Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15955 del 29/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 29/07/2016, (ud. 26/05/2016, dep. 29/07/2016), n.15955

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – rel. Presidente –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11614-2014 proposto da:

D.P.S., elettivamente domiciliato a Roma Piazza Cavour

presso la Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’Avvocato

GIORGIO WEIL, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

S.P., S.A., S.R., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA LEONE IX 16, presso lo studio dell’avvocato

GIANLUCA CARBONI, che li rappresenta e difende unitamente

all’avvocato RAFFAELE CONTE giusta procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 688/2013 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE del

19/06/2013, depositata il 20/08/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FELICE MANNA;

udito l’avvocato Marco Fattori per delega dell’Avvocato Raffaele

Conte si riporta agli scritti e insiste sulla condanna alle spese.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Il Consigliere relatore, designato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., ha depositato in cancelleria la seguente relazione ex artt. 380-bis e 375 c.p.c.:

“1. – D.P.S., non in proprio, bensì quale procuratore generale di R.A., propone ricorso per cassazione contro la sentenza n. 688/13 della Corte d’appello di Trieste, che ha respinto l’appello proposto dalla predetta R. contro la sentenza n. 376/12 del Tribunale di Udine.

1.1. – Le intimate P., A. e S.R. resistono con controricorso.

2. – Il ricorso è inammissibile per difetto del requisito della sommaria esposizione dei fatti (art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3), non surrogabile mediante la pura e semplice riproduzione sequenziale degli atti di causa (nella specie, citazione, comparsa di risposta, sentenza di primo grado, atto d’appello e sentenza d’appello), non ravvisandosi alcuna sintesi funzionale dei fatti, neppure all’interno dei vari motivi di ricorso.

Ed invero, in tema di ricorso per cassazione, ai fini del requisito di cui all’art. 366 c.p.c., n. 3, la pedissequa riproduzione dell’intero, letterale contenuto degli atti processuali è, per un verso, del tutto superflua, non essendo affatto richiesto che si dia meticoloso conto di tutti i momenti nei quali la vicenda processuale si è articolata; per altro verso, è inidonea a soddisfare la necessità della sintetica esposizione dei fatti, in quanto equivale ad affidare alla Corte, dopo averla costretta a leggere tutto (anche quello di cui non occorre sia informata), la scelta di quanto effettivamente rileva in ordine ai motivi di ricorso (Cass. S.U. n. 5698/12, che ha dichiarato inammissibile un ricorso articolato con la tecnica dell’assemblaggio, mediante riproduzione integrale in caratteri minuscoli di una serie di atti processuali: sentenza di primo grado, comparsa di risposta in appello, comparsa successiva alla riassunzione a seguito dell’interruzione, sentenza d’appello ove mancava del tutto il momento di sintesi funzionale, mentre l’illustrazione dei motivi non consentiva di cogliere i fatti rilevanti in funzione della comprensione dei motivi stessi).

3. – Pertanto, si propone la decisione del ricorso con le forme camerali, nei sensi di cui sopra, in base all’art. 375 c.p.c., n. 1”.

2. – La Corte condivide la relazione, in ordine alla quale nessuna delle parti ha depositato memoria.

3. – Pertanto, s’impone la declaratoria d’inammissibilità del ricorso.

4. – Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza della parte ricorrente.

5. – Ricorrono i presupposti per l’applicazione del raddoppio del contributo unificato a carico della parte ricorrente, a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 bis, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese, che liquida in Euro 2.300,00, di cui 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento a carico della parte ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2 della Corte Suprema di Cassazione, il 26 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2016

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