Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15952 del 06/07/2010
Cassazione civile sez. I, 06/07/2010, (ud. 08/10/2009, dep. 06/07/2010), n.15952
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ADAMO Mario – Presidente –
Dott. SALME’ Giuseppe – est. Consigliere –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –
Dott. FITTIPALDI Onofrio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 953/2007 proposto da:
D.S.F., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,
presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato
MARRA Alfonso Luigi, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;
– intimato –
avverso il decreto n. 50922/05 R.A.D. della CORTE D’APPELLO di ROMA
del 10/10/05, depositato il 05/01/2006;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio
dell’08/10/2009 dal Consigliere e Relatore Dott. ONOFRIO FITTIPALDI;
è presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
Che la corte d’appello di Roma, con decreto del 5 gennaio 2006 ha condannato il Ministero della Giustizia al pagamento di Euro 2.500,00, oltre agli interessi dalla data del decreto in favore di D.S.F., quale tutrice di D.S.C. a titolo di equa riparazione per l’irragionevole durata di un giudizio iniziato il 16 aprile 1992 davanti al tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, concluso con sentenza del 2 ottobre 1995, appellata con ricorso del 4 gennaio 1996 deciso con sentenza del 30 luglio 2002, eccedente di cinque anni la durata ragionevole;
che avverso il provvedimento della corte d’appello la D.S. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di sei motivi e che l’amministrazione intimata non ha svolto attività difensiva.
Diritto
RITENUTO IN DIRITTO
Che la ricorrente censura il decreto della corte territoriale:
a) per avere determinato il periodo di durata irragionevole non applicando i parametri normalmente utilizzati dalla CEDU;
b) per avere limitato l’indennizzo ai danni subiti per il solo periodo di durata irragionevole;
c) per non avere riconosciuto il bonus di Euro 2.000,00;
d) per avere liquidato l’indennizzo discostandosi dai parametri normalmente seguiti dalla CEDU;
e) per avere erroneamente liquidato le spese;
che i motivi sub d) sono manifestamente fondati, quelli sub e) sono assorbiti, mentre sono manifestamente infondate le altre censure perchè: 1) la durata ragionevole del giudizio di primo grado è stata determinata in tre anni e quella del giudizio di secondo grado in due anni in modo corrispondente al parametro normalmente utilizzato dalla CEDU; 2) la L. n. 89 del 2001, limita l’indennizzo del pregiudizio a quello subito per la sola durata irragionevole e la corte di Strasburgo ha valutato che tale limitazione non viola la convenzione di Roma; 3) la concessione del bonus costituisce oggetto di un potere discrezionale il cui mancato esercizio non può essere censurato in questa sede;
che non essendovi ulteriori accertamenti di fatto da compiere può decidersi nel merito, determinando in Euro 4.250,00 l’indennizzo per danno non patrimoniale;
che, quanto alle spese del giudizio, sono dovute per intero quelle di primo grado, mentre debbono compensarsi fino alla metà quelle di questo giudizio, stante la parziale soccombenza.
P.Q.M.
La corte accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione; cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna il Ministero della giustizia a corrispondere a D.S.F., quale tutrice di D.S.C. un indennizzo pari a Euro 4.250,00, oltre agli interessi dalla domanda al soddisfo; condanna l’amministrazione al pagamento delle spese del giudizio di primo grado – che liquida in Euro 1.150,00 (Euro 380,00 per diritti, Euro 720,00 per onorari ed Euro 50,00 per esborsi) oltre alle spese generali e agli accessori come per legge – e a quelle di questo giudizio che, previa compensazione fino alla metà, liquida in Euro 600,00 (compresi Euro 100,00 per esborsi), oltre alle spese generali e agli accessori come per legge; le spese dovranno essere distratte a favore dell’avv. Alfonso Luigi Marra che se ne dichiara antistatario.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della struttura centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi, Sezione Prima Civile, il 8 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2010