Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15951 del 06/07/2010
Cassazione civile sez. trib., 06/07/2010, (ud. 09/06/2010, dep. 06/07/2010), n.15951
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – rel. Presidente –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –
Dott. IACOBELLI Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 15400/2009 proposto da:
PIRELLI & C. SPA, in persona del proprio procuratore
speciale,
incorporante di Pirelli Spa, società subentrata in tutti i diritti e
gli obblighi di Industrie Pirelli Spa, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIALE MAZZINI 9, presso lo studio dell’avvocato SALVINI Livia,
che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati PAOLO MARIA
TABELLINI, ELENIO BIDOGGIA, giusta procura speciale a margine del
ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro
tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende, ope
legis;
controricorrenti e ricorrenti incidentali –
– ricorrenti incidentali –
avverso il decreto n. 7923/09 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di
ROMA, depositato l’01/04/2009;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
09/06/2010 dal Presidente e Relatore Dott. FERNANDO LUPI;
è presente l’Avvocato Generale in persona del Dott. DOMENICO
IANNELLI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte, ritenuto che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: “La Corte di Cassazione con decreto n. 7923 del 1.4.2009 ha dichiarato l’estinzione del processo n. 2806/2002 su istanza del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’Agenzia delle Entrate nei confronti di Pirelli e C. s.p.a., accogliendo l’istanza che deduceva l’intervenuto condono a sensi della L. n. 289 del 2002, art. 16.
Propone ricorso per revocazione affidato due motivi la Pirelli e C., il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate hanno depositato controricorso e controricorso incidentale aderendo all’istanza revocatoria della contribuente.
Con il primo motivo si deduce che il decreto impugnato si fonda sull’errore di fatto che la comunicazione di intervenuto condono riguardava l’impugnativa di altra sentenza della CTR della Lombardia n. 226/16/1998 riguardante avviso di accertamento per il 1985 e non quella per il 1986 oggetto del decreto revocando.
11 motivo deve essere ritenuto ammissibile e fondato in quanto l’errore risulta evidente dalla lettura dell’atto, è di fatto e su di esso si è fondato il decreto. Il secondo motivo è assorbito.
La causa andrà poi rinviata alla pubblica udienza a sensi del quarto comma dell’art. 391 bis c.p.c.”.
Rilevato che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alle parti costituite;
considerato che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi prevista dall’art. 391 bis, comma 4 e che la causa vada rinviata alla pubblica udienza.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa alla pubblica udienza.
Così deciso in Roma, il 9 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2010