Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15957 del 06/07/2010

Cassazione civile sez. I, 06/07/2010, (ud. 19/10/2009, dep. 06/07/2010), n.15957

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. FITTIPALDI Onofrio – rel. Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – est. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 6549/2008 proposto da:

D.P.C., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

MARRA Alfonso Luigi, giusta procura speciale a margine a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 3190/06 R.G.V.G. della CORTE D’APPELLO di

NAPOLI del 9/02/07, depositato il 02/05/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

19/10/2009 dal Consigliere e Relatore Dott. ONOFRIO FITTIPALDI;

è presente il P.G. in persona del Dott. IGNAZIO PATRONE.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

p.1.- La relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è del seguente tenore: ” D.P.C., adiva la Corte d’appello di Napoli, allo scopo di ottenere l’equa riparazione ex lege n. 89 del 2001 in riferimento al giudizio promosso innanzi al Tar Campania con ricorso del 3.3.97, non ancora definito.

La Corte d’appello, con decreto del 2.5.2007, fissato il termine di durata ragionevole del giudizio di primo grado in anni tre, per la parte eccedente detto periodo (anni 7) liquidava per il danno non patrimoniale Euro 1.000,00 per ogni anno di ritardo, quindi complessivi _Euro 7.000,00, con il favore delle spese del giudizio.

Per la cassazione di questo decreto ha proposto ricorso D.P. C., affidato a 14 motivi; ha resistito con controricorso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Osserva:

1.- Con i primi sette motivi è denunciata erronea e falsa applicazione di legge (L. n. 89 del 2001, art. 6. par. 1 CEDU), in relazione al rapporto tra norme nazionali e la CEDU, nonchè della giurisprudenza della Corte di Strasburgo e di questa Corte ed omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, omessa decisione di domande (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5; art. 112 c.p.c.) e sono poste le seguenti questioni, sintetizzate nei quesiti:

a) la L. n. 89 del 2001, e specificamente l’art. 2 costituisce applicazione dell’art. 6 par. 1 CEDU e in ipotesi di contrasto tra la legge Pinto e la CEDU, ovvero di lacuna della legge nazionale si deve disapplicare la legge nazionale ed applicare la CEDU? (primo motivo).

b) Questioni concernenti la quantificazione del danno.

Se spetti un indennizzo pari ad Euro 1.000,00-1.500,00 (motivo due) e la Corte non avrebbe motivato in ordine alla mancata osservanza di detto parametro (motivo tre);

spetta un ulteriore somma rationae materiae (bonus di Euro 2.000,00), trattandosi di materia previdenziale come stabilito dalla CEDU, o comunque l’equo indennizzo per tali materie va calcolato in misura maggiore? (quarto motivo) ed il decreto sarebbe viziato per la violazione dell’art. 112 c.p.c., non avendo la Corte d’appello deciso su una delle domande proposte dalla parte istante (quinto motivo), incorrendo in difetto di motivazione (motivo sesto);

il modesto valore della controversia può costituire elemento atto ad escludere il diritto all’equa riparazione ovvero è idoneo a ridurre l’equo indennizzo (motivo settimo).

1.1.- I motivi dall’ottavo al quattordicesimo denunciano violazione dell’art. 6, par. 1 CEDU e dell’art. 1 del protocollo addizionale, della L. n. 89 del 2001, degli artt. 91 e 92, 112 e 132 c.p.c., della L. n. 794 del 1942, art. 24, delle tariffe professionali, nonchè difetto di motivazione (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), nella parte concernente la liquidazione delle spese del giudizio e, in sintesi, sono poste le seguenti questioni:

a) nella specie non dovrebbe aversi riguardo alla tariffa per i procedimenti di volontaria giurisdizione, ed è formulato il seguente quesito di diritto alla fattispecie concreta e con riguardo alle spese di lite, premesso che trattasi di un procedimento ordinario contenzioso (e non di v.g.) vanno applicate le tariffe professionali per i procedimenti ordinari contenziosi (e non quelli di volontaria giurisdizione)? (ottavo motivo); e questo quesito è reiterato negli stessi identici termini nel decimo motivo;

è legittimo un accoglimento della domanda con liquidazione insufficiente o parziale compensazione delle spese (motivo 9) ed è denunciato difetto di motivazione sulla liquidazione difforme dalle tariffe professionali (motivo 11);

le spese liquidate dal giudice di primo grado sono sufficienti in relazione all’attività svolta, alle tariffe professionali vigenti ed alla nota spese? (motivo 12);

può il giudice, nel liquidare le spese ed in presenza di nota spese specifica, disattendere la stessa, liquidando spese, diritti ed onorari inferiori a quelli richiesti e comunque escludere o ridurre alcune delle voci tariffarie indicate nella nota spese? (motivo 13) e sul punto è denunciato anche difetto di motivazione riportando nel ricorso specifica nella quale sono riportate le diverse voci tariffarie, in relazione ai diversi scaglioni (motivo 14).

2.- I motivi indicati nel par. 1, da esaminare congiuntamente, perchè giuridicamente e logicamente connessi, sono manifestamente infondati.

a) Relativamente alla questione sub a), ammissibile e rilevante per l’incidenza su quelle ulteriori, va ribadito il principio enunciato dalle S.U., in virtù del quale il giudice italiano, chiamato a dare applicazione alla L. n. 89 del 2001, deve interpretare detta legge in modo conforme alla CEDU per come essa vive nella giurisprudenza della Corte europea. Siffatto dovere opera entro i limiti in cui detta interpretazione conforme sia resa possibile dal testo della stessa L. n. 89 del 2001 (sentenza n. 1338 del 2004) e, come affermato dalla Corte costituzionale -contrariamente all’assunto dell’istante, che si palesa perciò manifestamente erroneo- al giudice nazionale spetta interpretare la norma interna in modo conforme alla disposizione internazionale, entro i limiti nei quali ciò sia permesso dai testi delle norme. Qualora ciò non sìa possibile, ovvero dubiti della compatibilità della norma interna con la disposizione convenzionale interposta, egli deve investire questa Corte della relativa questione di legittimità costituzionale rispetto al parametro dell’art. 117 Cost., comma 1 (sentenze n. 348 e n. 349 del 2007).

Resta dunque escluso che, in caso di contrasto, possa procedersi alla non applicazione della norma interna, in virtù di un principio concernente soltanto il caso del contrasto tra norma interna e norma comunitaria. In questi termini è il principio che può essere enunciato in relazione al quesito formulato con il primo motivo, che rivela la manifesta infondatezza della censura, nei termini in cui è stata proposta.

b) Relativamente alla quantificazione del danno ed ai motivi dal 2^ al 7^, va ribadito che i criteri di determinazione del quantum della riparazione applicati dalla Corte europea non possono essere ignorati dal giudice nazionale, che deve riferirsi alle liquidazioni effettuate in casi simili dalla Corte di Strasburgo (dunque, avendo riguardo al parametro di Euro 1.000,00/Euro 1.500,00 per anno di ritardo), ma deve escludersi che le norme disciplinatrici della fattispecie permettano di riconoscere -come ha invece sostenuto l’istante- una ulteriore, più elevata somma, svincolata da qualsiasi parametro e dovuta in considerazione dell’oggetto e della natura della controversia.

Infatti, come ha chiarito questa Corte, i giudici europei hanno affermato che il c.d. bonus in questione va riconosciuto nel caso in cui la controversia riveste una certa importanza ed ha fatto un elenco esemplificativo, comprendente le cause di lavoro e previdenziali. Tuttavia, ciò non implica alcun automatismo, ma significa soltanto che dette cause, in considerazione della loro natura, è probabile che siano di una certa importanza (Cass. n. 30570 e n. 18012 del 2008).

Siffatta valutazione rientra nella ponderazione del giudice del merito, che deve rispettare il parametro sopra indicato, con la facoltà di apportare le deroghe giustificate dalle circostanze concrete della singola vicenda (quali: l’entità della posta in gioco, il numero dei tribunali che hanno esaminato il caso in tutta la durata del procedimento ed il comportamento della parte istante;

per tutte, Cass. n. 1630 del 2006; n. 1631 del 2006; n. 19029 del 2005), purchè motivate e non irragionevoli (tra le molte, Cass. n. 30064 e n. 6898 del 2008; n. 1630 e n. 1631 del 2006).

Il giudice del merito può, quindi, attribuire una somma maggiore, qualora riconosca la causa di particolare rilevanza per la parte, senza che ciò comporti uno specifico obbligo di motivazione, da ritenersi compreso nella liquidazione del danno, sicchè se il giudice non si pronuncia sul c.d. bonus, ciò sta a significare che non ha ritenuto la controversia di tale rilevanza da riconoscerlo (Cass. n. 30570 e n. 18012 del 2008).

Inoltre, la precettività, per il giudice nazionale, non concerne anche il profilo relativo al moltiplicatore di detta base di calcolo:

per il giudice nazionale è, sul punto, vincolante la L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 3, lett. a), ai sensi del quale è influente solo il danno riferibile al periodo eccedente il termine ragionevole, non incidendo questa diversità di calcolo sulla complessiva attitudine della citata L. n. 89 del 2001 ad assicurare l’obiettivo di un serio ristoro per la lesione del diritto alla ragionevole durata del processo (Cass. n. 11566 del 2008; n. 1354 del 2008; n. 23844 del 2007).

In applicazione di detti principi sembra palese la manifesta infondatezza dei mezzi in esame, svolti senza considerare che la Corte d’appello ha liquidato Euro 1.000,00 per ogni anno di ritardo, con la conseguenza che l’osservanza del parametro CEDU rende la motivazione congrua e sufficiente, avendo il decreto avuto cura anche di precisare che, in base al principio di proporzione e tenendo conto dell’oggetto della causa (diretta solo a conseguire un maggior lucro) lo rendevano congruo nel caso di specie.

Rispetto a tale conclusione, le argomentazioni svolte dall’istante sono astratte, scollegate dalla fattispecie concreta e non si danno carico di dedurre le ragioni specifiche che dovrebbero evidenziare gli elementi in grado di far ritenere sussistenti i presupposti – dedotti già nella fase di merito-, che avrebbero permesso di applicare il parametro nella misura più elevata.

Infine, il quesito posto con il settimo motivo è palesemente inconferente e comunque infondato: la Corte territoriale non ha, infatti, negato il diritto all’equa riparazione, limitandosi ad evocare il principio di proporzione, per applicare il parametro minimo della Corte EDU, che ha osservato, mentre la valorizzabilità della c.d. posta in gioco, per quanto sopra precisato,, bene permette, all’evidenza, di apprezzare il valore della controversia, al fine della quantificazione dell’equa riparazione.

2.1.- I motivi indicati nel par. 1.1 possono essere esaminati congiuntamente, perchè logicamente connessi, sembrano in parte manifestamente fondati, entro i limiti di seguito precisati.

In linea preliminare, va osservato che incongruamente due dei motivi (8 e 10) si concludono con lo stesso quesito di diritto e pongono la stessa questione, a conforto di una modalità di redazione del ricorso astratta e stereotipata, per nulla attenta, come invece è doveroso, alla fattispecie controversa.

Sembrano altresì manifestamente inammissibili le censure (ed i corrispondenti profili dei quesiti) incongrue, in quanto non correlate alla ratto decidendo del decreto e che in nessun modo tengono conto della fattispecie, ovvero si risolvono in argomentazioni astratte e prive di pertinenza con il caso di specie.

Tanto va rilevato in relazione ai motivi: nono, laddove pone questioni relativa alla compensazione delle spese, nella specie non disposta; dodicesimo, quanto alla astratta deduzione di sufficienza della spese liquidate; tredicesimo, quanto alla possibilità del giudice di ridurre le voci della nota spese, essendo chiaro che ciò è possibile se tanto risulta dalla applicazione delle norme.

Posta questa premessa, le questioni poste vanno risolte facendo applicazione dei seguenti principi, già enunciati da questa Corte:

la L. n. n. 89 del 2001 non reca nessuna specifica norma in ordine al regime delle spese all’esito dello svolgimento del processo camerale di cui agli artt. 3 e 4 e, in virtù del richiamo ivi effettuato, si applicano sul punto le norme del codice di rito, avendo anche il legislatore dimostrato attenzione a questo profilo, esonerando il ricorrente dal contributo unificato (L. n. 89 del 2001, art. 5 bis e, successivamente, D.Lgs. n. 115 del 2002, artt. 10 e 265) (Cass. n. 23789 del 2004);

le disposizioni dell’art. 91 c.p.c., e segg., in tema di spese processuali trovano applicazione, in linea generale, nel procedimento camerale nel caso in cui questo statuisca su posizioni soggettive in contrasto, come accade nella specie, senza che nessun ostacolo all’applicazione di detta normativa provenga dalla Convenzione CEDU, ovvero dal Protocollo aggiuntivo (Cass. n. 12021 del 2004), restando esclusa l’applicazione analogica delle disposizioni sulle spese vigenti per i procedimenti innanzi alla Corte di Strasburgo (Cass. n. 1078 del 2003);

dalla CEDU non discende un obbligo, a carico del legislatore nazionale, di conformare il processo per l’equa riparazione da irragionevole durata negli stessi termini previsti, quanto alle spese, per il procedimento dinanzi agli organi istituiti in attuazione della Convenzione, dovendosi escludere che l’assoggettamento del procedimento alle regole generali nazionali, e quindi al principio della soccombenza, possa integrare un’attività dello Stato che miri alla distruzione dei diritti o delle libertà riconosciuti dalla Convenzione o ad imporre a tali diritti e libertà limitazioni più ampie di quelle previste dalla stessa Convenzione (Cass. n. 182 04 del 2003);

la configurazione del procedimento disciplinato dalla L. n. 89 del 2001 quale procedimento contenzioso comporta l’applicabilità della Tab. A-4 e della Tab. B-1. In questi termini sono i principi che possono essere enunciati in riferimento ai quesiti qui in esame, in applicazione dei quali la considerazione che il decreto ha liquidato le spese in Euro 101,00 per diritti ed Euro 205,00 per onorari, esplicitamente richiamando i punti 50 lett. b) e 75 della tariffa dimostra la manifesta fondatezza dei mezzi, entro i limiti nei quali la Corte d’appello ha erroneamente liquidato le spese del giudizio.

Entro questi limiti i mezzi possono essere accolti; il decreto andrà cassato nel solo capo relativo alle spese e la causa decisa nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, mediante la liquidazione delle spese dovute per il giudizio di merito, in applicazione delle regole sopra indicate. Le spese di legittimità potranno essere compensate per due terzi, sussistendo giusti motivi, stante il limitato e parziale accoglimento del ricorso”.

p.2. – Il Collegio condivide le conclusioni della relazione e le argomentazioni sulle quali esse si fondano e che conducono all’accoglimento del ricorso nei limiti sopra evidenziati.

Il decreto va quindi cassato limitatamente al capo concernente le spese e la causa decisa nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, mediante la liquidazione delle spese dovute per il giudizio di merito, in applicazione delle regole sopra indicate.

Le spese di legittimità vanno compensate per due terzi, sussistendo giusti motivi, stante il limitato e parziale accoglimento del ricorso.

Le spese vanno liquidate come in dispositivo, con attribuzione al difensore antistatario.

PQM

La Corte, accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna l’Amministrazione a corrispondere alla parte ricorrente le spese del giudizio;

che determina per il giudizio di merito nella somma di Euro 50,00 per esborsi, Euro 600,00 per diritti e Euro 490,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge e che dispone siano distratte in favore del difensore antistatario. Avv. Alfonso Luigi Marra;

che compensa in misura di 2/3 per il giudizio di legittimità, gravando l’Amministrazione del residuo 1/3 e che determina per l’intero in Euro 525,00 di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge e che dispone siano distratte in favore del difensore antistatario, avv. Alfonso Luigi Marra.

Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2010

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