Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15951 del 27/06/2017


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Cassazione civile, sez. I, 27/06/2017, (ud. 10/05/2017, dep.27/06/2017),  n. 15951

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. FICHERA Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 30013/2011 R.G. proposto da:

Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. (C.F. (OMISSIS)), in persona del

legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv.

Salvatore Maccarone, dall’avv. Roberto Allegrucci e dall’avv.

Stefano Spinelli, elettivamente domiciliata presso il loro studio,

in Roma corso Vittorio Emanuele II, 173.

– ricorrente –

contro

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (C.F.

(OMISSIS)), in persona del ministro pro tempore, rappresentato e

difeso dall’avvocatura generale dello Stato, elettivamente

domiciliato presso gli uffici dell’avvocatura, in Roma via dei

Portoghesi 12.

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4566/2010 della Corte d’appello di Roma,

depositata il giorno 8 novembre 2010.

Sentita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 maggio

2017 dal Consigliere Giuseppe Fichera.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Roma, con sentenza depositata il 8 novembre 2010, ha respinto il gravame proposto dalla Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. avverso la sentenza del Tribunale di Roma, che aveva rigettato l’opposizione all’ingiunzione di pagamento spiccata dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali per la restituzione del contributo in conto interessi sul mutuo agrario concesso dalla detta banca, ai sensi della L. 4 giugno 1984, n. 194, art. 6 ad una cooperativa agricola successivamente posta in liquidazione coatta amministrativa.

Ha ritenuto la corte d’appello che, conservando gli istituti di credito autonomia nella erogazione dei mutui, una volta sottoposta a procedura concorsuale la cooperativa agricola, veniva meno l’obbligazione di contribuzione al pagamento degli interessi e l’Amministrazione aveva quindi diritto alla restituzione di quanto erogato all’istituto di credito, successivamente al decreto di apertura della liquidazione coatta amministrativa.

Ha soggiunto il giudice di merito che, dalla lettura della disciplina vigente, non poteva trarsi la conclusione che sussistesse in capo al Ministero l’obbligo di corrispondere comunque alla banca mutuante il pagamento degli interessi maturati.

Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui ha risposto con controricorso il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

La ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo deduce Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. la violazione della L. 9 maggio 1975, n. 153, art. 20, comma 1, poichè la corte d’appello ha erroneamente ritenuto insussistente la garanzia dello Stato per la restituzione degli interessi attualizzati sui mutui agrari concessi dagli istituti di credito alle cooperative agricole, ai sensi della L. 4 giugno 1984, n. 194, art. 6.

2. Il motivo è manifestamente infondato.

Questa Corte, occupandosi di vicende identiche a quella che ci occupa, ha già costantemente e ripetutamente affermato che il beneficiario del concorso pubblico nel pagamento degli interessi, previsto dalla L. n. 194 del 1984, art. 6 va identificato nella cooperativa o nel consorzio di cooperative agricole mutuatari e non nell’istituto di credito mutuante, sicchè, ove sia intervenuta una procedura concorsuale di insolvenza a carico dell’impresa beneficiaria, essendo il corso degli interessi sospeso dalla data del provvedimento giudiziale di ammissione alla liquidazione ex art. 55 l.fall., richiamato dall’art. 201 l.fall. per la liquidazione coatta amministrativa, nessun titolo ha l’istituto di credito per richiederne l’erogazione nei confronti dell’Amministrazione dello Stato (Cass. 11/02/2016, n. 2756; Cass. 22/04/2013, n. 9736; Cass. 13/11/2012, n. 19770; Cass. 31/10/2008, n. 26308).

2.1. Deve decisamente escludersi, poi, che la banca mutuante possa avanzare la pretesa a trattenere quelle somme, già incamerate a titolo di contributo sugli interessi, in forza della L. 9 maggio 1975, n. 153, art. 20, comma 1. Attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma dell’agricoltura.

Siffatta norma, invero, nel disciplinare le garanzie per il rimborso dei mutui, stabilisce che “agli imprenditori il cui piano di sviluppo sia stato approvato e che abbiano ottenuto il nulla osta per la concessione del concorso nel pagamento degli interessi, ma non siano in grado di prestare sufficienti garanzie per la contrazione dei mutui con gli istituti di credito, è concessa da parte delle Fondo interbancario (…) fideiussione per la differenza tra l’ammontare del mutuo, compresi i relativi interessi, e il valore cauzionale delle garanzie offerte, maggiorato del valore attualizzato del concorso negli interessi”.

Una disposizione così formulata, tuttavia, a differenza di quanto sostenuto dalla ricorrente, non può avere la funzione di assicurare in favore della banca mutuante la certezza di potere contare sui futuri contributi erogati dallo Stato, ma costituisce piuttosto la presa d’atto della inutilità di una garanzia volta a coprire quel valore attualizzato, al cospetto della sicura solvibilità dello Stato nei confronti del titolare del diritto alla erogazione, una volta che la concessione sia stata deliberata (così Cass. n. 26308 del 2008, cit.).

La norma in commento, in sostanza, è stata concepita dal legislatore avendo in mente le ordinarie vicende di un rapporto di mutuo stipulato tra soggetti in bonis e vale soltanto a fissare i criteri per la determinazione degli importi della garanzia che è chiamato a prestare il fondo interbancario, senza ovviamente porre a carico dell’Amministrazione, come invece pretende la ricorrente, garanzie o oneri ulteriori di sorta.

E’ allora evidente che nel caso di sopravvenuta insolvenza della cooperativa agricola mutuataria, trovando spazio soltanto le regole del concorso, che – come visto – prevedono la sospensione immediata del corso degli interessi in favore della banca mutuante, quest’ultima non potrà invocare il diritto a trattenere il contributo in conto interessi già erogato dall’Amministrazione, facendo leva su una legge speciale (la L. n. 153 del 1975, richiamato art. 20, comma 1) tesa esclusivamente a determinare l’ampiezza delle garanzie che è chiamato a prestare un soggetto diverso (“il Fondo interbancario di cui di cui alla L. 2 giugno 1961, n. 454”), quando l’imprenditore non fornisca garanzie sue proprie idonee a coprire da sole l’ammontare del capitale e degli interessi.

3. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza.

PQM

 

Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 13.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 10 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2017

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