Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15953 del 29/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 29/07/2016, (ud. 18/03/2016, dep. 29/07/2016), n.15953

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15208-2015 proposto da:

B.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PRATI

FISCALI 158, presso lo studio dell’avvocato ALBERTO DI NATALE, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato VINCENZO SPASARI,

giusto mandato a margine;

– ricorrente –

contro

C.E.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 658/2014 della CORTE D’APPELLO di GENOVA del

1/4/2014 depositata il 15/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/03/2016 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

Che è stata depositata relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. in cui si legge quanto segue:

“1. – La sig.ra B.E., titolare dal 1984 di un conto corrente cointestato con suo figlio sig. C.E. presso la Banca Carige, “appoggiato” a un conto titoli intestato solo a lei, nel gennaio 1999 chiuse il conto corrente e ne prelevò il saldo, che trasferì su un suo diverso conto.

Il figlio la convenne perciò in giudizio domandando il pagamento della metà del saldo del conto cointestato, di cui la convenuta si era appropriata, sull’assunto che il relativo credito era solidale e risultava dall’accredito di somme appartenenti a entrambi gli intestatati.

La convenuta resistette e il Tribunale di Genova respinse la domanda.

La Corte d’appello della stessa città, in accoglimento del gravame proposto dall’attore, ha invece condannato la sig.ra B. al pagamento di Euro 42.799,70, pari alla metà del saldo finale del conto. Premesso, infatti, che ai sensi dell’art. 1854 c.c. si presume la titolarità solidale del saldo del conto corrente fra i cointestatari, ha osservato che l’appellata non aveva fornito la prova contraria, risultando dall’istruttoria svolta che sul conto erano confluite risorse di entrambe le parti, e cioè: la pensione di reversibilità della B., lo stipendio del C. sino al maggio 1987; i proventi della vendita di immobili ricadenti nell’eredità del defunto sig. C.G.S., marito dell’appellata e padre dell’appellante che ne erano rimasti eredi, il che rendeva altamente verosimile anche il loro impiego nell’investimento di cui esisteva riscontro nel conto titoli; il rendimento dei titoli appartenenti alla medesima eredità.

La sig.ra B. ha proposto ricorso per cassazione con un solo, complesso motivo. L’intimato non ha svolto difese.

2. – La ricorrente, denunciando violazione o falsa applicazione dell’art. 1854 c.c., in relazione all’art. 1298 c.c., commi 1 e 2 e “omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d’ufficio”, lamenta che i giudici di appello si siano basati, nell’accogliere la domanda attorea, su due circostanze determinanti: a) che i titoli fossero pervenuti alle parti in causa per effetto della successione al loro congiunto C.G.S.; b) che entrambi gli eredi avessero, dopo l’apertura della successione, fatto confluire sul conto cointestato il ricavato della vendita dei beni ereditari. Sennonchè, quanto alla circostanza sub a), vi era in atti la prova che i titoli non rientravano nell’asse ereditario e non erano stati acquistati con denaro di provenienza ereditaria, come risultava dalla dichiarazione di successione e dalla certificazione bancaria prodotta in primo grado. La circostanza sub b), poi, era smentita dalle stesse dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale davanti al Tribunale dall’attore, secondo cui “del ricavo della vendita degli immobili ereditati da mio padre, mia madre mi diede la mia parte che io non depositai sul conto cointestato con lei”.

2.1. – La complessiva censura è inammissibile per due ordini di ragioni.

Anzitutto, manca la specifica indicazione, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, dei documenti su cui essa si basa. Infatti la dichiarazione di successione, la certificazione bancaria e il verbale contenente l’interrogatorio dell’attore, richiamati dalla ricorrente, non solo non sono stati allegati al ricorso, in violazione dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, ma non sono neppure indicati nel medesimo con sufficiente specificità, sì da potersene ammettere il prelievo dai fascicoli di parte o di ufficio (cfr. Cass. Sez. Un. 7161/2010), atteso che dei primi due documenti non viene indicato (se non con generico riferimento al primo grado del giudizio) quando sarebbero stati prodotti e dove sarebbero reperibili, e del terzo non è data indicazione del verbale di udienza nel quale l’interrogatorio sarebbe inserito. Inoltre dei primi due documenti è carente, quanto a specificità, la stessa indicazione del loro contenuto, che non viene neppure per sintesi riferito nel ricorso.

Inoltre, a seguito della novella introdotta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, conv., con modif., in L. 7 agosto 2012, n. 134 (applicabile nella specie in considerazione della data di pubblicazione della sentenza impugnata), che ha modificato il testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, il vizio di motivazione denunciabile non consiste più nell’omissione, insufficienza o contraddittorietà della stessa, denunciate con il ricorso, bensì nell'”omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio”. E nella specie i fatti cui si riferisce la ricorrente, sopra indicati sub lett. a) e b), sono stati presi in considerazione dalla Corte d’appello, la quale li ha ritenuti sussistenti – diversamente da quanto sostiene la ricorrente – dando un certa valutazione del materiale probatorio sulla quale non può ritornarsi in sede di legittimità. Peraltro, se la ricorrente fa riferimento alle ammissioni dell’attore, la Corte d’appello richiama, in motivazione, le ammissioni della convenuta, sulle quali nulla si osserva nel ricorso, secondo cui sul conto cointestato erano affluiti anche i proventi della vendita “di un magazzino, di un appartamento e di un rustico di provenienza ereditaria”.”;

che detta relazione è stata comunicata all’avvocato della parte costituita, il quale ha presentato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Che il Collegio condivide le considerazioni svolte nella relazione di cui sopra;

che in mancanza di attività difensiva della parte intimata non occorre provvedere sulle spese processuali.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti dell’obbligo di versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del del cit. art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2016

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