Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15957 del 08/06/2021

Cassazione civile sez. lav., 08/06/2021, (ud. 11/02/2021, dep. 08/06/2021), n.15957

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26796/2015 proposto da:

C.G., B.R., CA.VA.,

CO.FA., L.P., M.A., MU.MA.,

P.M., PE.ST., S.F.,

T.L., Z.R., tutti elettivamente domiciliati in ROMA,

VIALE DELLE MILIZIE 114, presso lo studio dell’avvocato LUIGI

PARENTI, che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

SEGRETARIATO GENERALE DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA in persona

del Segretario Generale pro tempore, PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA, in

persona del Presidente pro tempore, tutti rappresentati e difesi ope

legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici

domiciliano in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

– controricorrente –

avverso la decisione n. 4/2015 del COLLEGIO DI APPELLO istituito con

D.P. 30 dicembre 2008, n. 34/N, presso il SEGRETARIATO GENERALE

DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA di ROMA, depositata il 25/05/2015

Registro ricorso n. 4/2014/A;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

11/02/2021 dal Consigliere Dott. ROBERTO BELLE’.

 

Fatto

RITENUTO

Che:

i ricorrenti indicati in epigrafe hanno proposto ricorso per cassazione per l’annullamento della decisione n. 4/2015 in data 25 maggio 2015, resa dal Collegio di Appello presso il Segretariato Generale della Repubblica, nell’ambito di un giudizio relativo a controversia di lavoro, avente ad oggetto la determinazione della misura dell’indennità di rendimento ed il riconoscimento del c.d. scatto premio e con la quale erano state rigettate le domande proposte;

il Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha resistito con controricorso, deducendo l’inammissibilità della proposta impugnazione, stante l’autodichia della Presidenza della Repubblica;

il ricorso per cassazione, articolato su due motivi, è stato avviato alla trattazione in Camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

il ricorso per cassazione investe la decisione del Collegio di appello n. 4 del 25 maggio 2015, con la quale, riformandosi la decisione del Collegio giudicante di primo grado che aveva accolto la richiesta degli odierni ricorrenti con riferimento alla misura dell’indennità di rendimento, ha rigettato integralmente le domande dispiegate;

la decisione impugnata è stata resa da un organo, istituito e disciplinato all’interno della Presidenza della Repubblica, competente a decidere sui ricorsi presentati dal personale del Segretariato generale della medesima Presidenza della Repubblica;

la Corte costituzionale, nel decidere su conflitto di attribuzioni sollevato da questa S.C., ha chiarito, con la sentenza n. 262 del 2017, che la tutela delle posizioni giuridiche dei dipendenti del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica risulta assicurata attraverso organi interni non appartenenti all’organizzazione giudiziaria, finalizzati alla migliore garanzia dell’autonomia dell’organo costituzionale;

con la citata sentenza, la Corte costituzionale ha altresì precisato che, non essendo stati configurati gli organi di autodichia quali giudici speciali, le loro decisioni sono sottratte al controllo della giurisdizione comune, sicchè contro di esse neppure è configurabile il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., comma 7;

pertanto, il ricorso per cassazione avverso la decisione del Collegio di appello presso la Presidenza della Repubblica va dichiarato inammissibile (cfr., in vicenda analoga, Cass., Sez. U., 4 maggio 2018, n. 10775 e Cass., Sez. U., 22 maggio 2018, n. 12570);

le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento in favore della controparte delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 5.000,00 oltre spese prenotate a debito,

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA