Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15954 del 08/06/2021

Cassazione civile sez. lav., 08/06/2021, (ud. 28/01/2021, dep. 08/06/2021), n.15954

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20153/2019 proposto da:

T.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE MAZZINI

N. 134, presso lo studio degli avvocati LUIGI FIORILLO, FRANCESCA

BONFRATE, che lo rappresentano e difendono;

– ricorrente principale –

contro

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE TOSCANA NORD OVEST, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, PIAZZA DELL’EMPORIO n. 16/A, presso lo studio degli avvocati

RICCARDO DEL PUNTA, ILARIA PAGNI, che la rappresentano e difendono

unitamente all’avvocato VITO VANNUCCI;

– controricorrente – ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 888/2018 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 03/01/2019 R.G.N. 174/2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/01/2021 dal Consigliere Dott. CATERINA MAROTTA;

il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Dott. MUCCI Roberto,

visto del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8 bis,

convertito con modificazioni nella L. 18 dicembre 2020, n. 176, ha

depositato conclusioni scritte.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’appello di Firenze, con sentenza n. 888 del 3 gennaio 2019, decidendo sui ricorsi in riassunzione proposti da T.D. e l’Azienda Unità Sanitaria Locale Toscana Nord Ovest (succeduta ex lege alla cessata Azienda USL n. (OMISSIS) di Livorno), all’esito della pronuncia di questa Corte n. 7687 del 2017, respingeva la domanda proposta dal T. con ricorso innanzi al Tribunale di Livorno.

Il Dott. T.D., dirigente medico della ASL n. (OMISSIS) di Livorno, direttore dell’unità di radiodiagnostica del locale presidio ospedaliero, era stato licenziato in data 24 settembre 2001 per giusta causa avendo egli reso false dichiarazioni alla Direzione Generale in merito alla mancata erogazione del servizio TAC presso la zona dell'(OMISSIS).

2. In particolare, il T. aveva dichiarato che il disservizio era dipeso dall’assenza, quel giorno, del Dott. B. (radiologo che avrebbe dovuto svolgere la relativa attività), il quale invece risultava in servizio regolarmente. Il T. aveva, altresì, dichiarato che tale assenza era da ricondursi ad un incidente stradale che aveva coinvolto il B. e che invece non si era verificato ed in relazione al quale aveva chiesto al B. di dichiarare, appunto, di aver avuto tale incidente. Era stato, perciò, anche contestato al dipendente di avere proposto e richiesto al Dott. B., a lui sottoposto, di dichiarare il falso in ordine all’incidente in questione per confermare la sua versione dei fatti.

3. Il ricorso proposto dal T. era stato respinto dal Tribunale ma accolto dalla Corte d’appello che aveva ritenuto che il potere disciplinare, nel caso in esame, fosse stato esercitato da soggetto diverso da quello competente per il procedimenti disciplinari, ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55 e che la relativa questione, integrando una ipotesi di nullità potesse essere rilevata anche d’ufficio dal giudice ex art. 1421 c.c., in quanto estranea all’ambito delle decadenze allegatorie e probatorie di cui agli artt. 414 e 416 c.p.c., con ciò superando l’eccezione di tardività della relativa questione, sollevata, in primo grado, solo in sede di note autorizzate per la discussione.

4. Proposto ricorso per cassazione da parte dell’Azienda, questa Corte lo aveva accolto e cassato la sentenza impugnata precisando che non è consentita al lavoratore la tardiva deduzione di un vizio del procedimento disciplinare non dedotto nell’atto introduttivo nè può il giudice rilevare d’ufficio una ragione di nullità del licenziamento diversa da quella eccepita dalla parte.

5. Riassunto il giudizio da entrambe le parti, la Corte d’appello di Firenze decideva nei termini sopra riportati.

Escludeva la Corte territoriale la tardività della contestazione disciplinare in rapporto alle dimensioni ed alla organizzazione del datore di lavoro così come ai tempi necessari per l’accertamento e la valutazione del fatto, evidenziando che tale fatto disciplinarmente rilevante risaliva al (OMISSIS) mentre la contestazione disciplinare era datata (OMISSIS) ossia poco più di un mese dopo.

Riteneva, poi, che il ritardo nella applicazione della sanzione fosse da ricondursi alla richiesta dello stesso T. di adire il Comitato dei Garanti e non poteva quindi essere considerato causa di nullità del procedimento disciplinare.

