Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15952 del 27/06/2017


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Cassazione civile, sez. I, 27/06/2017, (ud. 17/05/2017, dep.27/06/2017),  n. 15952

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – rel. Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. FRAULINI Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

Fallimento (OMISSIS) srl, domiciliato in Roma, via Catanzaro 9,

presso l’avv. A.M. Papadia, rappresentato e difeso dall’avv. Adriano

de Luna, come da mandato in calce al ricorso

– ricorrente –

contro

Unicredit spa;

– intimato –

avverso il decreto n. 4400/2011 della Corte d’appello di Ancona,

depositato l’8 novembre 2011;

Sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Aniello Nappi.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Fallimento (OMISSIS) srl impugna per cassazione il decreto della Corte d’appello di Ancona che ha ribadito l’inammissibilità dell’azione revocatoria fallimentare promossa dal curatore nei confronti della spa Unicredit in quanto esercitata con il rito camerale.

Con l’unico motivo di ricorso il curatore fallimentare sostiene l’ammissibilità dell’azione revocatoria proposta nelle forme del rito camerale, ai sensi dell’art. 24, comma 2, legge fall. (introdotto dal D.Lgs. n. 5 del 2006) vigente alla data della sentenza dichiarativa del fallimento, che assoggettava le controversie derivanti dal fallimento alle norme di cui agli artt. 737-742 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Secondo il ricorrente, pur dopo l’abrogazione del secondo comma dell’art. 24 legge fall. (disposta dal D.Lgs. n. 169 del 2007, art. 3, comma 1), le azioni di cui all’art. 24 legge fall. promosse da fallimenti dichiarati a partire dal 16 luglio 2006 (data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 5 del 2006) ma anteriormente all’i gennaio 2008 (data di entrata in vigore del c.d. decreto correttivo), sarebbero rimaste regolate dal rito camerale, applicabile, a norma del D.Lgs. n. 169 del 2007, art. 22 alle procedure concorsuali aperte successivamente alla sua entrata in vigore, salvo le espresse eccezioni, e quindi anche alle azioni revocatorie fallimentari, che dal fallimento originano.

Il ricorso è infondato.

Come questa corte ha già avuto modo di chiarire, infatti, “l’azione revocatoria fallimentare, proposta con il rito camerale dalla curatela di un fallimento pronunciato nella vigenza dell’art. 24, comma 2, l.fall. ma dopo la sua avvenuta abrogazione ad opera del D.Lgs. n. 169 del 2007, art. 3, comma 1, è inammissibile in applicazione del principio “tempus regit actum”, svolgendosi altrimenti il processo, ancor prima del suo inizio, secondo un rito ormai abrogato, tanto più che l’art. 22 del cd. decreto correttivo, recante la disciplina transitoria conseguente alla sua entrata in vigore, deve intendersi riferito, alla stregua della sua interpretazione letterale, alla regolamentazione propria delle “procedure concorsuali”, e dunque, sul piano processuale, ai soli procedimenti che tipicamente si innestano nel corso delle stesse, ma non anche alle controversie che, pur originando dal fallimento, sono regolate dalle legge speciale solo quanto all’esclusiva competenza a conoscerle del tribunale che ha emesso la sentenza dichiarativa” (Cass., sez. 1, 24 giugno 2016, n. 13165).

Si deve pertanto concludere con il rigetto del ricorso.

PQM

 

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 17 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2017

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