Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15953 del 24/07/2020
Cassazione civile sez. I, 24/07/2020, (ud. 19/02/2020, dep. 24/07/2020), n.15953
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –
Dott. TRIA Lucia – Consigliere –
Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –
Dott. FERRO Masssimo – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
Sul ricorso proposto da:
I.M.R., rappr. e dif. dall’avv. Marco Lanzilao,
marcolanzilao-ordineavvocatiroma.org, elett. dom. presso lo studio
dello stesso in Roma, viale Angelico n. 38, come da procura spillata
in calce all’atto;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., rappr. e dif.
ex lege dall’Avvocatura dello Stato, presso i cui Uffici, in Roma,
via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato;
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza App. Roma 23.10.2018, n. 6692/2018,
in R.G. 7409/2017;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere relatore Dott.
Massimo Ferro alla camera di consiglio del 19.2.2020.
Fatto
FATTI DI CAUSA
Rilevato che:
1. I.M.R., originario del (OMISSIS), impugna la sentenza App. Roma 23.10.2018, n. 6692/2018, in R.G. 7409/2017 che ha rigettato il suo appello avverso l’ordinanza Trib. Roma 24.9.2017, in R.G. n. 62109/2015, che aveva dichiarato inammissibile, per tardività, il suo ricorso avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale che gli aveva negato il riconoscimento di ogni forma di protezione internazionale;
2. la corte del merito, rilevato che l’appellante non aveva depositato il fascicolo di parte del giudizio di primo grado, nè aveva enunciato alcuna scusante per la mancata produzione, ha ritenuto di non poter meglio e diversamente apprezzare il fondamento del diniego di rimessione in termini deciso dal tribunale, nonostante una richiesta in tal senso del richiedente;
3. il ricorso descrive un motivo di censura, cui si oppone il Ministero con controricorso.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Considerato che:
1. con l’unico motivo, che denuncia violazione di non indicate norme di diritto nonchè vizio di motivazione, si lamenta che il giudice d’appello abbia deciso la causa allo stato degli atti, in violazione del proprio dovere officioso di procedere all’acquisizione del fascicolo d’ufficio non rinvenuto;
2. il ricorso è inammissibile, in quanto non investe la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sul rilievo della mancanza in atti non già del fascicolo d’ufficio, ma del fascicolo di parte di primo grado dell’appellante (che questi aveva l’onere di produrre) contenente l’istanza di rimessione in termini respinta dal primo giudice, con conseguente impossibilità di valutarne la fondatezza al fine di poter procedere all’esame nel merito delle domande;
3. le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo; sussistono i presupposti per il cd. raddoppio del contributo unificato (Cass. 9660/2019, 25862/2019).
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, liquidate in Euro 2.200, oltre alle spese prenotate a debito; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 19 febbraio 2020.
Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2020