Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15952 del 24/07/2020

Cassazione civile sez. I, 24/07/2020, (ud. 19/02/2020, dep. 24/07/2020), n.15952

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso proposto da:

M.S., rappr. e dif. dall’avv. Marco Lanzilao,

marcolanzilao-ordineavvocatidiroma.org, elett. dom. presso lo studio

dello stesso in Roma, viale Angelico n. 38, come da procura spillata

in calce all’atto;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t.;

– intimato –

per la cassazione della sentenza App. Roma 19.9.2018, n. 5778/2018,

in R.G. 2224/2017;

udita la relazione della causa svolta dal Consigliere relatore Dott.

Ferro Massimo, alla camera di consiglio del 19.2.2020.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

1. M.S. impugna la sentenza App. Roma 19.9.2018, n. 5778/2018, in R.G. 2224/2017 che ha dichiarato inammissibile, per difetto di specificità, il suo appello avverso l’ordinanza Trib. Roma 6.3.2017 che aveva, a sua volta, rigettato il ricorso da lui proposto avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale reiettivo delle domande di riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria o di quella umanitaria;

2. il ricorso descrive cinque motivi di censura.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

1. con il primo motivo si contesta la valutazione di non specificità dell’atto di appello, quale configurata dalla corte; con il secondo motivo, s’impugna l’omesso esame delle condizioni di pericolosità e violenza generalizzata in (OMISSIS) e la non consultazione delle fonti informative; con il terzo motivo si censura il mancato esame delle dichiarazioni rese dal ricorrente avanti alla Commissione territoriale e di quelle recate in giudizio per la valutazione delle sue condizioni personali e l’omesso esame d’ufficio del timore espresso rispetto al sistema Paese; con il quarto motivo si contesta la mancata valutazione della condizione di pericolo, ai fini della protezione sussidiaria ed in base alle fonti internazionali; con il quinto motivo viene censurata la mancata concessione della protezione umanitaria, in ragione delle citate condizioni del Paese, oltre che per la ridotta aspettativa di vita e così l’errato diniego dei presupposti, in violazione dell’art. 10 Cost. e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 19;

2. il primo motivo è inammissibile, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, in quanto l’appellante non ha allegato specificamente al ricorso il proprio atto d’appello, nè ne ha richiamato l’integrale contenuto nel corpo del ricorso medesimo: risulta pertanto precluso a questa Corte, che non ha accesso diretto agli atti di causa, di verificare se, contrariamente a quanto affermato dalla corte del merito, il gravame fosse sorretto da motivi dotati di un sufficiente grado di specificità e dovesse pertanto ritenersi ammissibile;

restano assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso, che, peraltro, attengono a questioni di merito che la corte d’appello non ha esaminato;

sussistono i presupposti per il cd. raddoppio del contributo unificato (Cass. 9660/2019, 25862/2019).

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 19 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2020

 

 

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