Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15956 del 08/06/2021

Cassazione civile sez. lav., 08/06/2021, (ud. 11/02/2021, dep. 08/06/2021), n.15956

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24816/2014 proposto da:

L.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIANTURCO 1,

presso lo studio dell’avvocato MARIA CRISTINA LENOCI, rappresentata

e difesa dall’avvocato MICHELE BRUNETTI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, in

persona del Ministro pro tempore, ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

STATALE (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

tutti rappresentati e difesi ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE

DELLO STATO presso il cui Ufficio domiciliano in ROMA, alla VIA DEI

PORTOGHESI n. 12;

T.I.A.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

COSSERIA 2, presso ALFREDO PLACIDI, rappresentata e difesa

dall’avvocato GIUSEPPE MISSERINI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 604/2014 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 28/04/2014 R.G.N. 183/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

11/02/2021 dal Consigliere Dott. ROBERTO BELLE’.

 

Fatto

RITENUTO

Che:

1. la Corte d’Appello di Lecce ha respinto il gravame proposto da L.S., docente dell’Istituto T.I. (OMISSIS), avverso la sentenza del Tribunale di Taranto con la quale era stata disattesa la sua domanda finalizzata ad ottenere l’esclusione di alcuni punteggi attribuiti a T.I.M., anch’essa insegnante, nella graduatoria interna di istituto finalizzata all’individuazione dei docenti soprannumerari.

La Corte d’Appello, per un verso, sottolineava come il Tribunale, ancor prima di rigettare nel merito la domanda, avrebbe dovuto dichiarare la stessa inammissibile, in quanto la ricorrente non aveva indicato quale fosse il suo specifico interesse alla pronuncia.

In ogni caso, essendo mancata tale pronuncia, la Corte esaminava i motivi di appello e li riteneva infondati in quanto:

– la T., dopo il trasferimento d’ufficio da (OMISSIS) a (OMISSIS), aveva sempre proposto domanda volontaria di trasferimento condizionata di rientro a (OMISSIS), sicchè le spettavano i 13 punti attribuitile per continuità della sede;

– la T., essendo rientrata, nel sessennio, presso il Comune di titolarità, aveva diritto ai sei punti per continuità didattica;

– la T. aveva diritto ai dodici punti per avere superato concorso ordinario per titoli ed esami come da certificazione rilasciata dall’Ufficio Scolastico Interregionale di Bari.

2. L.S. ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, poi illustrati da memoria e resistiti da controricorso del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, unitamente all’I.T. (OMISSIS), come anche da controricorso della T.I., anch’esso infine corredato da memoria;

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. con il primo motivo di ricorso L.S. denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo (art. 360 c.p.c., n. 5) consistente nel non essersi considerato che la T. non aveva presentato la domanda di rientro in ogni anno compreso nel sessennio, ma vi aveva rinunciato negli anni scolastici successivi al 2007/2008, rinunciando espressamente in data 18.5.2009 anche al rientro presso la scuola di precedente titolarità, ovverosia l’Istituto (OMISSIS);

il secondo motivo adduce invece la violazione e falsa applicazione (art. 360 c.p.c., n. 3) di norme di diritto e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, ovvero degli artt. 1362 c.c. e segg., con riferimento alle disposizioni di cui alla Tabella B) di valutazione dei titoli, I-Anzianità di Servizio, lett. D), allegata al CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l’a.s. 2010/2011, sottoscritto il 16.2.2010 e della relativa nota esplicativa 5-ter;

la ricorrente sostiene che il c.d. punteggio aggiuntivo non spettasse alla T., in quanto esso si perderebbe qualora il docente abbia ottenuto il trasferimento o l’assegnazione provvisoria in ambito provinciale, a meno di rientro, entro il sessennio, nella scuola di precedente titolarità e sottolinea che, essendo stata la T. trasferita all’I.T. (OMISSIS), non ricorreva il presupposto eccettuativo, non potendosi intendere esso come riferito al rientro nel Comune ed occorrendo invece il rientro nella scuola di precedente titolarità e quindi, nel caso di specie, nell’Istituto (OMISSIS);

