Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15954 del 25/06/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 15954 Anno 2013
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: SALME’ GIUSEPPE

ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul regolamento di competenza d’ufficio proposto dalla
Corte d’Appello di Napoli, con decreto nel
procedimento V.G. 2100/2010 del 7.6.2011, depositato
1’8.7.2011, nel procedimento pendente fra:
MARINO REGINA MRNRGN44H63H703S, PAUDICE AGOSTINO
PDCGTN53L10I019T, AVINO LUCIA UNALCU67L64B076V,
RISPOLI LUISA RSPLSU39A59F913T, MARTUCCIELLO DELIO
MRTDLE52E10H703N, GUERRINI LAMBERTO GRRLBR44L27E388M,
CALIFANO GIUSEPPE CLFGPP54A01F912Z, ATTIANESE GIOVANNI
TTNGNN57S271019S, DE SIMONE GERARDO SDMGRD39R18F912G,
RUSSO MARIO RSSMRA39T17B115R;
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 80415740580;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 15/05/2012 dal Presidente Relatore Dott.

CC

Data pubblicazione: 25/06/2013

GIUSEPPE SALME’.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del

Dott. IMMACOLATA ZENO.

R.g. 18531/2011
Rilevato in fatto
che Giovanni Attianese, Regina Marino, Giuseppe Califano,
Gerardo De Simone, Lucia Avino, Mario Russo, Luisa Rispoli,

hanno proposto alla Corte d’Appello di Salerno una domanda di
equa riparazione per la non ragionevole durata del processo
di merito a suo tempo iniziato davanti al tribunale
amministrativo regionale della Campania Sezione
distaccata di Salerno;
che è stata depositata e comunicata alle parti relazione ex
art. 380 bis c.p.c. del seguente tenore: “Giovanni Attianese,
Regina Marino, Giuseppe Califano, Gerardo De Simone, Lucia
Avino, Mario Russo, Luisa Rispoli, Dello Martucciello,
Lamberto Guerrini e Agostino Paudice hanno proposto alla
Corte d’Appello di Salerno una domanda di equa riparazione
per la non ragionevole durata del processo di merito a suo
tempo iniziato davanti al tribunale amministrativo
regionale della Campania – Sezione distaccata di Salerno.La
Corte d’Appello di Salerno ha dichiarato 11 proprio difetto
di competenza per territorio. Ha indicato come giudice
competente la Corte d’Appello di Napoli, che a sua volta ha
chiesto il regolamento d’ufficio della competenza.L’assunto
della Corte di merito è che il principio affermato dalle

Delio Martucciello, Lamberto Guerrini e Agostino Paudice

Sezioni unite n. 6306 del 2010 non influirebbe sulla regola
per la quale, come per la giurisdizione ordinaria, la
questione della ripartizione interna tra TAR e sezioni
distaccate non investe la competenza territoriale di due

normativo costituito dall’art. 32 1. n. 1034 del 1971,
laddove impone alla parte, che reputi che il ricorso proposto
al TAR sedente nel capoluogo debba essere deciso dalla
Sezione Staccata, di eccepirlo all’atto della costituzione e
comunque non oltre quarantacinque giorni dalla notifica del
ricorso, con istanza al Presidente del Tribunale
Amministrativo Regionale. Da ciò discenderebbe che, in forza
del principio enunciato dalle Sezioni unite, la competenza
della Corte di Appello di Roma, in relazione a giudizio
amministrativo presupposto svoltosi dinanzi al TAR
Campania non soffrirebbe deroga nell’ipotesi di giudizio
svoltosi dinanzi alla sezione distaccata di Salerno. La
richiesta di regolamento d’ufficio della competenza deve
essere decisa nel senso che la competenza per territorio
appartiene alla Corte di Appello di Napoli. Con ordinanza
del 17 marzo 2010 n. 6306 le Sezioni unite della S.C.
hanno ritenuto che la competenza nel giudizi di cui alla
L. n. 89 del 2001, secondo un’interpretazione che considera
in modo unitario il giudizio presupposto nel quale si è
determinato il superamento della durata ragionevole e

diversi tribunali amministrativi. Regola confortata dal dato

assumendo a fattore rilevante della sua localizzazione la
sede del giudice di merito distribuito sul territorio, sia
esso ordinario o speciale, davanti al quale il giudizio è
iniziato, il luogo così individuato attribuisce la funzione

individuazione del giudice competente sulla domanda di equa
riparazione, che è stabilito dall’art. 11 c.p.p. ed è
richiamato nell’art. 3, comma 1 della Legge.Diversamente da
quanto pure si è ritenuto in precedenza, tutto ciò non può
trovare ostacolo sul piano lessicale nel fatto che la
disposizione faccia uso di un termine (distretto), che è
proprio della distribuzione sul territorio delle corti di
appello. E’ agevole osservare che il termine distretto
appartiene alla descrizione del criterio di collegamento, che
11 legislatore importa dalla disposizione processuale penale
e che la sua valenza di delimitare un certo ambito
territoriale può funzionare in modo identico, quale che sia
l’ufficio giudiziario davanti al quale il giudizio
presupposto è iniziato e l’ordine giudiziario cui appartiene,
perché dell’ufficio giudiziario viene in rilievo la sede e
non l’ambito territoriale di competenza. E’ stato rilevato sia nella dottrina che nella giurisprudenza di merito, ma
prima che intervenissero le Sezioni unite con la pronuncia
innanzi richiamata che in materia di giustizia
amministrativa esistono sezioni la cui collocazione non

di attivare il criterio di collegamento della competenza e di

coincide con distretti di corti d’appello, per le quali si
realizza piena coincidenza fra riferibilità della pendenza
del giudizio alla sede regionale ed identificazione della
Corte competente così come esistono anche sezioni staccate

d’appello diversi da quello della sede regionale (come
avviene per la sezione di Brescia del TAR Lombardia, la
sezione di Lecce del TAR Puglia e la Sezione di Catania del
TAR Sicilia). Il ricorso al criterio del distretto in
astratto coinvolto – quantunque non coincidente con l’ambito
regionale consente in ogni caso di individuare nella corte
ex art. 11 c.p.p. quella competente. Nell’esempio ora
riportato, dunque, il procedimento iscritto dinanzi alla
Sezione di Pescara del Tar Abruzzo consente comunque di
individuare il distretto di L’Aquila come quello interessato
e il procedimento riparatorio dovrà essere instaurato
dinanzi alla Corte di Appello di Campobasso. Nel secondo
gruppo di esempi, invece, se il procedimento pendente o
concluso dinanzi al Tar Lombardia – sezione di Brescia
determina la competenza della Corte di Appello di Venezia,
non sembra che si verifichi una soluzione priva di logica.
Ritenuto che la decisione sul regolamento d’ufficio chiesto
dalla Corte di Appello di Napoli dovrebbe essere nel senso
che la competenza a decidere sulla domanda
medesima Corte di Appello di Napoli.”

spetti

alla

che operano in territori corrispondenti a distretti di corte

ritenuto in diritto
che il collegio condivide la relazione sopra trascritta e che
pertanto deve essere dichiarata la competenza della corte
d’appello di Napoli;

Dichiara la competenza della corte d’appello di Napoli.
Così deciso in Roma il 15 maggio 2012 nella camera di
consiglio della sesta sezione civile-prima civile.

P.Q.M.

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