Assumeva che il previo parere favorevole del Comitato dei Garanti non fosse requisito necessario per procedere al licenziamento, trattandosi di contestazioni di rilievo esclusivamente disciplinare.

In particolare, evidenziava che tale parere del Comitato dei Garanti fosse previsto per legge (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 22) nell’ambito del procedimento di verifica dei risultati dell’attività amministrativa, della gestione e del raggiungimento degli obiettivi affidati al dirigente pubblico di cui al precedente art. 21 e la stessa composizione del Comitato ne confermava la stretta collocazione in tale ambito.

Riteneva che il contratto collettivo non potesse introdurre una competenza del Comitato dei Garanti in materia del tutto avulsa rispetto alla sua stessa funzione.

Rilevava che la violazione del diritto di difesa non fosse stata dedotta nel ricorso di primo grado per cui, come chiarito nella stessa sentenza rescindente, la stessa non poteva essere fatta valere in sede di riassunzione come motivo di illegittimità del licenziamento.

Assumeva che il passaggio in giudicato della sentenza penale che aveva mandato assolti il Dott. B. ed altro imputato, giudizio nel quale il T. era costituito parte civile, non avesse alcuna valenza nel giudizio civile ed in ogni caso evidenziava che l’efficacia di giudicato non si estende ad altri aspetti quali le valutazioni espresse circa il procedimento disciplinare. Rimarcava, peraltro, che, come affermato in sede di detta sentenza penale, la versione del T. fosse uscita dall’istruttoria dibattimentale tutt’altro che provata ed anzi fosse stata confermata la tesi opposta, ossia che era stato proprio il T. a mentire alla propria Direzione Generale per tentare di coprire il disservizio e ciò aveva fatto anche inducendo il suo sottoposto, Dott. Ba., a rendere una falsa dichiarazione, condotta, questa, che integrava gli estremi della giusta causa di licenziamento. Evidenziava, al riguardo, che la contestazione disciplinare non riguardava direttamente il disservizio all’isola (OMISSIS) ma l’aver il T. mentito alla propria Direzione Generale per tentare di coprire tale disservizio e l’aver indotto un suo sottoposto a rendere una falsa dichiarazione.

Da ultimo riteneva insussistente il carattere ritorsivo del licenziamento.

6. Per la cassazione della sentenza T.D. ha proposto ricorso con cinque motivi.

7. Azienda Sanitaria Toscana Nord Ovest ha resistito con controricorso e formulato, altresì, ricorso incidentale condizionato.

8. Il Collegio ha proceduto in Camera di consiglio ai sensi del D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8 bis, convertito con L. n. 176 del 2020, in mancanza di richiesta di discussione orale.

9. Il Procuratore generale ha formulato le sue conclusioni motivate, ritualmente comunicate alle parti, insistendo per il rigetto del ricorso principale, assorbito l’incidentale condizionato.

10. Entrambe le parti hanno depositato memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 23 c.c.n.l. area dirigenza medica e veterinaria 1998-2001 dell’8 giugno 2000 anche in relazione al D.Lgs. n. 29 del 1993, artt. 2 e 45 (vigente alla data dell’avvio del procedimento disciplinare sino al 21.5.2001) ed del D.Lgs. n. 165 del 2001, artt. 2 e 40, vigente al momento della definizione del procedimento disciplinare in relazione agli artt. 1362,1366,1370 e 1372 c.c., nonchè violazione e falsa applicazione dell’art. 1175 c.c. e dell’art. 1375 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 ed al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 5).

Censura la sentenza impugnata laddove ha escluso l’illegittimità del provvedimento di licenziamento in quanto irrogato contravvenendo al parere del Comitato dei Garanti, parere che, ai sensi dell’art. 23 del c.c.n.l., era da ritenerf vincolante per il Direttore Generale e necessario in ogni ipotesi di recesso, non potendosi ravvisare alcuna ontologica diversità fra licenziamento derivato da illecito disciplinare e licenziamento conseguente alla responsabilità dirigenziale. Rileva che tale disposizione pattizia aveva introdotto una disposizione di miglior favore per il dirigente medico in caso di licenziamento. Rileva che il Direttore Generale aveva l’obbligo di attenersi al parere del Comitato dei Garanti, parere, del resto, specificamente richiesto dalla stessa ASL.

2. Il motivo è infondato.

L’interpretazione della norma pattizia offerta dalla Corte territoriale è corretta (anche se la motivazione resa necessita di alcune precisazioni in ordine alla disciplina legale di riferimento).

