Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15955 del 08/06/2021

Cassazione civile sez. lav., 08/06/2021, (ud. 11/02/2021, dep. 08/06/2021), n.15955

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20141/2017 proposto da:

D.R., T.G., C.T., S.L.,

V.G., VO.GI., B.R., tutti elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA BARNABA TORTOLINI n. 30, presso ALFREDO

PLACIDI, rappresentati e difesi dall’avvocato MARCELLO GIUSEPPE

FEOLA;

– ricorrenti –

contro

AZIENDA SANITARIA LOCALE SALERNO, in persona del legale

rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR,

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dagli avvocati WALTER MARIA RAMUNNI, FERNANDO

MIRIANO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 366/2017 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 26/06/2017 R.G.N. 97/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

11/02/2021 dal Consigliere Dott. CATERINA MAROTTA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. con sentenza n. 366/2017 del 26 giugno 2017, la Corte di appello di Salerno, in riforma della decisione del Tribunale di Vallo della Lucania – che aveva solo riconosciuto il diritto D.R. e degli altri sei odierni ricorrenti, collaboratori sanitari professionali (ex infermieri professionali livello D) ad ottenere il riconoscimento dell’indennità di coordinamento ai sensi dell’art. 10 del c.c.n.l. 20.9.2001 (mentre aveva respinto la pretesa di ottenere l’inquadramento nel superiore inquadramento Ds) -, rigettava in toto l’azionata domanda;

la Corte territoriale, dopo aver esaminato le differenze tra le categorie D e Ds, riteneva che fosse stata del tutto carente la prospettazione dei ricorrenti circa i compiti di coordinamento come previsti dall’art. 10 del c.c.n.l. 2001, specie considerando che la ASL fin dalla memoria di costituzione nel giudizio di primo grado, aveva contestato specificamente che agli stessi fosse stato formalmente assegnato un incarico di coordinamento;

esaminava, poi, la documentazione versata in atti dagli appellati ed evidenziava che per lo più si trattava di sostituzioni temporanee di titolari con funzioni di coordinamento e non di atti formalmente attributivi di incarico di coordinamento;

riteneva, pertanto, che fosse mancato un formale atto di designazione diramato dagli organi competenti;

3. avverso tale sentenza i dipendenti hanno proposto ricorso affidato a tre motivi;

4. l’Azienda Sanitaria Locale di Salerno ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione e/o falsa applicazione dell’art. 10 del c.c.n.l. Comparto sanità biennio economico 2000-2001, stipulato il 20 settembre 2001, motivazione apparente, omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti.

Rilevano che il thema decidendum del giudizio di appello era costituito unicamente dalla domanda, accolta in primo grado, di riconoscimento dell’indennità ex art. 10 c.c.n.l. e sostengono che le motivazioni della Corte territoriale, incentrate sulla distinta domanda di riconoscimento del diritto al superiore livello economico Ds (rispetto alla quale gli appellati non avevano proposto alcun appello incidentale), sono del tutto incongruenti ed estranee rispetto alla reale res controversa;

2. con il secondo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 10 c.c.n.l. Comparto sanità triennio economico 2000-2001 stipulato il 20 settembre 2001, dell’art. 116 c.p.c., motivazione apparente, omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetti di discussione tra le parti;

rilevano che la Corte territoriale avrebbe valutato il materiale istruttorio (prova documentale e prova orale), attraverso la distorta ottica di cui al primo motivo di ricorso;

evidenziano che le risultanze di causa andavano valutate secondo le coordinate interpretative fornite da questa Corte di legittimità in sede di interpretazione dell’art. 10;

assumono che tali risultanze convergevano tutte nel senso della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto alla parte fissa dell’indennità in questione;

3. con il terzo motivo il motivo è denunciata la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 10 c.c.n.l. Comparto sanità triennio economico 20002001 stipulato il 20 settembre 2001, dell’art. 116 c.p.c., motivazione apparente, omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetti di discussione tra le parti;

si rileva, con specifico riferimento alla posizione di S.L., che, quest’ultima avrebbe prodotto documentazione diversa da quella degli altri ricorrenti, avendo svolto funzioni di coordinamento non presso l’unità operativa del P.O. di (OMISSIS) ma presso il Poliambulatorio del Distretto Sanitario n. (OMISSIS) dell’ASL Salerno, documentazione della quale la Corte territoriale avrebbe del tutto omesso l’esame;

4. i motivi, da trattare congiuntamente in quanto intrinsecamente connessi, sono infondati, anche se la motivazione della Corte territoriale deve essere corretta nei termini di seguito illustrati;

5. è pur vero che la sentenza impugnata si è dilungata sui caratteri differenziali tra le categorie D e Ds ma ciò ha fatto al fine inquadrare la disciplina del diritto all’indennità di coordinamento di cui all’art. 10 del c.c.n.l.;

tanto si evince chiaramente dai passaggi contenuti alle pagg. 5 e 6 della sentenza e, in particolare, dai riferimenti operati: – alla “relazione di accompagno del verbale della riunione per l’interpretazione autentica dell’art. 10 del c.c.n.l.” presso l’ARAN; – al nuovo sistema classificatorio attuato con il c.c.n.l. 7 aprile 1999, per il quale a decorrere dal 1 gennaio 1998 il personale interessato, già in categoria D, non è più necessariamente tenuto allo svolgimento di effettiva funzione di coordinamento; – alla ratio attribuita all’indicato art. 10, che al fine di distinguere e valorizzare “la reale funzione di coordinamento delle attività dei servizi affidati”, ha previsto una specifica indennità di coordinamento “per coloro cui sia affidata la funzione di coordinamento dei servizi di assegnazione nonchè del personale appartenente allo stesso ovvero ad altro profilo anche di pari categoria ed – ove articolata al suo interno – di pari livello, con assunzione di responsabilità del suo operato”; – al riconoscimento della stessa indennità per la parte fissa e con decorrenza 1 settembre 2001 “in prima applicazione” in via permanente ai collaboratori professionali sanitari – già appartenenti alla categoria D – e con funzioni di coordinamento al 31 agosto 2001 nonchè ai collaboratori professionali assistenti sociali – già appartenenti alla categoria D, ai quali a tale data le aziende abbiano conferito analogo incarico di coordinamento o, previa verifica, ne riconoscano con atto formale lo svolgimento al 31 agosto 2001″; – al rinvio ad un successivo accordo per l’indicazione dei requisiti occorrenti dal 1 settembre 2001 per il conferimento dell’indennità in questione; – alle disposizioni dettate con l’art. 19 del c.c.n.l. 2002-2005 per il “personale incaricato delle funzioni di coordinamento successivamente al 31 agosto 2001, disposizioni contemplanti il passaggio nel livello economico Ds, con mantenimento del coordinamento e della relativa indennità”;

fatta tale premessa la Corte territoriale ha, poi, evidenziato che i ricorrenti non fossero riusciti a dimostrare di aver svolto reali compiti di coordinamento ai sensi di quanto previsto dal suddetto art. 10, il tutto dopo aver puntualmente esaminato la documentazione versata in atti per ciascun ricorrente e attraverso una puntuale disamina delle prove testimoniali escusse;

così non vi è dubbio che il fatto storico sia stato preso in considerazione dalla Corte territoriale e che la motivazione resa di certo resista alle critiche dei ricorrenti specie considerati i più ristretti limiti di sindacabilità di cui al novellato art. 360 c.p.c., n. 5;

6. ciò detto, ritiene il Collegio che debba essere tenuta ferma la ritenuta infondatezza delle domande, anche se la motivazione della sentenza impugnata necessita di essere integrata e corretta, specie nella parte in cui ha ricondotto l’attività di coordinamento asseritamente espletata ad un preteso svolgimento di mansioni superiori;

7. occorre premettere che, come si evince dallo stesso ricorso per cassazione (v. pag. 11), nella specie si discute della corresponsione della indennità di coordinamento di cui all’art. 10 del c.c.n.l. del 20 settembre 2001 per il periodo successivo al 1 settembre 2001 e cioè “a regime”;

si evince, altresì, che i ricorrenti sono tutti collaboratori professionali sanitari inquadrati in D6 (non è stato dai medesimi proposto ricorso incidentale avverso la pronuncia di primo grado che ha respinto la domanda con la quale essi avevano chiesto che fosse accertato il loro diritto al passaggio al superiore inquadramento nel livello superiore Ds);

8. come già ricordato da questa Corte in plurime decisioni, l’insieme della complessa disciplina riguardante le categorie C, D e Ds e i compiti di coordinamento ha portato ad individuare una prima fase in cui la contrattazione collettiva è dovuta intervenire a mettere ordine rispetto al fatto che le attività della categoria C rientrassero anche nell’ambito della categoria D ed a regolare la posizione del personale di categoria D cui erano stati formalmente dati o riconosciuti compiti di coordinamento;

9. a tale fine, nella fase c.d. di “prima applicazione” (ricordata anche dalla Corte territoriale), l’art. 10, comma 3, c.c.n.l. 20.9.2001 ha riconosciuto l’indennità di coordinamento al personale di categoria D (o, in casi eccezionali che qui non interessano, anche al personale di categoria C: art. 10, comma 7, c.c.n.l. cit.) che avesse previamente avuto il conferimento formale dello specifico incarico di coordinamento o che ne ricevesse la verifica con atto formale, sulla base di assegnazione proveniente da coloro che avevano il potere di conformare la prestazione lavorativa del dipendente e che abbia ad oggetto le attività dei servizi di assegnazione nonchè del personale (Cass. 27 aprile 2010, n. 10009 e poi le successive Cass. 22 settembre 2015, n. 18679 e Cass. 28 maggio 2019, n. 14507);

per il medesimo personale di cui sopra, per effetto dell’art. 19, lett. b) del c.c.n.l. 19 aprile 2004, era stato poi previsto il transito alla posizione Ds;

10. viceversa, nella fase successiva alla “prima applicazione” (cui pure fa cenno la Corte territoriale e che rileva nella presente fattispecie), per il restante personale, sia che esso fosse transitato in categoria D dalla categoria C per effetto dell’art. 8 del c.c.n.l. 20.9.2001, sia che esso già fosse in categoria D e che, non avendo ottenuto l’indennità di coordinamento, non fosse transitato in categoria Ds, valgono le regole desumibili dall’art. 5, comma 2, c.c.n.i. del 20.9.2001 e dall’art. 19 lett. c) del c.c.n.l. 19 aprile 2004, secondo le quali la progressione si basa su determinati requisiti di anzianità, nonchè su criteri stabiliti dalle Aziende con propri specifici atti ed avviene in forza di procedure selettive (v. Cass. 18 maggio 2018, n. 12339);

ancora successivamente l’art. 4 del c.c.n.l. 10.4.2008 ha fissato gli ulteriori criteri per il conferimento delle funzioni di coordinamento, di cui si è detto, conformandosi all’articolata disciplina delle “funzioni di coordinamento” introdotta della L. n. 43 del 2006, art. 6, ed al successivo Accordo Stato-Regioni;

11. è chiaro, dunque, che la disciplina sulla “prima applicazione” ebbe necessariamente riguardo a mere situazioni di fatto, di cui perseguiva la sanatoria ed il riordino, come chiaramente evidenziato da Cass. 10009/2010 cit.;

la successiva giurisprudenza di questa Corte ha avuto tuttavia cura di precisare come l’attività di coordinamento sia funzione autonoma e distinta dalle altre che connotano la categoria di appartenenza (Cass. 28 agosto 2018, n. 21258; Cass. 4 luglio 2012, n. 11162); ciò, nella logica del periodo successivo a quello in cui si dovettero governare – con gli artt. 8 e 10 del c.c.n.l. 21.9.2001 – situazioni di disordine organizzativo pregresse, sta a significare che la corrispondente attribuzione non può derivare se non da specifici provvedimenti istitutivi e determinativi dei criteri di assegnazione (art. 5 c.c.n.i. 20.9.2001; art. 19, lett. c, c.c.n.l.) e, poi, con l’osservanza dei requisiti formalizzati dalla L. n. 43 del 2006, art. 6 e richiamati dall’art. 4 del c.c.n.l. 10.4.2008;

12. nel sistema “a regime” (una volta superata la fase transitoria) è previsto che l’indennità in questione è attribuita a “coloro cui sia affidata la funzione di coordinamento delle attività dei servizi di assegnazione nonchè del personale appartenente allo stesso o ad altro profilo anche di pari categoria ed – ove articolata al suo interno – di pari livello economico, con assunzione di responsabilità del proprio operato” e specificando che essa “si compone di una parte fissa ed una variabile”;

dunque, “a regime”, l’incarico, che richiede sempre un atto formale di conferimento, può essere attribuito dalle aziende ai soggetti in possesso del requisito minimo di anzianità solo previa definizione di criteri generali ai quali le aziende medesime devono attenersi nella scelta del dipendente cui affidare il coordinamento (v. di recente Cass. 18 maggio 2018, n. 12339; Cass. 11 gennaio 2021, n. 187);

l’indennità di coordinamento è, così, attribuibile solo a seguito di concertazione con le OO.SS. sia per la preliminare concreta pianificazione degli interventi necessari alla gestione dei reparti ospedalieri cui assegnarla, al fine del coordinamento del personale chiamato a realizzare quei determinati interventi, sia per i resoconti sui giudizi di valutazione annuale;

13. tale essendo l’assetto normativo del sistema “a regime” (che, come detto, è quello che rileva nella fattispecie in esame) non può certo sostenersi che certificazioni attestanti l’assegnazione di compiti di coordinamento in sostituzione di altri dipendenti (per trasferimenti o quiescenza) possano dare diritto al riconoscimento della pretesa indennità, essendo anzi gli stessi, indicativi della mancanza di procedure di concertazione utile per i fini di cui all’art. 5, comma, 2, del c.c.n.i. cit.;

in sostanza, le posizioni di coordinamento (per le quali l’art. 10, comma 1, del c.c.n.l. 20 settembre 2001 ha istituito apposta indennità identificandone il presupposto specifico nella funzione di coordinamento delle attività dei servizi di assegnazione) avrebbero potuto essere attribuite dall’Azienda solo con atto formale di conferimento ai soggetti in possesso del requisito minimo di anzianità e previa definizione di criteri generali cui attenersi nella scelta del dipendente al quale affidare il coordinamento;

14. nella specie, in cui la domanda (per la parte ancora oggetto di causa) è diretta ad ottenere proprio ed esclusivamente il riconoscimento dell’indennità ex art. 10 c.c.n.l. nel sistema “a regime”, nulla è detto con riguardo alla intervenuta regolare istituzione di tali posizioni di coordinamento essendo il ricorso incentrato sul contenuto delle risultanze documentali e testimoniali asseritamente attestanti lo svolgimento, in fatto, di una attività di coordinamento in modo prevalente e continuativo;

difetta, dunque, il conferimento formale e si ignora se i criteri siano stati o meno adottati, sicchè non risultano decisivi nè il possesso dell’anzianità minima nè lo svolgimento di fatto dell’attività (v., in termini Cass. 28 agosto 2018, n. 21258);

15. già questo porta a confermare la pronuncia di rigetto delle domande dovendosi, peraltro, evidenziare che la Corte territoriale, dopo una puntuale disamina delle risultanze di causa, ha rilevato che, nel complesso, quella versata in atti da tutti i ricorrenti (e quindi anche dalla S.) era documentazione limitata a stretti periodi temporali a fronte di una rivendicata attività pluriennale e che, anche in esito alla prova testimoniale, era risultata complessivamente ridimensionata non solo la tipologia dell’attività in concreto svolta ma anche delimitata la responsabilità e finalità dell’azione;

trattasi di giudizio in fatto, comunque, non rivedibile in questa sede di legittimità;

16. conclusivamente, il ricorso va rigettato con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo;

17. ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento, in favore dell’Azienda controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 5.000,00 per compensi professionali oltre accessori di legge e rimborso forfetario in misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza Camerale, il 11 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2021

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