Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15958 del 20/07/2011

Cassazione civile sez. VI, 20/07/2011, (ud. 16/06/2011, dep. 20/07/2011), n.15958

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

P.V. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, PIAZZALE AMMIRAGLIO BERGAMINI 12, presso lo studio

dell’avvocato RAUNI MARCO, rappresentato e difeso dall’avvocato

D’ASTA VIRGILIO giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE di CHIARAMONTE GULFI (OMISSIS), in persona del Sindaco pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO 38, presso

lo studio dell’avvocato ALLOCCA ELENA, rappresentato e difeso

dall’avvocato CUGNATA GIOVANNI giusta mandato a margine del

controricorso;

– controricorrente –

e contro

ASSESSORATO REGIONALE AGRICOLTURA E FORESTE – GESTIONE SEPARATA

ATTIVITA’ NON TRASFERITE – CONSORZIO BONIFICA 8 RAGUSA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 36/2010 della CORTE D’APPELLO di CATANIA del

2/12/09, depositata l’11/01/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MAURIZIO MASSERA;

è presente il P.G. in persona del Dott. IGNAZIO PATRONE.

La Corte:

Letti gli atti depositati;

Fatto

OSSERVA

E’ stata depositata la seguente relazione:

1 – Il fatto che ha originato la controversia è il seguente:

P.V. ha chiesto la condanna del Comune di Chiaromonte Gulfi a risarcirgli il danno conseguente ad un sinistro stradale, che assumeva essere stato causato dalla presenza della strada che stava percorrendo di una buca coperta dall’acqua piovana.

Con sentenza depositata in data 11 gennaio 2010 la Corte d’Appello di Catania, in riforma della sentenza del Tribunale, ha rigettato la domanda. Alla Corte di Cassazione è stata devoluta la seguente questione di diritto: se la Corte territoriale abbia correttamente valutato le prove.

2 – Il relatore propone la trattazione del ricorso in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, 376, 380 bis c.p.c. 3. – Il primo motivo lamenta erronea valutazione delle risultanze processuali; vizio di motivazione per insufficienza o contraddittoria motivazione su un puto decisivo della controversia; violazione degli artt. 112, 115, 116, 232 c.p.c..

Le argomentazioni a sostegno – inammissibilmente – non dimostrano che la Corte territoriale abbia deciso le questioni di diritto in modo difforme dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione (art. 360 bis c.p.c., n. 1) e, anzi, anche se formalmente è stata prospettata anche la violazione di norme di diritto, contengono ampi riferimenti alle risultanze processuali e ne chiedono un apprezzamento diverso, senza peraltro dimostrare che la motivazione della sentenza impegnata sia affetta da fratture logiche o da contraddizioni evidenti.

Le medesime considerazioni si attagliano al secondo motivo, che denuncia violazione dell’art. 360, n. 5 in riferimento agli artt. 2697 – 2702 c.c. artt. 115 – 116 c.p.c. per omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio – omesso esame e valutazione di un documento e per il terzo motivo, che lamenta ancora violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, in riferimento all’art. 2730 c.c. per contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio: violazione degli artt. 112-115 c.p.c..

4.- La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti;

Il ricorrente ha presentato memoria; nessuna delle parti ha chiesto d’essere ascoltata in camera di consiglio;

5.- Ritenuto:

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;

che le argomentazioni addotte dal ricorrente con la memoria sono fondate riguardo alla eccepita tardività del controricorso del Comune di Chiaromonte Gulfi (il ricorso è stato notificato il 27 maggio 2010, il controricorso il 12 luglio 2010, quindi oltre il termine stabilito dall’art. 370 c.p.c.) ma non rispondono ai rilievi contenuti nella relazione;

che il ricorso deve perciò essere rigettato essendo manifestamente infondato; nulla spese in considerazione della rilevata inammissibilità del controricorso;

visti gli artt. 380 bis e 385 cod. proc. civ..

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Nulla spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 16 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA