cass. 19 giugno 2008, n. 16635) e non vi sono ragioni per mutare tale orientamento, ormai consolidato; le argomentazioni addotte dalle ricorrenti con la memoria non sono condivisibili e non superano i rilievi contenuti nella relazione; che il ricorso deve perciò essere rigettato essendo manifestamente infondato; nulla spese; visti gli artt. 380 bis e 385 cod. proc. civ..

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Nulla spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 16 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA