Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15953 del 27/06/2017


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Cassazione civile, sez. I, 27/06/2017, (ud. 17/05/2017, dep.27/06/2017),  n. 15953

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – rel. Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. FRAULINI Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

Banca di Monastier e del Sile, domiciliata in Roma, via Gregoriana

56, presso l’avv. Giovanni Galoppi, rappresentata e difesa dagli

avv. Massimo Malvestio e Antonella Lillo, come da mandato a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

Fallimento (OMISSIS) s.n.c.;

– intimato –

avverso il decreto n. 957/2012 del Tribunale di Treviso, depositato

l’11 aprile 2012;

Sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Aniello Nappi.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Banca di Monastier e del Sile impugna per cassazione il decreto del Tribunale di Treviso che ne ha rigettato l’opposizione alla stato passivo del fallimento della (OMISSIS) snc, nel quale un suo credito di Euro 129.977,61 era stato ammesso in rango chirografario anzichè con la richiesta prelazione ipotecaria.

I giudici del merito ritennero che l’ipoteca iscritta non fosse opponibile ai creditori concorsuali in quanto il decreto ingiuntivo che ne costitutiva il titolo era divenuto definitivo solo dopo la dichiarazione di fallimento.

Il ricorrente propone due motivi d’impugnazione. Non ha spiegato difese il fallimento.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con i due motivi d’impugnazione il ricorrente sostiene che il decreto ingiuntivo pronunciato prima del fallimento è opponibile ai creditori concorsuali anche se dichiarato esecutivo solo successivamente, in quanto il decreto ex art. 647 c.p.c. è meramente dichiarativo di un’esecutività già acquisita dalla decisione monitoria con lo scadere del termine di opposizione.

Il ricorso è infondato.

Come questa corte ha già avuto modo di chiarire, infatti, “in assenza di opposizione, il decreto ingiuntivo acquista efficacia di giudicato formale e sostanziale solo nel momento in cui il giudice, dopo averne controllato la notificazione, lo dichiari esecutivo ai sensi dell’art. 647 cod. proc. civ.. Tale funzione si differenzia dalla verifica affidata al cancelliere dall’art. 124 o dall’art. 153 disp. att. cod. proc. civ. e consiste in una vera e propria attività giurisdizionale di verifica del contraddittorio che si pone come ultimo atto del giudice all’interno del processo d’ingiunzione e a cui non può surrogarsi il giudice delegato in sede di accertamento del passivo. Ne consegue che il decreto ingiuntivo non munito, prima della dichiarazione di fallimento, del decreto di esecutorietà non è passato in cosa giudicata formale e sostanziale e non è opponibile al fallimento, neppure nell’ipotesi in cui il decreto ex art. 647 cod. proc. civ. venga emesso successivamente, tenuto conto del fatto che, intervenuto il fallimento, ogni credito, deve essere accertato nel concorso dei creditori ai sensi dell’art. 52 legge fall.” (Cass., sez. 1, 27/01/2014, n. 1650, Cass., sez. 1, 31/01/2014, n. 2112).

PQM

 

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 17 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2017

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