Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15957 del 29/07/2016

Cassazione civile sez. VI, 29/07/2016, (ud. 26/05/2016, dep. 29/07/2016), n.15957

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – rel. Presidente –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12158-2014 proposto da:

P.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GREGORIO VII

N. 396, presso lo studio dell’avvocato PIERLUCA BATTISTI,

rappresentato e difeso dall’avvocato MARINO CAPONE giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

PU.AN., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANAPO 20,

presso lo studio dell’avvocato CARLA RIZZO, rappresentata e difeso

dagli avvocati SERGIO DE MEO, FRANCESCO ANDREOTTOLA giusta procura

speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4015/2013 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 15/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/05/2016 dal Presidente Relatore Dott. FELICE MANNA;

udito l’Avvocato Anna Russo (delega avvocato Francesco Andreottola)

difensore del controricorrente che si riporta agli scritti d insiste

sulla condanna delle spese.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Il Consigliere relatore, designato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., ha depositato in cancelleria la seguente relazione ex artt. 380-bis e 375 c.p.c.:

“1. – Con sentenza 15.11.2013 la Corte d’appello di Napoli dichiarava inammissibile l’appello proposto da P.M. contro la sentenza n. 50/13 del Tribunale di Ariano Irpino, in quanto proposto decorso il termine di cui all’art. 325 c.p.c. dalla notificazione della sentenza, effettuata presso il difensore domiciliatario.

2. – Per la cassazione della sentenza d’appello P.M. propone ricorso, affidato ad un motivo (le restanti considerazioni esposte attengono al merito della controversia, rimasto ovviamente assorbito in sede di gravame).

2.1. – L’intimato Pu.An. resiste con controricorso.

2.2. – L’altra parte intimata, Pu.Ma., non ha svolto attività difensiva.

3. – Con l’unico motivo d’impugnazione il ricorrente deduce l’inefficienza della notifica della sentenza a far decorrere il termine breve d’impugnazione, in quanto effettuata presso il difensore domiciliatario ma in forma esecutiva.

4. – Il motivo è infondato.

La notificazione della sentenza in forma esecutiva alla parte presso il procuratore costituito è equivalente a quella eseguita al procuratore stesso, sicchè essa è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione sia per il destinatario della notifica che per il notificante (Cass. nn. 4260/15 e 8071/09).

5. – Pertanto, si propone la decisione del ricorso con le forme camerali, nei sensi di cui sopra, in base all’art. 375 c.p.c., n. 5”.

2. – La Corte condivide la relazione, in ordine alla quale nessuna parte ha depositato memoria.

3. – Pertanto, s’impone il rigetto del ricorso.

4. – Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza della parte ricorrente.

5. – Ricorrono i presupposti per l’applicazione del raddoppio del contributo unificato a carico della parte ricorrente, a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 bis, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese in favore della parte controricorrente, spese che liquida in Euro 2.200,00, di cui 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento a carico della parte ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione sesta civile – 2 della Corte Suprema di Cassazione, il 26 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA