Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15951 del 20/07/2011

Cassazione civile sez. VI, 20/07/2011, (ud. 15/06/2011, dep. 20/07/2011), n.15951

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul regolamento di competenza d’ufficio proposto dal Tribunale di

Napoli, con ordinanza n. R.G. 23701/08, depositata il 29/06/2010 nel

procedimento pendente tra:

V.F.;

SIGREC SPA (SOCIETA’ ITALIANA GESTIONE ED INCASSO CREDITI), CAPITALIA

SPA, CRIF SPA;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA;

è presente il P.G. in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

p.1. Il Tribunale di Napoli, con ordinanza del 29 giugno 2010, ha sollevato conflitto di competenza d’ufficio avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, la quale, sulla domanda di risarcimento dei danni proposta nel marzo del 2005 da V. F. contro la s.p.a. S.I.G.RE.C., la s.p.a. Capitalia e la s.p.a. Crif aveva dichiarato la propria incompetenza per territorio indicando come foro competente in via alternativa quello del Tribunale di Roma, quello del Tribunale di Napoli o quello del Tribunale di Bologna.

A seguito della declaratoria di incompetenza la causa veniva riassunta dal V. per l’udienza del 19 luglio 2007 e si costituivano le convenute in riassunzione.

Nessuna delle parti ha svolto attività difensiva.

p.2. Essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione con il procedimento ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata redatta relazione ai sensi dei tale norma, che è stata comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

p.1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., sono state svolte le seguenti considerazioni:

“(…) 2. – L’istanza di regolamento di competenza può essere decisa con il procedimento di cui all’art. 380 bis c.p.c..

3. L’istanza di regolamento di competenza d’ufficio appare inammissibile, perchè tardivamente proposta.

L’esame dei processi verbali evidenzia quanto segue: alla prima udienza di riassunzione venne disposto rinvio per astensione dei difensori; alla successiva udienza del 20 dicembre 2007 il Tribunale dispose l’acquisizione del fascicolo d’ufficio del giudice a quo;

all’udienza successiva del 7 marzo 2008 vennero concessi i termini ai sensi art. 180 c.p.c. e fissata udienza ai sensi dell’art. 183 c.p.c.; in tale udienza, tenutasi il 26 settembre 2008, il Tribunale concessi i termini per la trattazione scritta ai sensi dell’art. 183 c.p.c., e nel contempo fisso per il 13 gennaio 2009 l’udienza per i provvedimenti ai sensi dell’art. 184 c.p.c.; in tale udienza il Tribunale si riservò e, con ordinanza del 21 gennaio 2009, in modo del tutto contraddittorio assegnò alle parti – pur nella dubbiosità della necessità della notifica al Garante, D.Lgs. n. 196 del 2003, ex art. 1532 – termine per la notifica della citazione e del presente provvedimento, in copi, al Garante in materia di protezione dei dati personali e, nel contempo udienza di precisazione delle conclusioni in merito alla necessità di proporre conflitto di competenza; dopo un rinvio dell’udienza di precisazione delle conclusioni l’ordinanza di elevazione del conflitto di competenza è stata pronunciata a seguito di rimessione in decisione della controversia.

Siffatta sequenza di trattazione del giudizio riassunto evidenzia che il potere di elevazione del conflitto è stato esercitato oltre il termine di cui all’art. 38 c.p.c., nel testo anteriore alla riforma di cui alla L. n. 69 del 2009 ed in relazione alla fase di introduzione del giudizio regolata dagli artt. 180 e 183 c.p.c., nei testi anteriori alle riforme di cui al D.L. n. 35 del 2005, convcrtito con modificazioni, nella L. n. 80 del 2005. Testi che trovavano applicazione in ragione dell’inizio del giudizio davanti al giudice originariamente adito.

Invero, stante il testo dell’art. 38 c.p.c., applicabile alla controversia, il potere di elevazione del conflitto si precludeva entro la prima udienza di trattazione di cui all’art. 183 c.p.c., che era distinta all’epoca da quella di prima comparizione.

Ne deriva che nella specie, avendo il Tribunale concesso termine per la trattazione scritta all’udienza del 26 settembre 2008 e nel contempo fissato anche l’udienza ai sensi dell’art. 184 c.p.c., il suo potere di elevare il conflitto si consumò in quella udienza. Una sua – piuttosto che persistenza – configurabilità fino all’udienza successiva fissata ai sensi dell’art. 184 c.p.c., è da escludere, perchè la trattazione scritta avrebbe al più potuto precisare o modificare la domanda e tale attività non avrebbe potuto in alcun modo incidere sulla determinazione della situazione giustificativa dell’elevabilità del conflitto, la quale non poteva che trarsi che dall’atto di riassunzione relativo alla domanda proposta davanti al primo giudice.

Inoltre, nessun rilievo può avere che all’udienza ai sensi dell’art. 184, il Tribunale si sia poi riservato ed abbia, oltre a disporre sic in modo dubitativo che le parti notificassero la citazione ed il provvedimento al Garante, rimesso le parti all’udienza di precisazione delle conclusioni in merito alla possibilità di proporre conflitto. In quel momento il potere di procedere a tale elevazione era precluso, nè si può immaginare che esso si rivissuto interpretando lo strano provvedimento del Tribunale relativo alla detta notifica come un ordine di integrazione del contraddittorio.

Una simile interpretazione non è possibile, sia perchè il Tribunale non fece riferimento all’art. 102, sia perchè il Tribunale ha rinviato per precisazione delle conclusioni, mentre, se avesse inteso ordinare l’integrazione del contraddittorio, avrebbe dovuto rilevare che la pregressa attività processuale era inutile e, quindi, rimettere il giudizio nella fase liminale.

Ciò rilevato, si osserva che la rilevazione della preclusione del potere di elevazione del conflitto in quanto esercitato oltre la prima udienza di trattazione si giustifica alla stregua dell’ormai consolidato principio di diritto, secondo cui quando – a seguito della declaratoria di incompetenza da parte del giudice adito – la causa prosegue in riassunzione davanti al giudice ritenuto competente, questi può rilevare, a sua volta, la propria incompetenza non oltre la prima udienza di trattazione, rimanendo altrimenti preclusa per lui la possibilità di chiedere il regolamento di competenza; nè rileva, a tal fine, che una delle parti abbia riproposto l’eccezione nell’udienza di comparizione, perchè la parte che dissente dalla declaratoria di incompetenza pronunciata dal giudice non ha altro potere che quello di impugnarla Cass. (ord.) n. 11185 del 2008; in senso conforme: da ultimo Cass. (ord.) 17.1.2011 n. 1050).

4. – L’istanza di regolamento di competenza d’ufficio dovrebbe, dunque, dichiararsi inammissibile”.

p.2. Il Collegio condivide le argomentazioni e conclusioni della relazione, che costituiscono giurisprudenza consolidata della Corte.

L’istanza di regolamento di competenza d’ufficio è, pertanto, dichiara inammissibile.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile l’istanza di regolamento di competenza d’ufficio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 15 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2011

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