Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15958 del 27/06/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. lav., 27/06/2017, (ud. 07/03/2017, dep.27/06/2017),  n. 15958

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 354-2012 proposto da:

AZIENDA TRASPORTI MOBILITA’ TRAPANI S.P.A., P.I. (OMISSIS), in

persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIALE ANGELICO 45, presso lo studio dell’avvocato FAUSTO

BUCCELLATO, rappresentata e difesa dall’avvocato SALVATORE PARISI,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

L.R.G.B., C.F. (OMISSIS), + ALTRI OMESSI

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1329/2011 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 23/09/2011 R.G.N. 2098/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/03/2017 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato PIETROPAOLO ALBERTO per delega verbale Avvocato

PARISI SALVATORE;

udito l’Avvocato LO BELLO GIOVANNI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Giudice del lavoro del Tribunale di Trapani ha respinto la domanda di L.R.G.B., + ALTRI OMESSI

2. Adita in sede di gravame la Corte di appello di Palermo, con la sentenza n. 1329/2011, in riforma della gravata sentenza, ha riconosciuto, agli originari ricorrenti, parte degli importi richiesti con conseguente condanna della società al relativo pagamento.

3. A fondamento della decisione i giudici di seconde cure hanno rilevato che: 1) il ricorso non era nullo, quanto alla mancata indicazione del periodo lavorativo, perchè, in difetto di limitazioni temporali, la pretesa andava riferita all’intero periodo; 2) il rigetto della domanda, quanto al compenso per il settimo giorno percepito nella misura richiesta, non era stato censurato; 3) la prova testimoniale espletata aveva confermato che i ricorrenti “talvolta” avevano prestato lavoro anche nella giornata di domenica, di regola destinata al riposo, non fruendo di alcun riposo compensativo ma continuando a lavorare nei giorni successivi fino a quello programmato nella settimana successiva; 4) la contrattazione collettiva limitava il compenso aggiuntivo nella misura del 230% solo per la giornata lavorativa del settimo giorno; 5) per le giornate successive era, invece, statuita una maggiorazione per il lavoro festivo oltre ad una ulteriore indennità; 6) gli importi dovuti a ciascun dipendente erano quelli accertati dal ctu nei limiti della prescrizione quinquennale dalla data di notifica del ricorso di primo grado (dicembre 2005).

4. Per la cassazione propone ricorso la Azienda Trasporti Mobilità Trapani spa affidato a tre motivi.

5. Resistono con controricorso i dipendenti che depositano memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la società lamenta a violazione dell’art. 112 c.p.c. e art. 437 c.p.c., comma 2, con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3; omessa e contraddittoria motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5. Deduce che la Corte di appello aveva consentito ai lavoratori di modificare l’originaria domanda, di richiesta di pagamento del compenso pari al 230%, conforme a quanto previsto dall’art. 17 del CCNL 23.7.1976, per i giorni successivi a quello previsto per il riposo non fruito con l’altra, precisata in appello, nel quale era stata richiesta anche il “diverso importo determinato dal giudice anche a titolo d indennità e/o di risarcimento con le consequenziali statuizioni di condanna”. Ciò aveva determinato, secondo la ricorrente, una inammissibile modifica del petitum ed una contraddittorietà della pronuncia che aveva espressamente escluso la fondatezza della pretesa alla remunerazione nella misura del 230%.

2. Con il secondo motivo si censura la violazione degli artt. 414, 164 e 156 c.p.c., con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3 per essere stata, in modo erroneo e contraddittorio, respinta l’eccezione di nullità del ricorso, perchè generico, n quanto privo dell’arco temporale cui si riferiva la pretesa e non essendo possibile estendere la pretesa all’intero periodo lavorativo.

3. Con il terzo motivo la ricorrente deduce la violazione dell’art. 437 c.p.c., comma 2, con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3; contraddittoria ed insufficiente motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5. Sostiene che dalle dichiarazioni dei testi non erano risultate quante fossero state le giornate di lavoro svolte successivamente a quelle di mancata fruizione del riposo e che li elementi per giungere a tale prova erano stati desunti dalla ctu che era divenuta un illegittimo mezzo di acquisizione della prova.

4. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14.9.2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

5. Il primo motivo non è fondato.

6. Ricorre la violazione dell’art. 112 c.p.c. solo quando il giudice, integrando e sostituendo in tutto o in parte gli elementi della causa petendi, ponga a fondamento della pronuncia un fatto giuridico costitutivo diverso da quello dedotto dall’attore e dibattuto in giudizio (cfr. Cass. 16.7.2002 n. 10316).

7. Inoltre, la diversa quantificazione o specificazione della pretesa, fermi i suoi fatti costitutivi, non comporta prospettazione di una nuova causa petendi in aggiunta a quella dedotta in primo grado e, pertanto, non dà luogo ad una domanda nuova, come tale inammissibile in appello ai sensi degli artt. 345 e 437 c.p.c. (cfr. Cass. 28.6.2006 n. 14961; Cass. 30.11.2005 n. 26079).

8. Nella fattispecie in esame i suddetti principi devono ritenersi osservati dai giudici di seconde cure che hanno ritenuto, in sostanza, non essere domanda nuova la richiesta di pagamento del “diverso importo a titolo di indennità e/o risarcimento” rispetto alla originaria richiesta di pagamento del “compenso pari al 230% della retribuzione”, perchè fondate entrambe le pretese sul medesimo fatto costitutivo e, cioè, la richiesta di essere retribuiti per il lavoro prestato nel settimo giorno e in quelli consecutivi fino alla fruizione del successivo riposo, e perchè l’aggiunta dell’inciso sopra indicato, nelle conclusioni della domanda di appello, costituiva – come in effetti è – solo una specificazione della originaria pretesa.

9. Il secondo motivo è parimenti infondato.

10. Nel rito del lavoro per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell’oggetto e per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente la mancata indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che ne sia impossibile la individuazione attraverso l’esame complessivo dell’atto eventualmente anche alla luce della documentazione allegata al ricorso e in questo indicata, pur se non notificata unitamente al ricorso stesso (Cass. 21.9.2004 n. 18930; Cass. 18.6.2002 n. 8839).

11. Deve, poi, precisarsi che il giudice di merito, nell’indagine diretta alla individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto ad uniformarsi al tenore meramente letterale degli atti nei quali esse sono contenute, ma deve” per converso, avere riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante (cfr. in termini Cass. Sez. 6-1 7.1.2016 n. 118; Cass. 14.11.2011 n. 23794).

12. La Corte territoriale, pertanto, correttamente, da un lato, ha respinto l’eccezione di nullità del ricorso e, dall’altro, con una interpretazione sostanziale della domanda ha ritenuto la pretesa azionata, in mancanza di una esplicita delimitazione temporale, riferibile all’intero arco lavorativo dei dipendenti.

13. Infine, anche il terzo motivo non è meritevole di pregio.

14. In tema di consulenza tecnica di ufficio, il giudice può affidare al consulente non solo l’incarico di valutare i fatti accertati o dati per esistenti (consulente deducente), ma anche quello di accertare i fatti stessi (consulente percipiente) e, in tal caso, in cui la consulenza costituisce una stessa fonte oggettiva di prova, è necessario e sufficiente che la parte deduca il fatto che pone a fondamento del suo diritto e che il giudice ritenga che l’accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche (Cass. 23.2.2006 n. 3990; Cass. Sez. Un. 4.11.1996 n. 9522).

15. Nel caso in esame, non solo vi era stata l’allegazione dei fatti su cui si basava la pretesa, ma vi era stato anche un principio di prova, in ordine ad essi, desumibile dalle deposizioni dei testi che avevano fatto, comunque, riferimento alla circostanza dell’espletamento di turni di servizio di oltre sei giorni senza la concessione del riposo nel settimo. Di qui la necessità di un accertamento tecnico che quantificasse i compensi spettanti ai lavoratori, previa individuazione delle relative giornate da parte del CTU, ai sensi del CCNL di settore.

16. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere respinto.

17. Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo, con attribuzione, in solido, in favore degli avvocati Teresa Tornambè e Giovanni Lo Bello che hanno dichiarato, nel controricorso, di averle anticipate e di non avere percepito.

PQM

 

rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 3.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con attribuzione.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 7 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA