Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15956 del 20/07/2011

Cassazione civile sez. VI, 20/07/2011, (ud. 16/06/2011, dep. 20/07/2011), n.15956

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 14579/2010 proposto da:

EDIL TECNOS SRL (OMISSIS), in persona del legale rappresentante

pro tempore, L.S.P. (OMISSIS), elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA NOMENTANA 251 presso lo “STUDIO LEGALE

GRILLO SIBILLA & partners”, rappresentati e difesi

dall’avvocato

PATANE’ Rosario, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

F.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA S. ANDREA DELLA VALLE 3, presso lo studio dell’avvocato

MELLARO MASSIMO, rappresentata e difesa dall’avvocato SAITTA Giuseppe

giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 665/2009 della CORTE D’APPELLO di MESSINA del

19/11/09, depositata il 24/11/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MAURIZIO MASSERA;

udito l’Avvocato Giuseppe Giunta, (delega avvocato Rosario Patanè)

difensore della ricorrente che si riporta agli scritti;

udito l’Avvocato Saitta Giuseppe, difensore della controricorrente

che si riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. IGNAZIO PATRONE che nulla

osserva.

La Corte, Letti gli atti depositati:

Fatto

OSSERVA

E’ stata depositata la seguente relazione:

1 – Il fatto che ha originato la controversia è il seguente: i danti causa di F.M. hanno convenuto in giudizio l’Edil Tecnos S.r.l. e L.S.P. chiedendone la condanna ad eseguire i lavori convenuti con l’atto di transazione intervenuto tra le parti.

Con sentenza depositata in data 24 novembre 2009 la Corte d’Appello di Messina ha confermato la sentenza del Tribunale che aveva accolto la domanda.

Alla Corte di Cassazione è stata devoluta la seguente questione di diritto: il rispetto della distanza minima tra pareti finestrate.

2 – Il relatore propone la trattazione del ricorso in Camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, 376, 380 bis c.p.c..

3. – L’unico, complesso motivo denuncia violazione degli artt. 1966 e 1418 c.c., D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, art. 9, art. 28, comma 2 delle norme di attuazione del P.R.G. di Messina approvate con D.A. n. 106/78 del 21.3.1978; nonchè omessa; insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia.

La censura si pone in contrasto con l’art. 366 c.p.c., n. 4 e con l’art. 360 bis c.p.c., n. 1, in quanto, sotto il primo profilo, attiene a profili autonomi e differenziati di violazione di norme diverse, sotto il secondo profilo, non dimostra che la sentenza impugnata abbia deciso le questioni di diritto in modo difforme dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione.

Inoltre prospetta questioni di merito, peraltro trattate in difformità con quanto affermato dalla sentenza impugnata. Non merita, quindi, accoglimento la censura di violazione di norme di legge. Quanto al vizio di motivazione, va ribadito l’orientamento più che consolidato della Corte Suprema.

Il vizio di contraddittorietà della motivazione ricorre solo in presenza di argomentazioni contrastanti e tali da non permettere di comprendere la “ratio decidendi” che sorregge il “decisum” adottato, per cui non sussiste motivazione contraddittoria allorchè dalla lettura della sentenza non sussistano incertezze di sorta su quella che è stata la volontà del giudice. (Cass. n. 8106 del 2006).

Il difetto di insufficienza della motivazione è configurabile soltanto quando dall’esame del ragionamento svolto dal giudice del merito e quale risulta dalla sentenza stessa impugnata emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione ovvero quando è evincibile l’obiettiva deficienza, nel complesso della sentenza medesima, del procedimento logico che ha indotto il predetto giudice, sulla scorta degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non già, invece, quando vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato attribuiti dal giudice di merito agli elementi delibati, poichè, in quest’ultimo caso, il motivo di ricorso si risolverebbe in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti dello stesso giudice di merito che tenderebbe all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, sicuramente estranea alla natura e alle finalità del giudizio di cassazione; in ogni caso, per poter considerare la motivazione adottata dal giudice di merito adeguata e sufficiente, non è necessario che nella stessa vengano prese in esame (al fine di confutarle o condividerle) tutte le argomentazioni svolte dalle parti, ma è sufficiente che il giudice indichi le ragioni del proprio convincimento, dovendosi in tal caso ritenere implicitamente disattese tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse (Cass. n. 2272 del 2007).

Le argomentazioni addotte non dimostrano nessuna delle situazioni sopra delineate.

4.- La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti;

Entrambe le parti hanno presentato memoria ed hanno chiesto d’essere ascoltate in camera di consiglio;

5.- Ritenuto:

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;

che le argomentazioni addotte dai ricorrenti con la memoria non sono condivisibili e non inficiano i rilievi contenuti nella relazione;

che il ricorso deve perciò essere rigettato essendo manifestamente infondato; le spese seguono la soccombenza;

visti gli artt. 380 bis e 385 cod. proc. civ..

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 2.700,00, di cui Euro 2,500,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 16 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2011

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