2.1. L’art. 23 del c.c.n.l. 8 giugno 2000 aveva previsto, al comma 1, che: “Entro tre mesi dall’entrata in vigore del presente contratto, presso ciascuna Regione è istituito un Comitato dei Garanti, composto da tre membri, chiamato ad esprimere parere preventivo sulle ipotesi di recesso proposte dalle aziende nei confronti dei dirigenti nei casi e con il rispetto delle procedure previsti dall’art. 36 del c.c.n.l. 5 dicembre 1996 e dall’art. 34 del presente contratto che, per quanto attiene l’accertamento delle responsabilità dirigenziali, sostituisce l’art. 59 ivi citato”.

La disposizione faceva seguito alla previsione di cui del D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 21, sostituito del D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 14, rubricato “Responsabilità dirigenziale”. Tale disposizione (ratione temporis applicabile al momento della contestazione disciplinare avvenuta il (OMISSIS)) prevedeva, al comma 1, che i risultati negativi dell’attività amministrativa e della gestione o il mancato raggiungimento degli obiettivi, valutati con i sistemi e le garanzie determinati con i D.Lgs., di cui alla L. n. 59 del 1997, art. 17, comportavano per il dirigente interessato la revoca dell’incarico, adottata con le procedure previste del medesimo D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 19 (come pure sostituito dal D.Lgs. n. 80 del 1993) e la destinazione ad altro incarico; al comma 2 che, in caso di grave inosservanza delle direttive impartite dall’organo competente o di specifica responsabilità per i risultati negativi dell’attività amministrativa e della gestione, il dirigente poteva essere escluso, previa contestazione e contraddittorio, da conferimento di ulteriori incarichi di livello dirigenziale corrispondenti a quello revocato, per un periodo non inferiore a due anni e nei casi di maggiore gravità, l’amministrazione poteva anche recedere dal rapporto di lavoro, secondo le disposizioni del codice civile e dei contratti collettivi. Al successivo comma 3 la norma specificava che i provvedimenti di cui al comma 2 dovevano essere adottati previo conforme parere di un comitato di garanti, i cui componenti erano nominati con D.P.C.M. secondo le indicazioni che la stessa disposizione dettava.

E’ di tutta evidenza che la citata disposizione poneva il Comitato dei Garanti (nominato con componenti scelti dall’esterno) in rapporto diretto ed esclusivo con la responsabilità dirigenziale.

2.2. Orbene la disposizione pattizia non poteva che muoversi nell’ambito della suddetta previsione di legge relativa al Comitato dei Garanti, considerato, peraltro, l’espresso riferimento, contenuto nell’art. 23 del c.c.n.l. 8 giugno 2000 all’art. 34 medesimo c.c.n.l., inserite nell’ambito del capo relativo alla verifica e valutazione dei dirigenti.

Anche il richiamo all’art. 36 del c.c.n.l. del 5 dicembre 1996 non escludeva che la previsione di legge riguardasse la responsabilità dirigenziale considerato che anche quest’ultima può sfociare in un atto di recesso che giustifica l’applicazione della generale disciplina di cui al suddetto art. 36.

2.3. Ed allora va richiamato l’orientamento giurisprudenziale di questa Corte (ancorchè reso con riferimento alle disposizioni sul previo conforme parere del Comitato dei Garanti, previsto dal D.Lgs. n. 165 del 2001, artt. 21 e 22, per il personale statale – disposizione non derogabile dalla contrattazione collettiva ed estensibile anche alle pubbliche amministrazioni non statali in forza della norma di adeguamento di cui all’art. 27, comma 1, dello stesso decreto) secondo cui tale parere riguarda le sole ipotesi di responsabilità dirigenziale, conseguente al mancato raggiungimento degli obbiettivi e alla grave inosservanza delle direttive impartite dall’organo competente, e non è quindi estensibile alla responsabilità tipicamente disciplinare, correlata al colpevole inadempimento degli obblighi gravanti sul prestatore di lavoro, tranne nel caso in cui vi sia un indissolubile intreccio tra i due tipi di responsabilità. Ne consegue che, ove siano contestate mancanze di rilevanza esclusivamente disciplinare, la sanzione può legittimamente essere irrogata anche in assenza di detto parere ovvero con parere negativo (v. Cass. 10 dicembre 2019, n. 32258; Cass. 13 giugno 2016, n. 12108; Cass. 7 dicembre 2015, n. 24801; Cass. 27 gennaio 2015, n. 1478; Cass. 4 dicembre 2013, n. 27128; Cass. 17 giugno 2010, n. 14628).

2.4. Nei suddetti precedenti è stato anche precisato che il suddetto principio, in quanto contenuto nelle “norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, non è mai stato derogabile da parte dei contratti collettivi, perchè del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2, in tutte le versioni succedutesi nel tempo, ha sempre posto quale limite al potere dell’autonomia contrattuale il rispetto della disciplina speciale dettata dal decreto, “essendo quest’ultimo per definizione estraneo al tipo di atto normativo rispetto al quale era ammessa la deroga da parte dell’autonomia collettiva”. Se ne è tratta la conseguenza che le disposizioni dettate dal c.c.n.l. 8 giugno 2000 per la dirigenza medica e veterinaria del servizio sanitario nazionale (che è proprio quello che qui viene in rilievo), debbano essere interpretate alla luce del dettato normativo e, quindi, restringendo l’applicazione dell’art. 23, che prevede l’intervento del Comitato, alle sole ipotesi di responsabilità dirigenziale o a quelle di “indissolubile intreccio fra tale tipo di responsabilità e quella, tipicamente disciplinare, per mancanze”.

2.5. Non diversamente è stato ritenuto per il periodo anteriore al D.Lgs. n. 165 del 2001 (considerato, peraltro, che tale D.Lgs., quanto al Comitato di cui trattasi ed alla connessa responsabilità dirigenziale, si è limitato a riprodurre, senza manipolazioni sostanziali, il testo del D.Lgs. n. 29 del 1993, come modificato dal D.Lgs. n. 80 del 1998, mentre significative novità sono state introdotte solo dalla L. n. 145 del 2002 che ha riformulato del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 21, proponendo una graduazione delle forme di responsabilità dirigenziale; ulteriori modifiche sono state poi introdotte dal D.Lgs. n. 150 del 2009, che, in particolare, ha confermato il necessario intervento del Comitato dei Garanti prima dell’adozione di una delle misure per accertata responsabilità dirigenziale, ma ha previsto che lo stesso debba essere “solo” sentito in merito alla prospettata decisione dell’amministrazione e non debba più esprimere un parere vincolante).

Ed infatti, come da questa Corte puntualizzato nella sentenza n. 8329 dell’8 aprile 2010, resa proprio con riferimento ad una vicenda svoltasi temporalmente nell’ambito della vigenza del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dal D.Lgs. n. 80 del 1998, l’intervento del Comitato dei garanti previsto da quest’ultimo D.Lgs., riguarda un tipo di responsabilità di carattere gestionale, non riferibile a condotte realizzate in puntuale violazioni di singoli doveri, e collegata invece ad un apprezzamento globale dell’attività del dirigente, il che ben spiega l’intervento dell’organo esterno all’Amministrazione in funzione di garanzia.

In tale decisione è stato, altresì, precisato che la diversa soluzione adottata da Cass. 20 febbraio 2007, n. 3929, trovava fondamento nella rilevata commistione, nel caso allora all’esame, di profili di responsabilità disciplinare e di responsabilità per mancato raggiungimento degli obiettivi commistione ipotizzabile solo qualora la contestazione presenti aspetti che la rendano contemporaneamente sussumibile nell’una e nell’altra forma di responsabilità, il che si verifica nell’ipotesi in cui il procedimento venga avviato con riferimento ad una pluralità di addebiti, di cui alcuni riconducibili alla responsabilità disciplinare altri a quella dirigenziale (ed è questo il caso esaminato dalla citata Cass. n. 3929 /2007).

2.6. Del resto, il Comitato dei Garanti, tanto nella normativa di legge succedutasi nel tempo, quanto in quella dei contratti collettivi, è un organismo di carattere pubblicistico, esterno alla P.A., il cui compito è quello di apprestare, a tutela della posizione professionale dei dirigenti, uno strumento idoneo a garantire la più ampia imparzialità nell’adozione di misure “punitive” nei loro confronti, al fine di evitare, sin dall’origine, ogni eventuale forma di abuso o, comunque, di utilizzo improprio o distorto delle stesse, che potrebbero sempre determinarsi, dato che l’affermazione della sussistenza, e la conseguente sanzionabilità, delle ipotesi di responsabilità dirigenziale si fondano su valutazioni di carattere prevalentemente discrezionale e personale. Per questo, il Presidente del Comitato della dirigenza medica è nominato “tra magistrati od esperti con specifica qualificazione ed esperienza professionale nei settori dell’organizzazione, del controllo di gestione e del lavoro pubblico in Sanità”.

