Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15958 del 29/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 29/07/2016, (ud. 26/05/2016, dep. 29/07/2016), n.15958

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – rel. Presidente –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13340-2014 proposto da:

B.L., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso

la CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato AMEDEO PASSARO

giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

RISANAMENTO SPA, in persona del legale rappresentante Amministratore

Delegato, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE,

38, presso lo studio dell’avvocato GIANPAOLO ROSSI, rappresentato e

difeso dall’avvocato FRANCESCO ZEFELIPPO giusta procura a margine

del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 969/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del

5/02/2014, depositata il 05/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FELICE MANNA;

udito l’Avvocato Amedeo Passaro difensore del ricorrente che si

riporta agli scritti;

udito l’Avvocato Francesco Zefelippo difensore della controricorrente

che si riporta agli scritti.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Il Consigliere relatore, designato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., ha depositato in cancelleria la seguente relazione ex artt. 380-bis e 375 c.p.c.:

“1. – Con sentenza n. 969/14 la Corte d’appello di Napoli, provvedendo quale giudice di rinvio in esito a Cass. n. 5841/06, accoglieva la domanda possessoria proposta dalla soc. Risanamento s.p.a. contro B.L., che condannava a rilasciare libera da persone e cose in favore di detta società un’area di risulta di terranei demoliti in via (OMISSIS).

Per quanto ancora rileva in questa sede di legittimità, la Corte partenopea riteneva infondata l’eccezione d’inammissibilità della riassunzione del giudizio, per decorso del termine annuale ex art. 327 (rectius, 392 vecchio testo) c.p.c., dovendosi applicare, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa di B.L., la sospensione dei termini del periodo feriale. Infatti, osservava la Corte richiamando Cass. n. 2591/02, l’eccezione alla regola generale della sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, operava con riguardo alla fase a carattere sommario, intrinsecamente caratterizzata dal requisito d’urgenza, non anche per la fase ordinaria, inclusa quella d’impugnazione, ovvero nel caso in cui si proceda congiuntamente alla trattazione di merito.

2. – Per la cassazione di tale sentenza B.L. propone ricorso affidato ad un solo motivo.

2.1. – Resiste con controricorso la soc. Risanamento s.p.a.

3. – L’unico motivo di ricorso allega la violazione degli artt. 702 e 703 c.p.c. nel testo vigente all’epoca d’instaurazione della lite (anno 1987). Non essendovi mai stata nella causa una trattazione di merito prima del giudizio di rinvio, non sarebbe invocabile, si sostiene, il principio enunciato da Cass. n. 2591/02 (richiamata dalla sentenza impugnata). Inoltre, in altri arresti di questa Corte è affermato che il principio di cui alla L. n. 742 del 1969, art. 3 secondo cui talune cause non sono sottoposte a sospensione durante il periodo feriale, deve intendersi riferito all’intero corso del procedimento (Cass. nn. 2342/04, 10874/05, 2450/00 e 11919/00).

4. – Il motivo è infondato.

Nei procedimenti possessori e cautelari, l’eccezione al principio generale della sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, stabilita dalla L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 3 in relazione all’art. 92 ordinamento giudiziario (R.D. 30 gennaio 1941, n. 12), opera con riguardo alla fase a carattere sommario, intrinsecamente caratterizzata dal requisito dell’urgenza, mentre nella successiva fase a rito ordinario, compresa quella di impugnazione, ovvero nel caso in cui si proceda congiuntamente alla trattazione del merito, trova applicazione la regola generale della sospensione dei termini (Cass. nn. 3955/08, 2591/02, 11517/99, 7200/95), salvo intervenga un’espressa declaratoria d’urgenza ai sensi della L. n. 742 del 1969, art. 3 cpv. (Cass. n. 5133/85).

Tale principio, costantemente affermato, non è contraddetto dai precedenti citati dal ricorrente, in quanto riferiti a tipologie di cause (opposizione all’esecuzione o procedimenti in materia di lavoro o previdenza) comprese, a differenza di quelle possessorie, tra quelle di cui al binomio normativo della L. n. 742 del 1969, art. 3 e art. 92 ord. giud.

4.1. – Il fatto, poi, che nella causa in oggetto, qualificata come danno temuto finalizzato alla tutela del possesso (v. pag. 2 sentenza impugnata) non vi sarebbe mai stata, prima del giudizio di rinvio, una trattazione di merito sull’esistenza del possesso, non autorizza ad affermare che il termine di riassunzione di cui all’art. 392 c.p.c., comma 1 non fosse soggetto a sospensione feriale. E ciò per una duplice ragione.

4.1.1. – La prima è che nel procedimento possessorio o di nuova opera ante lege n. 353 del 1990 la fase soggetta al rito ordinario di cognizione cui come s’è detto si applica la sospensione feriale dei termini processuali, si instaura non con l’effettivo esame della questione di merito, che può mancare a cagione di una questione pregiudiziale di rito o preliminare al merito ritenuta assorbente (come nella specie, in cui il Tribunale quale giudice d’appello ritenne non provata l’infrannualità dello spoglio), ma nel momento in cui il giudice, emessi o non i provvedimenti interinali richiesti, dispone per la prosecuzione innanzi a sè del processo. E dunque è frutto di mero paralogismo affermare – come appare implicito nel ragionamento di parte ricorrente – che poichè la fase a cognizione piena è quella c.d. di merito, mancato l’effettivo esame del merito per le ragioni suddette, sarebbe per ciò stesso mancata anche la corrispondente fase a cognizione ordinaria.

4.1.2. – La seconda è che in ogni caso, quale che sia stato lo svolgimento, corretto o meno, del giudizio di primo grado, già in sede di gravame – e dunque a fortiori nel giudizio di cassazione o in quello di rinvio – è esclusa qualsivoglia fase sommaria, non essendone previste (a parte ovviamente il caso, del tutto diverso, dell’inibitoria della provvisoria esecutorietà del provvedimento impugnato), nè del resto essendo compatibili con la funzione stessa dei mezzi d’impugnazione.

4.2. – Il che conferma che nell’ambito delle cause possessorie i giudizi d’impugnazione e di rinvio in nessun caso sono esclusi dalla sospensione del termine feriale.

5. – Per le considerazioni svolte, si propone la decisione del ricorso con le forme camerali, nei sensi di cui sopra, in base all’art. 375 c.p.c., n. 5”.

2. – La Corte condivide la relazione, in ordine alla quale ha depositato memoria, adesiva alla relazione stessa, solo la parte controricorrente.

3. – Pertanto, s’impone il rigetto del ricorso.

4. – Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza della parte ricorrente.

5. – Ricorrono i presupposti per l’applicazione del raddoppio del contributo unificato a carico della parte ricorrente, a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 bis, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese, che liquida in Euro 2.200,00, di cui 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento a carico della parte ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2 della Corte Suprema di Cassazione, il 26 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2016

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