il terzo motivo adduce ancora la violazione di norme di diritto e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, ovvero degli artt. 1362 c.c. e segg., con riferimento alle disposizioni di cui alla Tabella B) di valutazione dei titoli, III-Titoli generali, lett. B), allegata al CCNI concernente la mobilità del personaie docente, educativo ed ATA per l’a.s. 2010/2011, sottoscritto il 16.2.2010 e della relativa nota esplicativa 10;

la ricorrente sostiene che il punteggio relativo al superamento di pubblico concorso sarebbe stato indebitamente attribuito alla T., in quanto esso non spetterebbe rispetto a concorsi per soli titoli quale quello in forza del quale la predetta era stata immessa in ruolo;

2. come evidenziato nello storico di lite, la sentenza impugnata si fonda su una duplice ratio decidendi, in quanto essa, per un verso, ritiene che la domanda della L. avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile dal Tribunale, perchè proposta senza indicare quale fosse l’interesse specifico della ricorrente alla pronuncia e comunque afferma altresì (“in ogni caso”) che essa risulta infondata, per le ragioni da essa espresse e sopra riepilogate;

sul tema dell’interesse ad agire la ricorrente, senza proporre uno specifico motivo di impugnazione, si limita ad affermare nel ricorso per cassazione che esso sussisteva in quanto essa così “sarebbe stata collocata in graduatoria prima della proff.ssa T.I.A.M., con ogni utile conseguenza in ordine alla conservazione della titolarità della cattedra nel caso di soprannumerarietà”;

tale affermazione è del tutto generica e, come rilevato dalla controricorrente, riconnessa ad effetti e conseguenze meramente ipotetici mentre, come è noto, l’interesse ad agire “deve essere concreto ed attuale e richiede non solo l’accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l’esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l’intervento del giudice, poichè il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per l’attore” (Cass. 24 gennaio 2019, n. 2057; Cass. 4 maggio 2012, n. 6749);

nè è in alcun modo idoneo, a tal fine, l’interesse riconnesso alla perdita della cattedra ed allo spostamento in altra sede che è stato asserito del tutto genericamente solo nella memoria difensiva finale e che la ricorrente neppure afferma essere stato in precedenza espressamente e specificamente affermato come tale;

mancano infatti, anche in tale inciso, indicazioni precise che consentano, attraverso il richiamo ad elementi probatori dei giudizi di merito, di avere per dimostrata la concreta sussistenza di un reale interesse ad agire e che impongano di sovvertire il giudizio espresso dalla Corte territoriale in proposito; è del resto onere di chi agisce dimostrare l’esistenza attuale di un concreto pregiudizio che abbia giustificato la proposizione della domanda (Cass. 29 gennaio 2019, n. 2489; Cass. 4 febbraio 2014, n. 2447), non essendo evidentemente sostenibile, in materia scolastica, che il solo errore in ipotesi contenuto in una delle molte graduatorie che caratterizzano il settore, consenta in sè solo di adire l’autorità giudiziaria, nè sono sufficienti le generiche ed indimostrate ragioni di cui è solo menzione nelle difese del giudizio di legittimità;

in definitiva, la ratio decidendi fondata sull’interesse ad agire non risulta in sè fatta oggetto di un idoneo motivo di impugnazione, il che la rende stabilmente idonea a pregiudicare il buon esito dell’azione giudiziaria della L. (Cass. 21 giugno 2017, n. 15350);

3. il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con regolazione secondo soccombenza delle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore delle controparti delle spese del giudizio di cassazione che liquida, quanto al Ministero ed all’Istituto (OMISSIS), unitariamente, in Euro 3.000,00 per compensi oltre spese prenotate a debito e, quanto ad T.I.A.M., in Euro 3.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2021

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