Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15954 del 29/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 29/07/2016, (ud. 16/05/2016, dep. 29/07/2016), n.15954

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27334-2014 proposto da:

A.G., C.F. (OMISSIS), B.G., CF. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, LUNGOTEVERE DEI MELLINI 12,

presso lo studio dell’avvocato SUSANNA OGLIANI che li rappresenta e

difende giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

FILTE s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COSTANTINO MORIN 45, presso

lo studio dell’avvocato MICHELE ARDITI DI CASTELVETERE, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato DOMENICANTONIO SILIPO,

giusta procura in calce al ricorso;

– controricorrente –

e contro

FALLIMENTO ROVERTEX LTD;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1925/2014 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA del

13/8/2014, depositata il 21/08/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/05/2016 dal Consigliere Dott. MAGDA CRISTIANO;

udito l’Avvocato NICOLA GIANCASPRO, per delega dell’Avvocato SUSANNA

OGLIANI, difensore dei ricorrenti, che si riporta agli scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

E’ stata depositata la seguente relazione:

La Corte d’appello di Bologna, con sentenza del 21.08.2014, ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto dai sigg.ri B.G. e A.G. contro la sentenza 29.5.014 del tribunale di Modena, dichiarativa del fallimento della Rovertex Ltd.

La corte del merito ha rilevato: che B. ed A. difettavano di legittimazione all’impugnazione in nome e per conto della società, atteso che la rappresentanza in giudizio di Rovertex, che nel 2013 aveva trasferito la propria sede legale in (OMISSIS), spettava al cittadino inglese C.B., nominato nuovo amministratore in loro sostituzione; che l’impugnazione proposta dai reclamanti in proprio, con atto di costituzione in giudizio depositato solo il 13.8.2014, e dunque oltre il termine di perentorio previsto dalla L. Fall., art. 18, comma 8, per la costituzione in giudizio di tutti gli altri interessati, era invece tardiva.

2) La sentenza è stata impugnata da B.G. e da A.G. con ricorso per cassazione affidato ad unico motivo, cui la creditrice istante Filte s.r.l. ha resistito con controricorso.

Il curatore del fallimento intimato e la Rovertex LTD, non hanno svolto attività difensiva.

2.1) Con l’unico motivo i ricorrenti, lamentando violazione della L. Fall., art. 18 e art. 182 c.p.c., nonchè vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia, sostengono che la corte d’appello non avrebbe tenuto conto che, all’interno del mandato conferito all’avv. Christian Frisella, che li aveva assistiti in sede di reclamo, essi erano menzionati come soggetti “interessati al procedimento”, e pertanto dovevano essere considerati legittimamente e tempestivamente costituiti in giudizio anche in proprio. Il motivo appare inammissibile, in quanto fondato su un atto processuale (il reclamo contenente a margine la procura alle liti conferita all’avv. Frisella) che non è stato specificamente allegato al ricorso, secondo quanto richiesto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e del quale non è stata indicata l’esatta collocazione all’interno del fascicolo di parte o di quello d’ufficio.

Peraltro, secondo quanto accertato dalla corte del merito, la procura conferita all’avv. Frisella è stata sottoscritta dai ricorrenti nell’esclusivo interesse della Rovertex, e non anche in proprio: ne consegue l’irrilevanza dell’avvenuta menzione, all’interno di una procura invalida in quanto rilasciata da soggetti non legittimati a rappresentare la società, della qualità di tali soggetti di “interessati” all’impugnazione. Ciò a prescindere dal rilievo che un conto è promuovere in proprio il procedimento di reclamo ed altro è dichiararsi “interessati” al procedimento medesimo, posto che tale dichiarazione legittima unicamente l’intervento, ai sensi dela L. Fall., art. 18, comma 8, nell’ambito di un giudizio che deve essere stato già validamente proposto ai sensi del l comma della norma.

Si dovrebbe pertanto concludere per l’inammissibilità o, comunque, per il rigetto del ricorso, con decisione che potrebbe essere assunta in camera di consiglio, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Filte s.p.a. ha depositato memoria.

Il collegio ha esaminato gli atti, ha letto la relazione e, rilevato che al ricorso non è specificamente allegato l’atto processuale (procura rilasciata all’avv. Frisella) su cui esso si fonda, ne rileva l’inammissibilità ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 4.200, di cui Euro 200 per accessori, oltre rimborso forfetario e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

Così deciso in Roma, il 16 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2016

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