Ne consegue che la normativa di cui all’art. 23 del c.c.n.l. non può essere interpretata in nessun caso come se avesse esteso la competenza del Comitato a casi totalmente estranei alle sue funzioni e alle sue professionalità, e ciò innanzitutto perchè, come organo esterno alla P.A., il Comitato non avrebbe gli strumenti per valutare condotte disciplinarmente rilevanti.

2.7. Si aggiunga che nella citata Cass. 14628/2010 è stato specificato che: “Il richiamato art. 23 del contratto collettivo in esame non impone di ritenere necessario l’intervento di detto Comitato anche nelle fattispecie di recesso per motivi puramente disciplinari, visto che esso fa riferimento ad altre clausole collettive nelle quali oltre a quella disciplinare è contemplata la responsabilità dirigenziale, sicchè è plausibile una interpretazione, di carattere conservativo, unica alternativa ad una declaratoria di nullità della previsione contrattuale per contrasto con norme poste da fonti di rango superiore, che restringa il ruolo del Comitato al solo recesso fondato su detta responsabilità” ed è stato, altresì “escluso che siffatta necessità derivi dai due c.c.n.l. di interpretazione autentica dell’art. 23 del c.c.n.l. 8 giugno 2000 dell’area medico veterinaria stipulati dalle parti il 24 ottobre 2001 e il 29 settembre 2004, fonti anch’esse, al pari di quelle interpretate, direttamente conoscibili da questa Corte di legittimità (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 5)”.

2.8. Peraltro, un’interpretazione della disposizione pattizia come quella prospettata dal ricorrente si risolverebbe in un’inammissibile sottrazione di competenze all’unico ufficio che, nel sistema della riforma del lavoro pubblico, è competente per l’irrogazione di provvedimenti disciplinari, cioè l’Ufficio competente per i Procedimenti Disciplinari, previsto da tutte le versioni normative successive della riforma.

2.9. Nè può ritenersi che l’ASL, richiedendo (erroneamente) il parere del Comitato dei Garanti, si sia autolimitata e vincolata allo stesso sia perchè si è trattato, come si evince dagli atti, di una semplice adesione alla richiesta in tal senso avanzata dal ricorrente, sia perchè non sussiste un fondamento normativo per ritenere che aver richiesto un parere (senza esservi tenuti e soprattutto senza aver in alcun modo esplicitato di dovervisi conformare, ai fini di una eventuale violazione delle regole di correttezza e buona fede) possa vincolare rispetto all’esito dello stesso.

3. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5) e conseguente violazione del D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 59, dell’art. 1175 c.c. e dell’art. 1375 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3).

Censura la sentenza impugnata per non aver ritenuto tardiva la contestazione evidenziando che la Corte territoriale avrebbe preso in considerazione solo il lasso di tempo intercorso dal verificarsi dei fatti a quello della contestazione laddove la tempestività della contestazione è un concetto strettamente collegato al momento in cui il datore di lavoro viene a conoscenza della supposta mancanza disciplinare. Rileva che tale effettiva conoscenza andava collocata in data 20 aprile 1999.

4. Il motivo è infondato.

L’omesso esame non c’è perchè la Corte ha valutato la tempestività della contestazione.

Aver ritenuto, con giudizio di fatto insuscettibile di revisione in questa sede di legittimità, tempestiva la contestazione a far data dal (OMISSIS), a maggior ragione estende (implicitamente) la valutazione di tempestività rispetto alla indicata data del 20 aprile 1999.

Si aggiunga che non ha formato oggetto di alcun rilievo il passaggio argomentativo della sentenza impugnata secondo cui “il concetto di tempestività deve sempre essere inteso in senso relativo e non si può non tener conto delle dimensioni e dell’organizzazione del datore di lavoro così come dei tempi necessari per l’accertamento e la valutazione del fatto”.

5. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 59, dell’art. 1175 c.c. e dell’art. 1375 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3).

Critica la sentenza impugnata per aver ritenuto tempestiva l’applicazione della sanzione ancorchè non emessa entro i termini previsti decorrenti dalla data di convocazione del dipendente.

Sostiene che la Corte territoriale, facendo riferimento alla richiesta del T. di sottoporre la questione al Comitato dei Garanti, avrebbe introdotto una sospensione del procedimento non prevista dalla legge.

6. Il motivo è infondato.

Come da questa Corte già affermato (Cass. 13 giugno 2016, n. 12108; Cass. 28 settembre 2006, n. 21032), il termine di quindici giorni dalla convocazione per la difesa del dipendente si considera decorso “inutilmente”, secondo quanto indicato dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55, comma 5, nel testo anteriore alle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 150 del 2009, se, in tale lasso temporale, il lavoratore non abbia svolto le sue difese, mentre tale condizione non si realizza ove esse, invece, siano state spiegate. Ne consegue che solo nel primo caso decorre, dall’intervenuta scadenza, l’ulteriore termine di quindici giorni entro il quale irrogare la sanzione, restando inapplicabile la norma in presenza di giustificazioni del lavoratore, che possono implicare una valutazione ulteriore e richiedere un più ampio lasso di tempo, pur nel rispetto del principio di tempestività dell’irrogazione della sanzione.

Nell’ipotesi in esame era stato proprio il T. a richiedere, in sede di memoria difensiva presentata a seguito della disposta convocazione, che fosse interessato della vicenda il Comitato dei Garanti.

7. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia nullità della sentenza per error in procedendo (ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4).

Censura la sentenza impugnata per aver reso sulla questione di cui al terzo motivo di ricorso una motivazione del tutto apparente.

8. Il motivo è infondato.

La Corte territoriale ha reso una motivazione assolutamente chiara e comprensibile laddove ha evidenziato che subito dopo la contestazione disciplinare il T. era stato a lungo assente per malattia (almeno fino al 15 gennaio 2001), che la convocazione richiesta dal lavoratore nell’ambito del procedimento disciplinare è stata, perciò, differita nel tempo; che in occasione dell’incontro del 24 gennaio 2001 lo stesso T. aveva, con apposita memoria, chiesto che il procedimento fosse sottoposto all’esame del Comitato dei Garanti; che quest’ultimo si era pronunciato due volte sulla questione ed avverso tali pronunce la USL di Livorno aveva anche presentato un ricorso cautelare al Giudice del Lavoro, deciso con ordinanza dell’11 agosto 2001 e, conclusivamente affermato che, sulla base della descritta sequenza di accadimenti, era evidente che il ritardo nella applicazione della sanzione fosse da ricondurre alla richiesta dello stesso dirigente.

9. Con il quinto motivo il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 324 e 329 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 3).

Lamenta che la Corte territoriale avrebbe erroneamente posto a carico dell’odierno ricorrente la condanna al pagamento di gran parte delle spese di lite dei quattro gradi di giudizio senza tener conto che sulla pronuncia di compensazione delle spese del primo grado e del giudizio di appello si era formato il giudicato non avendo l’Azienda proposto, sul punto, appello incidentale.

10. Il motivo è infondato.

Il giudice del gravame può procedere ad un nuovo regolamento delle spese processuali in caso di riforma in tutto o in parte della pronuncia di merito adottata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all’esito complessivo della lite. Solo in caso di conferma della decisione impugnata la decisione sulle spese può essere dal giudice del gravame modificata soltanto se il relativo capo della decisione abbia costituito oggetto di specifico motivo d’impugnazione (v. Cass. 13 luglio 2020, n. 14916; Cass. 24 gennaio 2017, n. 1775; Cass. 14 ottobre 2013, n. 23226).

Anche il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all’esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicchè non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all’esito finale della lite, può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione – e, tuttavia, complessivamente soccombente – al rimborso delle stesse in favore della controparte (v. Cass. 29 marzo 2006, n. 7243; Cass. 9 ottobre 2015, n. 20289; Cass. 13 giugno 2018, n. 15506).

11. Dalle considerazioni che precedono consegue che il ricorso principale deve essere respinto con assorbimento del ricorso incidentale con cui l’Azienda fa valere la novità e tardività della questione della violazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 59, in relazione alla intempestività della contestazione.

12. La regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità segue la soccombenza.

13. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, deve darsi atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass., Sez. Un., n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dal ricorrente.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale, assorbito l’incidentale; condanna il ricorrente principale al pagamento, in favore dell’AUSL controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 6.000,00 per compensi professionali oltre accessori di legge e rimborso forfetario in misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA