Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15956 del 29/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 29/07/2016, (ud. 26/05/2016, dep. 29/07/2016), n.15956

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – rel. Presidente –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11836-2014 proposto da:

S.M., elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE PARIOLI

74/C, presso lo studio dell’avvocato SAVERIO MENNITI, rappresentato

e difeso dall’avvocato ADRIANO DI FALCO giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO (OMISSIS), in persona dell’Amministratore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 30, presso lo

studio dell’avvocato GIAMMARIA CAMICI, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ANTONELLA NARDI giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza n. R.G. 1266/2013 della CORTE D’APPELLO di

FIRENZE del 4/03/2014, depositata il 07/03/2014

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/05/2016 dal Presidente Relatore Dott. FELICE MANNA.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Il Consigliere relatore, designato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., ha depositato in cancelleria la seguente relazione ex artt. 380-bis e 375 c.p.c.:

“1. – S.M. propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza in data 7.3.2014, con la quale la Corte d’appello di Firenze ha dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c. l’appello proposto dallo stesso S. contro la sentenza n. 1116/12 del Tribunale di Pistoia.

1.1. – L’intimato condominio “(OMISSIS)” resiste con controricorso.

2. – Con l’unico motivo d’impugnazione il ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 1130, 1131, 1372, 1703, 1704, 1387, 1388 e 1392 c.c., nonchè degli artt. 100 e 113 c.p.c., contestando che l’amministratore avesse il potere di rappresentare il condominio nella stipula d’un contratto d’appalto per l’esecuzione di lavori di straordinaria manutenzione.

3. – Il ricorso è manifestamente inammissibile.

L’ordinanza di inammissibilità dell’appello resa ex art. 348-ter c.p.c. è ricorribile per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, limitatamente ai vizi suoi propri costituenti violazioni della legge processuale (quali, per mero esempio, l’inosservanza delle specifiche previsioni di cui all’art. 348-bis c.p.c., comma 2, e art. 348-ter c.p.c., comma 1, primo periodo e comma 2, primo periodo), purchè compatibili con la logica e la struttura del giudizio ad essa sotteso (così, Cass. S.U. n. 1914/16).

3.1. – Non è questo il caso di specie, basandosi il ricorso esclusivamente sulla violazione di norme di carattere sostanziale (del tutto inconferenti, poi, i richiami agli artt. 100 e 113 c.p.c.); sicchè il ricorrente avrebbe dovuto proporre ricorso per cassazione non contro l’ordinanza della Corte d’appello, ma avverso la sentenza di primo grado, ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c., comma 3.

4. – Pertanto, si propone la decisione del ricorso con le forme camerali, nei sensi di cui sopra, in base all’art. 375 c.p.c., n. 1″.

2. – La Corte condivide la relazione, in ordine alla quale la memoria depositata dalla parte ricorrente non apporta elementi di novità.

In particolare, la tesi per cui “(i)l ricorso, ancorchè formalmente proposto nei confronti dell’ordinanza di inammissibilità della Corte d’Appello di Firenze, in sostanza, è avverso la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Pistoia, in quanto i motivi attengono esclusivamente a quest’ultima” (così, a pag. 1 della memoria ex art. 380-bis c.p.c., comma 2), da un lato conferma la scelta processuale scientemente operata dalla parte, dall’altro è vana non essendo lecito in nessuna sede giudiziale separare l’aspetto formale da quello formale, per di più ex post factum e secondo la convenienza del momento.

3. – Pertanto, s’impone la declaratoria d’inammissibilità del ricorso.

4. – Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza della parte ricorrente.

5. – Ricorrono i presupposti per l’applicazione del raddoppio del contributo unificato a carico della parte ricorrente, a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 bis, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese, che liquida in Euro 1.700,00, di cui 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento a carico della parte ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2 della Corte Suprema di Cassazione, il 26 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2016

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