Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15951 del 08/06/2021

Cassazione civile sez. lav., 08/06/2021, (ud. 19/11/2020, dep. 08/06/2021), n.15951

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11144/2019 proposto da:

F.B., domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato GIOVANNA COGO;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VITTORIA VIALE

MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato LUIGI FIORILLO,

rappresentata e difesa dagli avvocati GAETANO GRANOZZI, GAETANA

ALLEGRA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 646/2018 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 05/07/2018 R.G.N. 730/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

19/11/2020 dal Consigliere Dott. PAOLO NEGRI DELLA TORRE.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso:

che il Tribunale di Ragusa ha dichiarato la nullità del termine apposto al contratto stipulato, per il periodo 2/5/2002 – 30/6/2002, da F.B. e da Poste Italiane S.p.A. e conseguentemente dichiarato la sussistenza fra le parti di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, condannando la società al ripristino dello stesso e al pagamento delle retribuzioni maturate dal 3 maggio 2004, data della costituzione in mora;

– che la decisione di secondo grado della Corte di appello di Catania, che confermava tale sentenza, è stata cassata con ordinanza n. 15876/2017 in riferimento alla sola parte concernente le conseguenze economiche derivanti dalla dichiarazione di nullità del termine e con rinvio alla stessa Corte per l’applicazione dello ius superveniens di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32;

– che, pronunciando in sede di rinvio, la Corte di appello di Catania, con sentenza n. 646/2018, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha determinato l’indennità risarcitoria ex art. 32, nella misura di sei mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto ed inoltre condannato la lavoratrice a restituire a Poste Italiane S.p.A. la maggiore somma percepita, “oltre interessi legali dalla data di percezione della stessa”, con la compensazione per un quarto delle spese di tutti i gradi di giudizio;

– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la lavoratrice con cinque motivi, cui ha resistito Poste Italiane con controricorso;

– che entrambe le parti hanno depositato memoria;

rilevato:

che con il primo motivo, deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 112,392,416 e 437 c.p.c., nonchè dell’art. 2033 c.c. (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4), la ricorrente censura la sentenza impugnata per vizio di ultra e/o extra petizione, avendo fatto decorrere gli interessi legali dalla data di percezione della maggiore somma (rispetto all’indennità L. n. 183 del 2010, ex art. 32) versata da Poste Italiane, anzichè dalla domanda di restituzione, così come richiesto dalla società nella memoria di costituzione nel giudizio di rinvio; e per non avere inoltre considerato, erroneamente applicando la disciplina in materia di indebito oggettivo, che, essendo pacifica la buona fede della ricorrente al momento della ricezione della somma oggetto della domanda restitutoria, in quanto il pagamento da parte di Poste Italiane era stato effettuato in esecuzione della sentenza del Tribunale di Ragusa, gli interessi sulle somme ripetibili potevano decorrere solo dal giorno della domanda;

– che con il secondo e con il terzo motivo la ricorrente deduce rispettivamente il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione alla L. n. 183 del 2010, art. 32 e alla L. n. 604 del 1966, art. 8 e il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, con riferimento ai criteri utilizzati per la quantificazione dell’indennità risarcitoria;

– che con il quarto e con il quinto la ricorrente si duole della compensazione delle spese del giudizio e di una loro liquidazione al di sotto dei minimi tariffari, oltre che in violazione, sotto diversi profili, delle discipline regolatrici succedutesi nel tempo;

osservato:

in via preliminare che il secondo e il terzo motivo di ricorso hanno formato oggetto di espressa rinuncia (cfr. memoria in data 9/11/2020);

– che il primo motivo è fondato e deve essere accolto, avendo la sentenza impugnata disposto la decorrenza degli interessi, sulla maggiore somma percepita dalla lavoratrice in esecuzione della sentenza di primo grado, “dalla data di percezione della stessa” (cfr. dispositivo e motivazione, p. 4), anzichè dalla data di proposizione della domanda restitutoria, così come richiesto dalla società;

– che il principio della corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato, la cui violazione determina il vizio di ultrapetizione, implica, infatti, il divieto per il giudice di attribuire alla parte un bene dalla stessa non richiesto o comunque di emettere una statuizione che non trovi corrispondenza nella domanda;

– che i restanti motivi quarto e quinto sono assorbiti;

ritenuto:

pertanto che, in accoglimento del primo motivo, assorbiti il quarto e il quinto, l’impugnata sentenza n. 646/2018 della Corte di appello di Catania deve essere cassata e la causa rinviata, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio, alla medesima Corte in diversa composizione, la quale provvederà a nuovo esame della domanda restitutoria proposta da Poste Italiane nei confronti di F.B. limitatamente alla decorrenza degli interessi sulla somma oggetto della medesima e nei sensi sopra precisati, con le pronunce conseguenti in ordine al regolamento delle spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i residui; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di appello di Catania in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 19 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2021

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