Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15953 del 06/07/2010

Cassazione civile sez. I, 06/07/2010, (ud. 08/10/2009, dep. 06/07/2010), n.15953

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. SALME’ Giuseppe – est. Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. FITTIPALDI Onofrio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 5726/2007 proposto da:

C.G., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato MARRA Alfonso Luigi, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

– intimato –

avverso il decreto N. 51256/05 V.G. della CORTE D’APPELLO di ROMA del

31/10/05, depositato il 14/02/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’08/10/2009 dal Consigliere e Relatore Dott. ONOFRIO FITTIPALDI;

è presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

Che la corte d’appello di Roma, con decreto del 14 febbraio 2006 ha condannato il Ministero della giustizia al pagamento di Euro 800,00, oltre agli interessi dalla data del decreto ed Euro 500,00 per spese in favore di C.G. a titolo di equa riparazione per l’irragionevole durata di un giudizio iniziato il 25 giugno 1998 davanti al tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, concluso con sentenza del 9 maggio 2001, appellata con ricorso del 24 maggio 2002 non ancora deciso, eccedente il termine ragionevole per un anno e quattro mesi;

che avverso il provvedimento della corte d’appello la C. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di 9 motivi e che l’amministrazione intimata non ha svolto attività difensiva.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

Che la ricorrente censura il decreto della corte territoriale:

a) per avere determinato il periodo di durata irragionevole non applicando i parametri normalmente utilizzati dalla CEDU;

b) per avere limitato l’indennizzo ai danni subiti per il solo periodo di durata irragionevole;

c) per non avere riconosciuto il bonus di Euro 2.000,00;

d) per avere liquidato l’indennizzo discostandosi dai parametri normalmente seguiti dalla CEDU;

e) per avere erroneamente liquidato le spese;

che tutti i motivi sono manifestamente infondati, salvo quello relativo alla liquidazione delle spese perchè: 1) la durata ragionevole del giudizio di primo grado è stata determinata in tre anni e quella del giudizio di secondo grado in due anni in modo corrispondente al parametro normalmente utilizzato dalla CEDU; 2) la L. n. 89 del 2001, limita l’indennizzo del pregiudizio a quello subito per la sola durata irragionevole e la corte di Strasburgo ha valutato che tale limitazione non viola la convenzione di Roma; 3) la concessione del bonus costituisce oggetto di un potere discrezionale il cui mancato esercizio non può essere censurato in questa sede; 4) la liquidazione di Euro 600,00 per anno di ritardo è stata motivata con la modestia della posta in gioco (Euro 193,95) e tale motivazione appare congrua e immune da vizi giuridici discostandosi lievemente dal parametro che questa corte ritiene legittimo per la liquidazione del danno non patrimoniale per i primi tre anni di ritardo (Euro 750,00 per anno);

che la liquidazione delle spese processuali è avvenuta in violazione dei minimi tariffarcene non essendovi ulteriori accertamenti di fatto da compiere può decidersi nel merito, liquidando le spese del giudizio di primo grado in Euro 840,00 (Euro 310,00 per diritti, Euro 480,00 per onorari ed Euro 50,00 per esborsi);

che, quanto alle spese di questo giudizio, stante la parziale soccombenza, possono essere compensate per due terzi.

PQM

La corte accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione; cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna il Ministero della giustizia a corrispondere a C.G. la somma pari a Euro 840,00 (Euro 310,00 per diritti, Euro 480,00 per onorari ed Euro 50,00 per esborsi) oltre alle spese generali e agli accessori come per legge a titolo di spese per il giudizio di merito e, previa compensazione fino a due terzi, al pagamento di Euro 400,00 (compresi Euro 60,00 per esborsi), oltre alle spese generali e agli accessori come per legge per le spese di questo giudizio di legittimità; le spese dovranno essere distratte a favore dell’avv. Alfonso Luigi Marra che se ne dichiara antistatario.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della struttura centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi, Sezione Prima Civile, il 8 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2010

 

 

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